← Torna a Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 42 CPI individua le limitazioni del diritto esclusivo sul disegno o modello registrato.
  • Sono escluse dalla tutela le condotte private e non commerciali, sperimentali e di citazione o didattica con indicazione della fonte.
  • Specifiche eccezioni operano per arredo e installazioni di mezzi navali e aerei stranieri in transito temporaneo.
  • Coerentemente, anche l'importazione di pezzi di ricambio per la riparazione dei mezzi e le riparazioni stesse sono fuori dall'esclusiva.

Testo dell'articoloVigente

Art. 42 CPI — Limitazioni del diritto su disegno o modello

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l’utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo: a) all’arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; b) all’importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a); c) all’esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

Commento

L'art. 42 CPI delimita i confini esterni del diritto esclusivo sul disegno o modello, individuando le condotte che, pur tecnicamente riconducibili agli atti di utilizzazione dell'art. 41 CPI, restano lecite perché tutelano interessi confliggenti meritevoli di considerazione (uso privato, ricerca, formazione, libertà di trasporto internazionale). Si tratta delle cosiddette eccezioni di carattere generale, presenti, in forma analoga, in tutti i principali ordinamenti del diritto del design.

L'uso privato e non commerciale

La prima ipotesi (lett. a) consente atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali. La ratio è tutelare la sfera dell'autoconsumo: utilizzare per fini propri un oggetto che riproduce un disegno o modello altrui non integra violazione, perché manca lo sfruttamento economico. La giurisprudenza europea ha contribuito a precisare i contorni del concetto, chiarendo che il discrimine tra uso privato e attività rilevante per la tutela passa attraverso la finalità commerciale e l'eventuale incidenza sulla normale utilizzazione del diritto da parte del titolare.

La sperimentazione

La lett. b ammette gli atti compiuti a fini di sperimentazione. È un'eccezione coerente con il principio di libertà della ricerca: il sistema dell'IP non deve ostacolare lo studio delle soluzioni esistenti, l'analisi delle anteriorità o la verifica delle caratteristiche tecniche. La sperimentazione, però, deve essere finalizzata a obiettivi di ricerca, e non rappresentare uno schermo per attività di sfruttamento commerciale dissimulato.

La citazione e la didattica

La lett. c consente gli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente la normale utilizzazione del disegno o modello e sia indicata la fonte. L'eccezione è funzionale alla circolazione del sapere: il design può essere analizzato, mostrato e discusso in contesti formativi senza che il titolare possa impedirlo. La compatibilità con la correttezza professionale è una clausola di equilibrio che impedisce gli abusi (riproduzioni massive sotto pretesto formativo).

I mezzi di locomozione navali e aerei stranieri

Il secondo comma reca un blocco di eccezioni dedicato al trasporto internazionale. La logica è quella della cortesia internazionale e della libertà di navigazione: l'arredo e le installazioni dei mezzi di locomozione navali e aerei immatricolati in altri Paesi, che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato, sono fuori dall'esclusiva del titolare del disegno o modello. La stessa eccezione si estende all'importazione di pezzi di ricambio e accessori per la loro riparazione, nonché alle riparazioni effettivamente svolte sui mezzi di trasporto in transito. Senza queste eccezioni, il transito di navi e aerei stranieri sarebbe pregiudicato da contenziosi su componenti registrati, con effetti contrari al diritto internazionale dei trasporti.

Gli interessi in gioco

L'art. 42 CPI è espressione di un equilibrio tra diritti esclusivi e libertà generali. Da un lato, il titolare deve godere di una tutela effettiva sul valore economico del proprio design; dall'altro, il sistema riconosce che alcune sfere di attività (consumo privato, ricerca, formazione, trasporto internazionale) richiedono uno spazio di libertà non comprimibile. È un compromesso comune al sistema dei brevetti, ai diritti d'autore e ad altri istituti della proprietà intellettuale.

Implicazioni operative

Per il titolare, l'art. 42 CPI traccia i limiti delle azioni esperibili: prima di promuovere un giudizio, occorre verificare se la condotta del terzo non rientri in una delle eccezioni. Per chi opera nei settori dell'editoria specializzata, della formazione e della ricerca, la norma fornisce uno spazio di sicurezza, a condizione di rispettare le condizioni qualitative (correttezza professionale, indicazione della fonte). Per chi opera nel trasporto internazionale, le eccezioni del secondo comma garantiscono la prosecuzione dell'attività senza ostacoli derivanti dalle registrazioni di disegno o modello.

Domande frequenti

Posso utilizzare un disegno registrato altrui per fini personali?

Sì, l'art. 42, comma 1, lett. a), CPI esclude dalla tutela gli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali. L'autoconsumo, senza finalità di sfruttamento economico, è libero.

Si possono riprodurre disegni registrati per scopi didattici?

Sì, ma con limiti: l'art. 42, comma 1, lett. c), CPI ammette gli atti di riproduzione necessari per la didattica, purché compatibili con la correttezza professionale, non pregiudichino la normale utilizzazione del disegno e sia indicata la fonte.

Le eccezioni valgono per le navi straniere in transito?

Sì. L'art. 42, comma 2, CPI esclude dall'esclusiva l'arredo e le installazioni dei mezzi navali e aerei immatricolati in altri Paesi e in transito temporaneo, l'importazione di pezzi di ricambio per la riparazione e le riparazioni stesse.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.