Testo dell'articoloVigente
Art. 24 TUEL – Articolo 24
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie: a)pianificazione territoriale; b) reti infrastrutturali e servizi a rete; c) piani di traffico intercomunali; d) tutela e valorizzazione dell’ambiente e rilevamento dell’inquinamento atmosferico; e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica; f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; g) smaltimento dei rifiuti; h) grande distribuzione commerciale; i) attività culturali; l) funzioni dei sindaci ai sensi dell’articolo 50, comma 7. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all’istituzione della città metropolitana.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 24 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) attribuisce alle Regioni uno strumento di programmazione territoriale di secondo livello: la possibilità di definire ambiti sovracomunali entro i quali più enti locali esercitano in forma coordinata determinate funzioni. La disposizione si colloca nel solco della valorizzazione della gestione associata, principio che attraversa l'intero ordinamento degli enti locali e che risponde all'esigenza di superare la frammentazione amministrativa tipica del tessuto comunale italiano, caratterizzato da un elevato numero di enti di piccola dimensione.
La ratio della disposizione
L'esigenza alla quale la norma intende rispondere è quella di un esercizio efficiente di funzioni che, per loro natura, eccedono il confine del singolo Comune. Pianificazione territoriale, reti infrastrutturali, gestione delle acque e dei rifiuti, difesa del suolo: si tratta di materie nelle quali la dimensione comunale risulta tipicamente inadeguata e nelle quali una gestione isolata genera diseconomie, sovrapposizioni e mancato coordinamento. La definizione di ambiti sovracomunali mira a ricondurre l'esercizio di tali funzioni a una scala territoriale coerente con la loro reale estensione.
Il ruolo della Regione e l'intesa con gli enti locali
La titolarità del potere di individuazione degli ambiti spetta alla Regione, ma il suo esercizio è condizionato a una previa intesa con gli enti locali interessati. Questo passaggio non è un mero adempimento formale: esprime il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo e riconosce ai Comuni un ruolo attivo nella definizione delle aggregazioni territoriali che li riguardano. L'intesa attenua il rischio di scelte calate dall'alto e favorisce soluzioni aderenti alle vocazioni e alle dinamiche dei territori coinvolti.
L'ambito oggettivo: le materie elencate
L'elencazione delle materie ha carattere puntuale e individua settori a spiccata valenza sovracomunale. Vi rientrano la pianificazione territoriale, le reti infrastrutturali e i servizi a rete, i piani di traffico intercomunali, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, gli interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica, la raccolta e depurazione delle acque, lo smaltimento dei rifiuti, la grande distribuzione commerciale, le attività culturali, nonché le funzioni dei sindaci richiamate dal Testo unico. Il filo comune è la dimensione territoriale ampia, che rende la cooperazione tra enti non solo opportuna ma spesso necessaria per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.
Le forme associative e di cooperazione
La norma rinvia, quanto agli strumenti, alle forme associative e di cooperazione disciplinate dal Testo unico. Si tratta di un ventaglio che comprende convenzioni, consorzi, unioni di comuni e altre modalità di esercizio coordinato. La disposizione non impone un modello unico, ma lascia spazio alla scelta dello strumento più idoneo rispetto alla funzione da gestire e alle caratteristiche del territorio, in coerenza con la logica flessibile che governa la cooperazione intercomunale.
Il limite temporale: l'istituzione della città metropolitana
Un profilo di particolare rilievo è rappresentato dal limite di efficacia delle disposizioni regionali adottate: esse si applicano fino all'istituzione della città metropolitana. La previsione segnala il carattere in qualche misura transitorio della disciplina, destinata a operare in attesa che il riassetto delle aree più densamente urbanizzate trovi una soluzione istituzionale stabile. L'avvento della città metropolitana, quale ente di area vasta, assorbe e ridefinisce le funzioni di coordinamento territoriale che gli ambiti sovracomunali svolgevano in via provvisoria.
Rapporti con il quadro costituzionale e con la disciplina di area vasta
La disposizione va letta alla luce dell'evoluzione del sistema delle autonomie locali, segnata dalla riforma del Titolo V della Costituzione e dalla successiva legislazione in materia di aree vaste e città metropolitane. Il quadro che ne risulta è quello di un sistema multilivello in cui Regioni, enti di area vasta e Comuni concorrono, ciascuno secondo le proprie competenze, alla gestione del territorio. L'art. 24 si inserisce in questo disegno come strumento di raccordo, volto a garantire continuità ed efficienza nell'esercizio delle funzioni in attesa degli assetti definitivi.
Profili pratici
Sul piano operativo, l'attuazione della norma passa attraverso atti regionali che individuano gli ambiti e definiscono le modalità di esercizio coordinato. Per gli amministratori locali ciò comporta l'esigenza di valutare attentamente, in sede di intesa, la coerenza degli ambiti proposti con le effettive esigenze del territorio e di selezionare la forma associativa più adeguata. La buona riuscita dello strumento dipende in misura significativa dalla qualità del confronto preventivo tra Regione ed enti locali e dalla chiarezza nella ripartizione di compiti e risorse.
La gestione associata nel sistema delle autonomie
La previsione dell'art. 24 non vive isolata, ma si inserisce in un più ampio favor dell'ordinamento per la gestione associata di funzioni e servizi. Il legislatore, consapevole dei limiti dimensionali di molti enti, ha progressivamente costruito un quadro che incentiva e, in talune ipotesi, impone forme di esercizio coordinato. In questa prospettiva, l'individuazione regionale di ambiti sovracomunali rappresenta uno strumento di programmazione che orienta gli enti verso aggregazioni coerenti con la natura delle funzioni da gestire, evitando soluzioni episodiche e disorganiche. La logica è quella di costruire perimetri stabili di cooperazione, capaci di durare nel tempo e di assicurare continuità all'azione amministrativa.
Il rapporto tra ambito e forma associativa
È importante distinguere il piano dell'ambito territoriale da quello dello strumento giuridico. L'ambito sovracomunale individua il perimetro entro il quale le funzioni vanno esercitate in modo coordinato; la forma associativa è il veicolo attraverso cui tale coordinamento si realizza concretamente. La norma tiene distinti i due profili, lasciando che la scelta dello strumento segua l'individuazione dell'ambito. Ne deriva una sequenza logica: prima si definisce, in concertazione con gli enti, l'estensione territoriale ottimale per la funzione; poi si seleziona la modalità di cooperazione più idonea a darvi attuazione. Tale impostazione consente flessibilità e adattamento alle peculiarità dei singoli contesti.
Criticità applicative
L'attuazione della disposizione non è priva di criticità. La definizione degli ambiti può incontrare resistenze laddove gli enti coinvolti abbiano interessi divergenti o percepiscano l'aggregazione come una perdita di autonomia. L'intesa preventiva attenua questi rischi, ma richiede un'effettiva disponibilità al confronto. Un'ulteriore criticità attiene al limite temporale: la previsione che le disposizioni regionali si applichino fino all'istituzione della città metropolitana introduce un elemento di provvisorietà che, nelle aree interessate, impone di gestire con attenzione la transizione verso il nuovo assetto, evitando vuoti di coordinamento. La buona riuscita dello strumento dipende, in definitiva, dalla qualità della governance complessiva e dalla chiarezza nella ripartizione di funzioni, risorse e responsabilità.
Casi pratici
Caso 1: coordinamento della gestione dei rifiuti
Tizio è sindaco di un piccolo Comune che, da solo, fatica a organizzare in modo efficiente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. La Regione, previa intesa con i Comuni dell'area, definisce un ambito sovracomunale per la gestione coordinata del servizio. Tizio aderisce alla forma associativa individuata, ottenendo economie di scala e un servizio più efficiente di quello realizzabile in via isolata.
Caso 2: pianificazione territoriale di area
Caio amministra un Comune inserito, insieme a quelli limitrofi, in un ambito sovracomunale individuato dalla Regione per la pianificazione territoriale. Attraverso la cooperazione intercomunale, gli enti elaborano scelte urbanistiche coerenti a scala di area, evitando soluzioni contraddittorie tra territori contigui. Quando viene istituita la città metropolitana, le funzioni di coordinamento confluiscono nel nuovo ente di area vasta.
Domande frequenti
Chi può definire gli ambiti sovracomunali previsti dall'art. 24 TUEL?
La competenza spetta alla Regione, che però può agire solo previa intesa con gli enti locali interessati, in attuazione del principio di leale collaborazione.
A cosa servono gli ambiti sovracomunali?
Servono a coordinare l'esercizio di funzioni che, per loro natura, superano il confine del singolo Comune, come pianificazione territoriale, reti infrastrutturali, gestione delle acque e dei rifiuti.
Quali strumenti si utilizzano per la gestione coordinata?
La norma rinvia alle forme associative e di cooperazione del Testo unico, tra cui convenzioni, consorzi e unioni di comuni, lasciando spazio alla scelta più idonea.
Fino a quando si applicano le disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 24?
Le disposizioni regionali si applicano fino all'istituzione della città metropolitana, che ne segna il limite temporale di efficacia.
L'intesa con gli enti locali è un requisito necessario?
Sì. L'intesa preventiva è un presupposto dell'individuazione degli ambiti e riflette il principio di leale collaborazione tra i livelli di governo.