← Torna a Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministro competente in materia ambientale esercita poteri di indirizzo e di adozione di atti generali.
  • Adotta decreti tecnici, standard di qualità e linee guida applicabili sull'intero territorio nazionale.
  • Coordina l'attività delle Autorità di bacino e vigila su ISPRA e SNPA.
  • Definisce i criteri di riparto dei fondi nazionali per la difesa del suolo.
  • Esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia regionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 Cod. Amb. — competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.

2. In particolare, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare : a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione, ai sensi dell’articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; b) predispone la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell’ambiente di cui all’ articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui all’articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell’ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ); c) opera, ai sensi dell’ articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l’utilizzazione delle acque e per la tutela dell’ambiente.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le seguenti funzioni: a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo; b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza; c) indirizzo e coordinamento dell’attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all’articolo 63; d) identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all’impatto ambientale dell’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali; e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ), e di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per l’accertamento e lo studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; f) valutazione degli effetti conseguenti all’esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo; g) coordinamento dei sistemi cartografici.

Commento

L'articolo distribuisce competenze di indirizzo politico e amministrativo al Ministero competente in materia ambientale (oggi MASE), individuandone i poteri di proposta normativa, di adozione di atti generali e di coordinamento con le altre amministrazioni statali e regionali.

Funzioni di indirizzo politico

Al Ministro spetta la titolarità dell'indirizzo politico in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, esercitato attraverso direttive generali, atti di programmazione e proposta di provvedimenti normativi al Governo. Il riferimento istituzionale è oggi il MASE, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, esito della riorganizzazione del 2022.

Atti generali e linee guida

Il Ministro adotta linee guida tecniche, decreti attuativi, criteri di classificazione dei corpi idrici e standard di qualità. Sono atti di rilievo nazionale che fissano i parametri uniformi sull'intero territorio italiano e garantiscono coerenza con le direttive europee. Spesso sono adottati di concerto con altri ministeri (Salute, Infrastrutture, Politiche agricole).

Coordinamento e vigilanza

Il Ministro coordina l'attività delle Autorità di bacino distrettuale e ne controlla l'andamento, anche attraverso poteri sostitutivi in caso di inerzia. Ha poteri di vigilanza su ISPRA e sul Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, oltre che funzioni di rappresentanza italiana presso la Commissione europea per le materie di competenza.

Rapporti con regioni ed enti locali

Il Ministro stipula accordi di programma con le regioni, indirizza la spesa per la difesa del suolo e definisce i criteri di ripartizione dei fondi nazionali. Esercita tali funzioni nel rispetto delle competenze concorrenti previste dall'articolo 117 della Costituzione, evitando di invadere ambiti riservati.

Casi tipici di rilievo applicativo

Le imprese percepiscono l'azione ministeriale soprattutto tramite i decreti tecnici (es. parametri scarichi industriali, classificazione sostanze prioritarie) e gli atti di ripartizione di fondi PNRR e FSC per opere idrauliche. I cittadini ne sentono gli effetti nelle norme su balneazione, qualità dell'acqua potabile e gestione del servizio idrico integrato.

Coordinamento europeo

Il Ministro rappresenta l'Italia presso il Consiglio Ambiente dell'Unione europea ed è interlocutore primario della Commissione per le procedure di infrazione in materia di acque. Le politiche nazionali, soprattutto in tema di acque reflue urbane, sostanze prioritarie e nitrati, sono fortemente influenzate dal dialogo con le istituzioni europee.

Raccordo con ARERA

In materia di tariffa idrica e regolazione del servizio idrico integrato il Ministro opera in raccordo con ARERA, che esercita poteri regolatori indipendenti. Il riparto è bilanciato: indirizzi politici e standard ambientali al MASE, metodo tariffario e regolazione economica ad ARERA.

Ruolo del MASE nel PNRR

Il MASE è amministrazione titolare di importanti misure del PNRR in materia di acque, depurazione, riduzione delle perdite di rete, dissesto idrogeologico. La capacità di programmare, monitorare e rendicontare la spesa è oggi fattore critico di tutela ambientale, oltre che di rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Domande frequenti

Quali atti adotta il Ministro in materia di acque?

Tipicamente decreti tecnici (standard di qualità, classificazione di sostanze, criteri di monitoraggio), atti di programmazione finanziaria, linee guida e direttive alle Autorità di bacino e alle agenzie ambientali.

Il Ministro può sostituirsi a una regione inadempiente?

Sì, nei casi previsti dalla normativa generale e di settore (artt. 117 e 120 Cost., d.lgs. 152/2006, leggi sulla protezione civile), attraverso commissari ad acta o poteri sostitutivi specifici.

Come si ottiene un finanziamento ministeriale per opere idrauliche?

Tipicamente attraverso bandi o riparti di fondi nazionali (FSC, PNRR, fondi specifici per il dissesto), su istanza degli enti territoriali competenti e previa validazione del progetto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.