- L'articolo elenca le cause di ineleggibilità a sindaco, presidente provincia e consigliere.
- Riguardano titolari di cariche statali, regionali e ruoli di vertice di enti collegati.
- Le cause devono cessare entro un termine perentorio prima delle elezioni.
- Il difetto del requisito comporta nullità della candidatura o decadenza dalla carica.
- La verifica spetta agli uffici elettorali e, in via giudiziale, al tribunale ordinario.
Testo dell'articoloVigente
Art. 60 TUEL — Articolo 60
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 ; 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici. 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace; 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l’interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi .
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.
7. L’aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell’articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.
Commento
L'articolo 60 disegna il perimetro soggettivo dell'ineleggibilità alle cariche locali, tipizzando le situazioni in cui l'esercizio di un ruolo concorrente costituisce un'incompatibilità preventiva con la candidatura. La logica è duplice: evitare conflitti di interesse strutturali e tutelare l'effettività della separazione fra poteri.
Cariche di vertice statali e regionali
Sono ineleggibili capi di gabinetto ministeriali, prefetti, dirigenti generali di amministrazioni regionali con funzioni ispettive, magistrati con funzioni territorialmente coincidenti con il comune o la provincia interessata. Il legislatore presume che l'esercizio simultaneo di queste funzioni possa alterare la libertà di voto o l'equilibrio dell'amministrazione.
Cariche in enti collegati
Sono inoltre ineleggibili i ruoli di vertice in società partecipate, in aziende speciali, in unioni o consorzi di enti locali, nelle ASL della medesima area territoriale. La presunzione di influenza è radicata nei rapporti economici e gestionali che legano questi enti al comune o alla provincia.
Termini per la cessazione
Le cause di ineleggibilità devono cessare entro un termine perentorio prima delle elezioni, generalmente individuato in 180 giorni o 90 giorni a seconda della tipologia. La data di riferimento è il giorno fissato per la votazione. Il rispetto del termine è valutato in modo rigoroso.
Conseguenze del difetto
Se la causa non è cessata in tempo, la candidatura è nulla. Se l'ineleggibilità è scoperta dopo le elezioni, l'eletto decade dalla carica con la procedura dell'art. 69. Le decisioni sono impugnabili davanti al tribunale ordinario, sezione civile, in funzione di giudice elettorale.
Rapporti con l'incandidabilità
L'ineleggibilità ex art. 60 si distingue dall'incandidabilità prevista dal d.lgs. 235/2012 (cd. legge Severino). Quest'ultima opera in presenza di condanne penali definitive per reati gravi; l'ineleggibilità deriva da situazioni soggettive temporanee, sanabili con la cessazione della causa. Le due figure possono concorrere.
Domande frequenti
Un dipendente comunale può candidarsi nel proprio comune?
Tipicamente no, se ricopre funzioni di vertice o ispettive. I dipendenti senza ruoli decisionali possono candidarsi, salvo specifiche cause di incompatibilità sopravvenuta una volta eletti.
Il termine di cessazione è derogabile?
No, è perentorio. Il legislatore lo ritiene essenziale per evitare che il candidato sfrutti il ruolo precedente nella campagna elettorale. Il mancato rispetto comporta nullità.
Cosa succede se l'ineleggibilità emerge dopo le elezioni?
Il consiglio contesta la causa e applica il procedimento dell'art. 69. Se la causa non è rimossa, l'eletto decade dalla carica. La decisione è impugnabile davanti al giudice ordinario.
Vedi anche