Testo dell'articoloVigente
Art. 47 TUEL – Articolo 47
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. 31
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. 5. Fino all’adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero, di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri. ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 dicembre 2007, n. 244 , ha disposto (con l’art. 2, comma 23) che la presente modifica “entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali”.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 47 definisce la composizione della giunta comunale e provinciale. È organo esecutivo, perno della direzione politica dell'amministrazione.
Numero degli assessori
Lo statuto fissa il numero, entro limiti di legge (un terzo dei consiglieri, comunque non oltre 12). La L. 191/2009 e successive hanno ridotto il numero degli assessori.
Nomina
Gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente. È scelta fiduciaria, soggetta alle regole sulla parità di genere e ad eventuali specifiche statutarie.
Compatibilità
L'assessore può essere consigliere o esterno. Vi sono regole su incompatibilità con altre cariche pubbliche e su requisiti morali.
Sinergia con le linee programmatiche
Gli assessori sono titolari di deleghe specifiche, attuative delle linee programmatiche del sindaco. La delega è atto pubblico.
Profili pratici
La giunta opera collegialmente per le materie residuali. La sua attività si raccorda con il consiglio (atti fondamentali) e con i dirigenti (gestione tecnica). ANCI fornisce formazione e indirizzi.
Casi pratici
Caso 1: Tizio sindaco nomina la giunta
Tizio nomina 6 assessori, garantendo parità di genere. Comunica la nomina al consiglio.
Caso 2: Caio assessore esterno
Caio è nominato assessore senza essere consigliere. Riceve delega su bilancio e gestisce il portafoglio assegnato.
Domande frequenti
Quanti assessori può nominare un sindaco?
Massimo un terzo dei consiglieri, e comunque non oltre 12.
Gli assessori devono essere consiglieri?
No: possono essere anche esterni, salvo previsioni statutarie.
Vale la parità di genere?
Sì, è vincolante secondo la legge e gli orientamenti consolidati.