Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 57 TUEL – Articolo 57

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell’altro consiglio.

In sintesi

  • Le candidature alle cariche locali sono presentate in liste contraddistinte da contrassegni.
  • I contrassegni devono essere chiaramente distinguibili e non confondibili.
  • Spetta agli uffici elettorali verificare l'ammissibilità del simbolo.
  • I termini di presentazione sono perentori.
  • La regolarità formale è condizione di partecipazione alle elezioni.
Indice dei contenuti

L'articolo 57 disciplina le modalità di presentazione delle candidature attraverso liste contraddistinte da contrassegni. La regola formalizza un principio essenziale del processo elettorale: la riconoscibilità delle proposte politiche da parte degli elettori e la trasparenza nella competizione.

Funzione del contrassegno

Il contrassegno è il veicolo grafico di una proposta politica. Identifica la lista nella scheda elettorale, nelle comunicazioni e nei materiali di propaganda. La sua distinguibilità è elemento essenziale: contrassegni confondibili con quelli di liste già presenti, o lesivi dei contrassegni di liste storiche, vengono respinti dagli uffici elettorali.

Verifica di ammissibilità

Gli uffici elettorali centrali esaminano i contrassegni e ne valutano l'ammissibilità sotto il profilo della distinguibilità, della liceità (assenza di simboli vietati dalla legge, riferimenti razzisti, religiosi confessionali in violazione di norme specifiche), della novità rispetto a contrassegni di partiti rappresentati in Parlamento.

Termini perentori

Il calendario elettorale fissa termini perentori per il deposito delle liste e dei contrassegni. Il mancato rispetto comporta esclusione dalla competizione. Le linee guida del Ministero dell'Interno raccomandano un margine di sicurezza temporale per affrontare eventuali integrazioni richieste dagli uffici.

Liste e componenti

La lista contiene un numero minimo e massimo di candidati, parametrato alla popolazione del comune o della provincia e alle quote di genere. La presentazione richiede la raccolta di sottoscrizioni di elettori, salvo esenzioni previste per liste presenti in Parlamento o nel consiglio regionale.

Contenzioso elettorale

Le decisioni degli uffici elettorali sull'ammissibilità di liste e contrassegni sono impugnabili davanti agli uffici elettorali superiori e, in seguito, davanti al giudice ordinario in funzione di giudice elettorale. Il rito è abbreviato per garantire il rispetto del calendario.

Casi pratici

Caso 1: contrassegno respinto

Una lista locale a cui partecipa Tizio sceglie un contrassegno che riproduce in modo confondibile il simbolo di una formazione storica nazionale. L'ufficio elettorale lo respinge e invita alla modifica. La lista presenta un nuovo simbolo entro il termine residuo.

Caso 2: termine perentorio

Caia, capolista, presenta le candidature pochi minuti dopo il termine perentorio. L'ufficio elettorale dichiara inammissibile la lista. Caia valuta la possibilità di impugnare la decisione, sebbene il margine di successo sia limitato dato il valore strutturale del termine.

Domande frequenti

Quanti candidati possono comporre una lista?

Il numero dipende dalla popolazione del comune e dalle regole di sistema elettorale applicabili. La lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi e generalmente non inferiore a una soglia minima.

Posso utilizzare un contrassegno simile a quello di un partito nazionale?

No, se ciò genera confusione. Gli uffici elettorali tutelano la distinguibilità rispetto a contrassegni di partiti rappresentati in organi nazionali o regionali.

Cosa succede se la lista non rispetta le quote di genere?

La lista viene generalmente ricondotta alle quote previste dalla legge attraverso meccanismi correttivi. In casi di violazione strutturale, può essere respinta o sanzionata sotto il profilo finanziario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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