Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 45 TUEL – Articolo 45

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

In sintesi

  • L'art. 45 TUEL (D.Lgs. 267/2000) disciplina la surrogazione e la supplenza dei consiglieri negli enti locali.
  • Il seggio rimasto vacante nel quinquennio è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto (surrogazione).
  • In caso di sospensione di un consigliere (art. 59), il consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista con più voti dopo gli eletti.
  • La supplenza cessa con il venir meno della sospensione; se sopravviene la decadenza si procede a surrogazione.
  • Garantisce la continuità e la completezza degli organi consiliari, nel rispetto della rappresentanza delle liste.
Indice dei contenuti

L'art. 45 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), disciplina due istituti complementari volti ad assicurare la continuità e la completezza degli organi elettivi locali: la surrogazione e la supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali. La norma risponde a un'esigenza fondamentale: il consiglio è un organo collegiale che deve operare al completo e rispecchiare il risultato elettorale, sicché ogni vuoto va colmato secondo regole certe e rispettose della rappresentanza delle liste.

La surrogazione del seggio vacante

Il primo comma disciplina la surrogazione: quando, durante il quinquennio, un seggio resta vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta - dimissioni, morte, decadenza, incompatibilità non rimossa - esso è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. È un meccanismo automatico e ancorato al criterio della lista: il seggio non si disperde né viene riassegnato ad altra forza politica, ma resta alla lista cui apparteneva, scorrendo verso il primo dei non eletti. In questo modo si preserva l'equilibrio della rappresentanza definito dal voto.

La supplenza in caso di sospensione

Il secondo comma disciplina la diversa ipotesi della sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 TUEL. La sospensione è una misura temporanea, tipicamente connessa a vicende giudiziarie, che non fa venire meno definitivamente il mandato. In questo caso il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Il supplente esercita le funzioni in via provvisoria, senza acquisire stabilmente il seggio.

La temporaneità della supplenza

Il tratto distintivo della supplenza è la sua natura provvisoria: la supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Quando il consigliere sospeso riacquista la pienezza delle proprie funzioni, il supplente cessa dal proprio incarico. La supplenza, dunque, non incide sulla titolarità del seggio, ma assicura soltanto che le funzioni consiliari siano esercitate senza interruzione durante il periodo di impedimento.

Il passaggio dalla supplenza alla surrogazione

La norma prevede un raccordo tra i due istituti: qualora, in luogo della cessazione della sospensione, sopravvenga la decadenza del consigliere, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1. La sospensione, da temporanea, si converte così in una vacanza definitiva: il seggio non è più semplicemente da supplire, ma da attribuire stabilmente. Il supplente provvisorio lascia il posto al meccanismo di surrogazione, con l'attribuzione definitiva del seggio al primo dei non eletti della lista.

La ratio di continuità e rappresentanza

Entrambi gli istituti rispondono a due principi: la continuità funzionale dell'organo, che non può rimanere monco o paralizzato, e la fedeltà al risultato elettorale, che impone di colmare i vuoti attingendo alla medesima lista. Il legislatore evita così che vicende individuali - un impedimento, una vacanza - alterino la composizione politica del consiglio o ne compromettano l'operatività.

Coordinamento sistematico e indicazione pratica

L'articolo va letto in combinato con l'art. 59 TUEL (sospensione e decadenza) e con le disposizioni sull'elezione e la composizione degli organi degli enti locali. Nella pratica amministrativa è essenziale distinguere con precisione la vacanza definitiva - che impone la surrogazione - dalla sospensione temporanea - che attiva la supplenza - e seguire l'eventuale evoluzione della sospensione in decadenza, che riconduce alla surrogazione. Una corretta applicazione di questi meccanismi assicura la regolare composizione del consiglio e la validità dei suoi atti.

La prima adunanza utile e la tempestività della sostituzione

La norma àncora la supplenza alla prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, sottolineando l'esigenza di tempestività. Il consiglio non può rimanere a lungo privo di un componente o operare in composizione alterata: la sostituzione temporanea deve avvenire alla prima occasione utile, così da assicurare la continuità funzionale dell'organo e la regolarità delle sue deliberazioni. Un ritardo ingiustificato nella sostituzione potrebbe riflettersi sulla regolarità della composizione del consiglio e, in ipotesi, sulla validità degli atti adottati in difetto del numero legale o della corretta rappresentanza.

La continuità della rappresentanza politica

Il criterio della medesima lista, comune alla surrogazione e alla supplenza, persegue un obiettivo costituzionalmente significativo: preservare la composizione politica del consiglio quale risultante dal voto. Sia il seggio vacante sia la temporanea supplenza restano alla lista cui appartenevano, evitando che vicende individuali alterino i rapporti di forza tra le liste. Questa fedeltà al risultato elettorale è espressione del principio democratico applicato agli organi degli enti locali: la volontà degli elettori, cristallizzata nel voto, non può essere modificata da eventi sopravvenuti che colpiscono il singolo eletto.

Distinzione tra sospensione, decadenza e surrogazione

La corretta applicazione dell'art. 45 presuppone una netta distinzione concettuale. La sospensione è una misura temporanea che non incide sulla titolarità del seggio e attiva la supplenza; la decadenza è una vicenda definitiva che fa venire meno il mandato e impone la surrogazione; la vacanza, per qualsiasi causa, conduce anch'essa alla surrogazione. Confondere questi istituti - ad esempio procedendo a surrogazione in presenza di una mera sospensione, o limitandosi alla supplenza dopo una decadenza - comporterebbe un'erronea composizione dell'organo. L'amministrazione deve quindi qualificare con esattezza la vicenda che colpisce il consigliere e applicare il meccanismo corrispondente, seguendone l'eventuale evoluzione nel tempo.

Casi pratici

Caso 1: surrogazione per dimissioni

Tizio, consigliere comunale, si dimette a metà mandato. Il suo seggio è vacante: viene attribuito a Caio, candidato della stessa lista che seguiva immediatamente l'ultimo eletto. La rappresentanza della lista resta intatta.

Caso 2: supplenza che diventa surrogazione

Sempronio, consigliere, è sospeso ex art. 59. Il consiglio affida la supplenza a Tizio, primo dei non eletti per voti della stessa lista. Quando la posizione di Sempronio evolve in decadenza, la supplenza cessa e si procede a surrogazione, attribuendo stabilmente il seggio.

Domande frequenti

Che cosa prevede l'art. 45 TUEL?

Disciplina la surrogazione del seggio rimasto vacante nel quinquennio e la supplenza temporanea in caso di sospensione di un consigliere negli enti locali.

Chi subentra a un seggio rimasto vacante?

Il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. Il seggio resta così alla stessa lista, preservando la rappresentanza.

Che cos'è la supplenza?

La temporanea sostituzione di un consigliere sospeso ex art. 59 TUEL: il consiglio affida le funzioni al candidato della stessa lista con più voti dopo gli eletti, in via provvisoria.

Quando cessa la supplenza?

Con la cessazione della sospensione: il consigliere riacquista le funzioni e il supplente cessa dall'incarico, senza aver acquisito il seggio.

Che cosa accade se la sospensione si trasforma in decadenza?

Si passa dalla supplenza alla surrogazione: il seggio, divenuto definitivamente vacante, è attribuito stabilmente al primo dei non eletti della lista.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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