- Il sindaco esercita funzioni di ufficiale di Governo in materia di ordine pubblico locale e polizia giudiziaria.
- Sovrintende a stato civile, leva, statistica ed elettorale per conto dello Stato.
- Può adottare ordinanze contingibili e urgenti per la sicurezza urbana.
- Concorre alla cooperazione fra polizia locale e forze di polizia statali.
- I provvedimenti sono comunicati al prefetto, che vigila sull'esecuzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 54 TUEL — Articolo 54
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.
5. Qualora i provvedimenti dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.
5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.
Commento
L'articolo 54 conferisce al sindaco un doppio ruolo: organo dell'ente locale e ufficiale di Governo. La seconda veste lo trasforma in terminale periferico dello Stato, chiamato ad assicurare funzioni che, pur radicate sul territorio, rispondono a esigenze nazionali di ordine pubblico, sicurezza, anagrafe e regolarità democratica.
Funzioni delegate dallo Stato
Il sindaco, come ufficiale di Governo, sovrintende all'esecuzione delle leggi statali in materia di stato civile, anagrafe, leva, statistica ed elettorale. In queste materie risponde gerarchicamente al prefetto e al Ministero dell'Interno, con un regime di responsabilità peculiare. La struttura comunale che opera in tali ambiti assume veste statale e non locale.
Ordine pubblico e polizia giudiziaria
In materia di ordine pubblico locale e polizia giudiziaria, il sindaco coopera con il prefetto e con le forze di polizia. Adotta provvedimenti di sua competenza informando preventivamente il prefetto, secondo un meccanismo di leale collaborazione istituzionale. La polizia locale, in queste materie, agisce in sinergia con le forze statali.
Ordinanze contingibili e urgenti
Il comma 4 attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. La giurisprudenza costituzionale ha tipicamente delimitato il potere richiedendo presupposti effettivi di urgenza, motivazione adeguata, proporzionalità degli strumenti adottati.
Sicurezza urbana
La sicurezza urbana, secondo il decreto interministeriale di attuazione, riguarda il complesso degli interventi diretti a tutelare la vivibilità nei centri abitati, contrastare il degrado, prevenire fenomeni di disagio. Le ordinanze sindacali in questa materia possono incidere su orari di esercizi commerciali, occupazioni di suolo pubblico, attività rumorose.
Comunicazione al prefetto
Ogni provvedimento sindacale come ufficiale di Governo è preventivamente comunicato al prefetto. Si tratta di un passaggio non solo informativo ma anche di coordinamento: il prefetto può rappresentare osservazioni, suggerire integrazioni, attivare strumenti di supporto. In mancanza, l'atto può essere viziato per violazione del principio di leale collaborazione.
Domande frequenti
Le ordinanze ex art. 54 sono impugnabili davanti al TAR?
Sì. Anche se adottate in qualità di ufficiale di Governo, sono atti amministrativi soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Lo scrutinio tipico verifica i presupposti, la motivazione e la proporzionalità.
Il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di Governo?
Solo in casi specifici e nei limiti previsti dalla normativa di settore. Le funzioni di stato civile sono parzialmente delegabili ai consiglieri o ai dirigenti, secondo modalità rigorose; quelle di pubblica sicurezza generalmente no.
Cosa accade se il prefetto annulla l'ordinanza sindacale?
Il prefetto può adottare provvedimenti di vigilanza qualora l'atto sindacale violi gravemente principi dell'ordinamento. L'eventuale annullamento è impugnabile dal sindaco davanti al giudice amministrativo.
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