In sintesi
- Sono eleggibili a sindaco, presidente provincia e consigliere gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica.
- Requisito di età è il compimento dei diciotto anni nel primo giorno di votazione.
- I cittadini UE residenti in Italia sono eleggibili alle elezioni comunali.
- Si applicano le disposizioni speciali del d.lgs. 197/1996 per i cittadini UE.
- Per le altre cariche restano le regole generali di cittadinanza e capacità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 55 TUEL — Articolo 55
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l’eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell’Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 .
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Commento
L'articolo 55 fissa il requisito generale di elettorato passivo per le cariche elettive degli enti locali. È una norma di principio, che apre il capo dedicato alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, fissando il punto di partenza positivo: chi può aspirare a divenire amministratore locale.
Cittadinanza ed elettorato attivo
Il presupposto dell'elettorato passivo è il godimento dell'elettorato attivo in un qualsiasi comune della Repubblica. La connessione non richiede la residenza nel comune in cui si concorre: un cittadino può candidarsi anche fuori dal proprio luogo di residenza, purché possieda i requisiti generali di iscrizione nelle liste elettorali.
Età anagrafica
Il limite del diciottesimo anno è calcolato al primo giorno fissato per la votazione. Questa precisazione previene contenzioso sulla data di compimento dell'età. Le successive riforme costituzionali non hanno modificato il requisito per le cariche locali, mantenendolo distinto da quelli previsti per il Parlamento.
Cittadini dell'Unione europea
Per effetto del d.lgs. 197/1996 i cittadini di altri Stati membri UE residenti in Italia possono partecipare alle elezioni comunali, sia come elettori sia come candidati, salvo i ruoli di vertice riservati ai cittadini italiani (sindaco e vicesindaco). L'iscrizione nelle liste elettorali aggiuntive è la condizione formale.
Cariche extra-comunali
Per il presidente della provincia e per i consiglieri provinciali, ad oggi eletti in via indiretta, si applicano regole specifiche introdotte dalla L. 56/2014. La cornice generale dell'art. 55 resta il riferimento sostanziale, integrato dalla disciplina degli enti di area vasta.
Capacità giuridica e civile
Restano esclusi dall'elettorato passivo gli interdetti, gli incapaci civilmente per malattia mentale e coloro che si trovano nelle condizioni descritte dagli artt. 58 e ss. La verifica spetta agli uffici elettorali, sotto il controllo dei tribunali competenti per i ricorsi.
Domande frequenti
Si può essere candidati in un comune diverso da quello di residenza?
Sì. L'art. 55 richiede solo l'elettorato attivo in un qualsiasi comune della Repubblica. La residenza nel comune di candidatura non è requisito di eleggibilità.
Un cittadino francese residente in Italia può candidarsi a sindaco?
Può candidarsi alle elezioni comunali come consigliere o assessore, ma la carica di sindaco è riservata ai cittadini italiani. Il vicesindaco di un cittadino UE deve essere cittadino italiano.
Il diciottesimo anno deve essere compiuto al momento della candidatura?
No, basta che sia compiuto entro il primo giorno fissato per la votazione. La candidatura può essere depositata prima, con l'impegno a possedere il requisito alla data utile.
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