- Il Ministro competente in materia ambientale esercita poteri di indirizzo e di adozione di atti generali.
- Adotta decreti tecnici, standard di qualità e linee guida applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Coordina l'attività delle Autorità di bacino e vigila su ISPRA e SNPA.
- Definisce i criteri di riparto dei fondi nazionali per la difesa del suolo.
- Esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia regionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 57 Bis Cod. Amb. — Comitato interministeriale per la transizione ecologica
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e con compiti volti a rafforzare l’approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.
2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall’Autorità politica delegata per le politiche del mare . Alle riunioni del Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all’ordine del giorno.
2-bis. Il CITE, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 , dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.
3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, al fine di coordinare le politiche e le misure di incentivazione nazionali ed europee in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilità sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualità dell’aria; f) economia circolare. f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile. f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica; f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell’idrogeno; f-quinquies) sicurezza energetica.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all’attuazione delle singole misure e indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall’espressione dei pareri ovvero dall’inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo.
4-bis. Dopo l’approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all’ articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 .
5-bis. La Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.
5-ter. All’ articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 , il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell’aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica”.
6. Il CITE monitora l’attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all’ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Stesso numero, altri codici
- Art. 57-bis D.Lgs. 209/2005 — Società veicolo
- Art. 57-bis D.Lgs. 42/2004 — (Procedure di trasferimento di immobili pubblici)
- Art. 57 bis CAD — Articolo abrogato
- Art. 57-bis c.p.: (Reati commessi col mezzo della stampa non per
- Art. 57 bis T.U.B.: Partecipazioni rilevanti
- Art. 57 bis TUF - (Liquidazione ordinaria)
Commento
L'articolo distribuisce competenze di indirizzo politico e amministrativo al Ministero competente in materia ambientale (oggi MASE), individuandone i poteri di proposta normativa, di adozione di atti generali e di coordinamento con le altre amministrazioni statali e regionali.
Funzioni di indirizzo politico
Al Ministro spetta la titolarità dell'indirizzo politico in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, esercitato attraverso direttive generali, atti di programmazione e proposta di provvedimenti normativi al Governo. Il riferimento istituzionale è oggi il MASE, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, esito della riorganizzazione del 2022.
Atti generali e linee guida
Il Ministro adotta linee guida tecniche, decreti attuativi, criteri di classificazione dei corpi idrici e standard di qualità. Sono atti di rilievo nazionale che fissano i parametri uniformi sull'intero territorio italiano e garantiscono coerenza con le direttive europee. Spesso sono adottati di concerto con altri ministeri (Salute, Infrastrutture, Politiche agricole).
Coordinamento e vigilanza
Il Ministro coordina l'attività delle Autorità di bacino distrettuale e ne controlla l'andamento, anche attraverso poteri sostitutivi in caso di inerzia. Ha poteri di vigilanza su ISPRA e sul Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, oltre che funzioni di rappresentanza italiana presso la Commissione europea per le materie di competenza.
Rapporti con regioni ed enti locali
Il Ministro stipula accordi di programma con le regioni, indirizza la spesa per la difesa del suolo e definisce i criteri di ripartizione dei fondi nazionali. Esercita tali funzioni nel rispetto delle competenze concorrenti previste dall'articolo 117 della Costituzione, evitando di invadere ambiti riservati.
Casi tipici di rilievo applicativo
Le imprese percepiscono l'azione ministeriale soprattutto tramite i decreti tecnici (es. parametri scarichi industriali, classificazione sostanze prioritarie) e gli atti di ripartizione di fondi PNRR e FSC per opere idrauliche. I cittadini ne sentono gli effetti nelle norme su balneazione, qualità dell'acqua potabile e gestione del servizio idrico integrato.
Coordinamento europeo
Il Ministro rappresenta l'Italia presso il Consiglio Ambiente dell'Unione europea ed è interlocutore primario della Commissione per le procedure di infrazione in materia di acque. Le politiche nazionali, soprattutto in tema di acque reflue urbane, sostanze prioritarie e nitrati, sono fortemente influenzate dal dialogo con le istituzioni europee.
Raccordo con ARERA
In materia di tariffa idrica e regolazione del servizio idrico integrato il Ministro opera in raccordo con ARERA, che esercita poteri regolatori indipendenti. Il riparto è bilanciato: indirizzi politici e standard ambientali al MASE, metodo tariffario e regolazione economica ad ARERA.
Ruolo del MASE nel PNRR
Il MASE è amministrazione titolare di importanti misure del PNRR in materia di acque, depurazione, riduzione delle perdite di rete, dissesto idrogeologico. La capacità di programmare, monitorare e rendicontare la spesa è oggi fattore critico di tutela ambientale, oltre che di rispetto degli impegni assunti in sede europea.
Domande frequenti
Quali atti adotta il Ministro in materia di acque?
Tipicamente decreti tecnici (standard di qualità, classificazione di sostanze, criteri di monitoraggio), atti di programmazione finanziaria, linee guida e direttive alle Autorità di bacino e alle agenzie ambientali.
Il Ministro può sostituirsi a una regione inadempiente?
Sì, nei casi previsti dalla normativa generale e di settore (artt. 117 e 120 Cost., d.lgs. 152/2006, leggi sulla protezione civile), attraverso commissari ad acta o poteri sostitutivi specifici.
Come si ottiene un finanziamento ministeriale per opere idrauliche?
Tipicamente attraverso bandi o riparti di fondi nazionali (FSC, PNRR, fondi specifici per il dissesto), su istanza degli enti territoriali competenti e previa validazione del progetto.
Vedi anche