Testo dell'articoloVigente
Art. 57 TUEL – Articolo 57
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell’altro consiglio.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
→art. 55 TUEL→art. 56 TUEL→art. 60 TUEL→art. 61 TUEL→art. 5 Cost.→art. 114 Cost. (Repubblica)→art. 118 Cost. (Sussidiarietà)→art. 1 L. 241/90→Art. 58 TUEL – [Abrogato]→Art. 54 TUEL – Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale→Art. 53 TUEL – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia→Art. 52 TUEL – Mozione di sfiducia
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 57 disciplina le modalità di presentazione delle candidature attraverso liste contraddistinte da contrassegni. La regola formalizza un principio essenziale del processo elettorale: la riconoscibilità delle proposte politiche da parte degli elettori e la trasparenza nella competizione.
Funzione del contrassegno
Il contrassegno è il veicolo grafico di una proposta politica. Identifica la lista nella scheda elettorale, nelle comunicazioni e nei materiali di propaganda. La sua distinguibilità è elemento essenziale: contrassegni confondibili con quelli di liste già presenti, o lesivi dei contrassegni di liste storiche, vengono respinti dagli uffici elettorali.
Verifica di ammissibilità
Gli uffici elettorali centrali esaminano i contrassegni e ne valutano l'ammissibilità sotto il profilo della distinguibilità, della liceità (assenza di simboli vietati dalla legge, riferimenti razzisti, religiosi confessionali in violazione di norme specifiche), della novità rispetto a contrassegni di partiti rappresentati in Parlamento.
Termini perentori
Il calendario elettorale fissa termini perentori per il deposito delle liste e dei contrassegni. Il mancato rispetto comporta esclusione dalla competizione. Le linee guida del Ministero dell'Interno raccomandano un margine di sicurezza temporale per affrontare eventuali integrazioni richieste dagli uffici.
Liste e componenti
La lista contiene un numero minimo e massimo di candidati, parametrato alla popolazione del comune o della provincia e alle quote di genere. La presentazione richiede la raccolta di sottoscrizioni di elettori, salvo esenzioni previste per liste presenti in Parlamento o nel consiglio regionale.
Contenzioso elettorale
Le decisioni degli uffici elettorali sull'ammissibilità di liste e contrassegni sono impugnabili davanti agli uffici elettorali superiori e, in seguito, davanti al giudice ordinario in funzione di giudice elettorale. Il rito è abbreviato per garantire il rispetto del calendario.
Casi pratici
Caso 1: contrassegno respinto
Una lista locale a cui partecipa Tizio sceglie un contrassegno che riproduce in modo confondibile il simbolo di una formazione storica nazionale. L'ufficio elettorale lo respinge e invita alla modifica. La lista presenta un nuovo simbolo entro il termine residuo.
Caso 2: termine perentorio
Caia, capolista, presenta le candidature pochi minuti dopo il termine perentorio. L'ufficio elettorale dichiara inammissibile la lista. Caia valuta la possibilità di impugnare la decisione, sebbene il margine di successo sia limitato dato il valore strutturale del termine.
Domande frequenti
Quanti candidati possono comporre una lista?
Il numero dipende dalla popolazione del comune e dalle regole di sistema elettorale applicabili. La lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi e generalmente non inferiore a una soglia minima.
Posso utilizzare un contrassegno simile a quello di un partito nazionale?
No, se ciò genera confusione. Gli uffici elettorali tutelano la distinguibilità rispetto a contrassegni di partiti rappresentati in organi nazionali o regionali.
Cosa succede se la lista non rispetta le quote di genere?
La lista viene generalmente ricondotta alle quote previste dalla legge attraverso meccanismi correttivi. In casi di violazione strutturale, può essere respinta o sanzionata sotto il profilo finanziario.