Art. 5 TUEL — Articolo 5
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale. modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 5 D.Lgs. 504/1995 — Regime del deposito fiscale
- Articolo 5 L. 184/1983: Obblighi dell'affidatario e ruolo del servizio sociale
- Art. 5 Reg. (UE) 2024/1689 — Pratiche di IA vietate
- Art. 5 Cod. Amb. — Definizioni
- Art. 5 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione addizionale
- Art. 5 D.Lgs. 159/2011 — Titolarità della proposta. Competenza