- L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco comportano la cessazione anticipata.
- In tali casi la giunta decade e il consiglio è sciolto.
- Le funzioni del sindaco sono assunte dal vicesindaco fino alle nuove elezioni.
- Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili e producono effetto trascorsi venti giorni.
- Analoga disciplina si applica al presidente della provincia con il vicepresidente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 53 TUEL — Articolo 53
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.
Commento
L'articolo 53 disciplina le cause di cessazione anticipata della carica di sindaco e di presidente della provincia diverse dalla sfiducia, già regolata dall'art. 52. La norma è la cerniera fra il principio di stabilità del mandato e l'esigenza di assicurare la continuità amministrativa quando l'organo monocratico viene meno.
Le cause tipiche
Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso sono le cause che producono la cessazione automatica della carica. In tali ipotesi l'effetto travolgente sul consiglio è il medesimo della sfiducia: la giunta decade e il consiglio è sciolto, con nomina di un commissario fino alle nuove elezioni.
Vicesindaco e vicepresidente
Per evitare vuoti di vertice, il vicesindaco o il vicepresidente assume temporaneamente le funzioni dell'organo monocratico fino all'insediamento del successore. Si tratta di una supplenza tecnica, che non produce effetti politici di rilegittimazione: gli atti adottati hanno la stessa efficacia di quelli del titolare, ma il vicesindaco non può assumere nuovi indirizzi strategici di lungo periodo.
Dimissioni del sindaco
Le dimissioni del sindaco sono atto formale, presentato al consiglio. Trascorsi venti giorni dalla loro presentazione, diventano irrevocabili e producono i medesimi effetti delle altre cause di cessazione. Il termine consente al sindaco di rivalutare la propria decisione e alla coalizione di tentare un ricompattamento.
Decadenza per cause sopravvenute
La decadenza può derivare da cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute (rinvio agli artt. 58 e ss.). Il consiglio è chiamato a contestare la causa e a deliberare definitivamente sulla decadenza, secondo il procedimento dell'art. 69. Il provvedimento è impugnabile davanti al giudice ordinario.
Rimozione e sospensione
La rimozione è atto del Ministro dell'Interno per gravi e reiterate violazioni di legge. La sospensione è misura cautelare con effetti limitati nel tempo. Entrambe richiedono motivazione rigorosa e sono tipicamente oggetto di scrutinio giurisdizionale serrato per la rilevanza degli effetti.
Continuità amministrativa
L'attuazione del modello prevede che le funzioni essenziali dell'ente non subiscano interruzioni: il vicesindaco assicura la rappresentanza, il segretario garantisce la regolarità formale degli atti, la giunta cessata mantiene poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del commissario. Si tratta di un equilibrio delicato, costantemente monitorato dalla prefettura.
Domande frequenti
Il vicesindaco diventa sindaco a tutti gli effetti?
No. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in via di supplenza, ma non assume la pienezza dei poteri politici: gli atti di indirizzo strategico sono tipicamente rinviati o adottati con prudenza, in attesa del successore.
Le dimissioni del sindaco sono revocabili?
Sì, fino a venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine diventano irrevocabili e producono gli effetti dell'art. 53. La presentazione deve essere formale, al protocollo del consiglio.
Cosa accade se cessa anche il vicesindaco?
In tale ipotesi il sindaco, se ancora in carica, nomina un nuovo vicesindaco. Se la cessazione è del sindaco, l'assessore anziano assume la supplenza fino all'arrivo del commissario, secondo le regole interne dello statuto e della giunta.
Vedi anche