- Disciplina abrogazioni e modifiche introdotte dalla Parte Seconda nella Parte Seconda del codice
- Assicura continuità tra previgente e nuova disciplina
- Si coordina con la normativa eurounitaria di settore
- Riguarda profili residuali, transitori, di oneri o competenza
- Va letta in modo sistematico con la disciplina di parte generale
Testo dell'articoloVigente
Art. 36 Cod. Amb. — Abrogazioni e modifiche
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre abrogati: a) l’ articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ; b) l’ articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ; c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 ; d) l’ articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102 ; e) il comma 2, dell’articolo 4 , ed il comma 2, dell’articolo 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240 ; f) il comma 2, dell’articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366 ; g) l’ articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380 ; h) l’ articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 ; i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460 ; l) l’ articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ; m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 ; n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220 ; o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992; p) il comma 6, dell’articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ; q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526 ; r) il comma 1, dell’articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206 ( decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 ); s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996 ; t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998; u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998; v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999; z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348 ; aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302; bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2000 ; cc) l’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ; dd) l’ articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5 ; ff) l’ articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ; gg) l’ articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46 .
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.
Stesso numero, altri codici
- Art. 36 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 36 L. 184/1983: Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione
- Art. 36 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche delle notifiche
- Art. 36 D.Lgs. 148/2015 — Comitato amministratore
- Art. 36 D.Lgs. 159/2011 — Relazione dell'amministratore giudiziario
- Art. 36 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
In sintesi
Le disposizioni di chiusura e di raccordo della Parte Seconda assicurano la continuità tra previgente disciplina e nuova disciplina di VIA, VAS e AIA, oltre a regolare i profili residuali di competenza, oneri istruttori e consultazioni internazionali. La disposizione in esame ha funzione sistematica e va letta in coordinamento con i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
Funzione di chiusura della disposizione
La norma sul tema della abrogazioni e modifiche introdotte dalla Parte Seconda svolge una funzione di chiusura del sistema delineato dalla Parte Seconda del codice. abrogazioni espresse delle norme previgenti incompatibili con la nuova disciplina. La sua collocazione sistematica impone di interpretarla in modo coordinato con i principi della Parte Prima e con la disciplina eurounitaria di settore, in particolare le direttive 2001/42/CE (VAS), 2011/92/UE (VIA) e 2010/75/UE (IED).
Profili interpretativi
In linea generale, la giurisprudenza ha chiarito che le norme di chiusura o di raccordo non possono essere lette in modo isolato, ma vanno coordinate con la disciplina di parte generale. La Corte costituzionale, intervenendo più volte sul riparto Stato-Regioni in materia ambientale, ha ribadito la necessità di una lettura sistematica che valorizzi la competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., pur con i margini di manovra delle Regioni nelle materie concorrenti o residuali.
Profili attuativi e oneri
Le norme tecniche e gli oneri istruttori (artt. 33-34) costituiscono strumento essenziale di attuazione della disciplina. I proventi sono destinati al funzionamento delle strutture istruttorie e al rafforzamento dei controlli. Le norme tecniche sono adottate con decreti ministeriali e recepiscono, ove necessario, le indicazioni della Commissione UE e dei comitati tecnici europei. ISPRA, nel suo ruolo di supporto tecnico, contribuisce alla definizione delle metodologie applicative.
Disposizioni transitorie
Il regime transitorio assicura la continuità dei procedimenti già avviati al momento dell'entrata in vigore delle modifiche normative. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il principio tempus regit actum per gli atti già adottati, con applicazione della nuova disciplina per i procedimenti successivamente iniziati, salvo diversa e specifica previsione di legge.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con le altre parti del codice (rifiuti, acque, emissioni, danno ambientale) e con la disciplina extracodicistica (d.P.R. 357/1997 per la valutazione di incidenza, d.lgs. 155/2010 per la qualità dell'aria, d.lgs. 105/2015 per il rischio di incidenti rilevanti). Il quadro applicativo richiede attenzione al coordinamento tra discipline settoriali, evitando duplicazioni o vuoti di tutela.
Domande frequenti
Qual è la funzione dell'articolo 36 all'interno del codice?
La norma svolge una funzione di chiusura, raccordo o definizione tecnica, garantendo continuità ordinamentale e attuazione della disciplina eurounitaria. Va letta in coordinamento con la disciplina di parte generale.
Le norme tecniche attuative sono vincolanti?
Sì. Le norme tecniche e organizzative adottate ai sensi delle disposizioni di rinvio costituiscono parte integrante della disciplina applicabile e sono vincolanti per amministrazioni e operatori.
Come si applicano le disposizioni in regime transitorio?
Il principio generale è tempus regit actum: ai procedimenti già avviati si applica la disciplina previgente, ai nuovi procedimenti la disciplina sopravvenuta, salvo diversa previsione di legge.