- È vietato il cumulo di indennità per cariche elettive in enti diversi.
- L'amministratore deve optare per una sola indennità.
- Il divieto opera fra cariche locali e cariche nazionali o regionali.
- L'opzione è formalizzata con atto comunicato agli enti interessati.
- Il divieto tutela la sostenibilità della spesa pubblica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 83 TUEL — Articolo 83
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso . . . per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l’indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.
Commento
L'articolo 83 introduce il divieto di cumulo di indennità per chi ricopre più cariche elettive. La regola completa il sistema dell'art. 82 e risponde a un'esigenza di razionalizzazione della spesa pubblica e di equità nel trattamento degli amministratori.
Logica del divieto
Il legislatore considera che la retribuzione del mandato pubblico debba essere parametrata al ruolo principale effettivamente esercitato. Cumulare più indennità produrrebbe un trattamento sproporzionato e politicamente difficile da giustificare, soprattutto in tempi di contenimento della spesa.
Cariche coinvolte
Il divieto si applica fra cariche di amministratore locale e cariche di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale, di amministratore di enti pubblici diversi. La regola opera in modo trasversale fra livelli istituzionali, evitando cumuli sia orizzontali sia verticali.
Opzione obbligatoria
L'amministratore titolare di più cariche deve esercitare l'opzione per una sola indennità entro un termine perentorio. L'opzione è formalizzata con atto comunicato agli enti interessati, che provvedono di conseguenza alla sospensione del pagamento dell'indennità non scelta.
Indennità accessorie
Restano in genere fuori dal divieto di cumulo le indennità accessorie collegate a funzioni specifiche (gettoni per partecipazione a organismi tecnici, rimborsi spese, indennità chilometriche). Il divieto riguarda le indennità di funzione vere e proprie.
Sanzioni
L'omessa opzione comporta la sospensione automatica del pagamento di tutte le indennità fino alla regolarizzazione. Il pagamento di indennità in violazione del divieto può dare luogo a recupero di somme e a responsabilità amministrativa per danno erariale.
Coordinamento con altri articoli
L'art. 83 si coordina con l'art. 65 (incompatibilità con parlamentari) e con il sistema delle opzioni in caso di incompatibilità. Il divieto di cumulo non comporta in sé incompatibilità, ma incide sui soli aspetti economici del mandato.
Domande frequenti
Posso cumulare il gettone con l'indennità di assessore?
No, in base al divieto generale. L'assessore percepisce l'indennità di funzione e non riceve gettoni di presenza per le sedute della giunta o del consiglio.
Cosa succede se non opto?
Il pagamento di tutte le indennità è sospeso fino alla regolarizzazione. Eventuali somme percepite in violazione possono essere oggetto di recupero da parte degli enti.
L'opzione è revocabile?
Generalmente no, salvo cambiamento delle situazioni che hanno determinato la scelta. L'opzione è atto formale che produce effetti stabili nel tempo.
Vedi anche