Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 51 TUEL – Articolo 51

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3. Per l’ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In sintesi

  • Il sindaco e il presidente della provincia durano in carica cinque anni.
  • Non possono essere immediatamente rieleggibili dopo due mandati consecutivi.
  • Eccezioni per i piccoli comuni introdotte dalla normativa più recente.
  • Il limite si applica anche ai comuni con commissariamento solo se il mandato è stato pieno.
  • Il calcolo del mandato segue criteri precisi sviluppati dalla giurisprudenza.
Indice dei contenuti

L'articolo 51 fissa la durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia e disciplina il limite ai mandati consecutivi. Si tratta di una norma di sistema, espressione del bilanciamento fra l'esigenza di stabilità di governo locale e quella di ricambio della classe dirigente politica.

Durata quinquennale

Il mandato dura cinque anni, allineato a quello del consiglio. La coincidenza temporale fra organi di governo è un elemento essenziale del modello introdotto dalla L. 81/1993 e consolidato nel TUEL. In linea generale, la cessazione anticipata del sindaco trascina con sé lo scioglimento del consiglio, secondo la logica del simul stabunt simul cadent.

Limite ai mandati consecutivi

Il limite di due mandati consecutivi nasce per favorire il ricambio politico e prevenire la cristallizzazione del potere locale. Le successive riforme hanno introdotto deroghe per i comuni più piccoli, dove la difficoltà di reperire candidati ha indotto il legislatore ad ammettere tre mandati nei comuni con popolazione fino a determinate soglie, periodicamente aggiornate.

Conteggio del mandato

Per essere computato come mandato pieno la carica deve essere stata esercitata per un periodo significativo. La giurisprudenza ha tipicamente individuato come soglia rilevante un periodo superiore alla metà del quinquennio. I mandati interrotti per cause non imputabili al sindaco (decesso, dimissioni del consiglio per fatti esterni) seguono regole di calcolo specifiche.

Riflessi su candidature

Il mancato rispetto del limite comporta l'incandidabilità ai sensi dell'art. 58. Le commissioni elettorali, prima del deposito delle liste, verificano la regolarità della candidatura. Un eventuale errore nella valutazione del computo può aprire contenzioso davanti al tribunale ordinario in funzione di giudice elettorale.

Significato istituzionale

Il legislatore considera il limite ai mandati un elemento strutturale dell'autonomia locale: la possibilità di una vera alternanza alimenta il dibattito politico e responsabilizza l'azione amministrativa. Ministero dell'Interno e ANCI hanno più volte ribadito che il principio non è derogabile dallo statuto comunale.

Casi pratici

Caso 1: ricandidatura dopo due mandati

Tizio, sindaco di un comune con 30.000 abitanti, ha completato due mandati consecutivi. Valuta una nuova candidatura ma viene escluso dalla commissione elettorale per superamento del limite. Il caso evidenzia come il vincolo dell'art. 51 sia presidio sostanziale del ricambio politico.

Caso 2: mandato breve non computato

Caio diventa sindaco a seguito di elezioni suppletive a metà legislatura e resta in carica per meno di due anni. Alle elezioni successive si ricandida senza problemi: il primo mandato breve non viene tipicamente considerato pieno ai fini del computo dei due mandati consecutivi.

Domande frequenti

Si possono fare tre mandati in un comune piccolo?

Sì, per i comuni con popolazione entro le soglie stabilite dalla legge è ammesso il terzo mandato consecutivo. La soglia è stata oggetto di revisioni normative e va verificata in relazione alla data delle elezioni.

Un sindaco dimissionario può ricandidarsi subito?

Le dimissioni interrompono il mandato ma, se la carica è stata esercitata per un periodo prevalente, in linea generale il mandato è computato. Se l'esercizio è stato breve, può non valere ai fini del limite.

Il commissariamento esclude il computo del mandato?

Dipende dal motivo. Lo scioglimento per dimissioni anticipate del sindaco generalmente comporta il computo del mandato; lo scioglimento per cause esterne può non rilevare. La valutazione è caso per caso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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