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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 39 CPI consente la registrazione di più disegni e modelli con un'unica domanda multipla, purché afferenti alla stessa classe della classificazione di Locarno.
  • Non è ammessa la domanda che riguardi più registrazioni o una sola registrazione per più disegni e modelli al di fuori dei limiti previsti.
  • La registrazione concernente più disegni può essere limitata, su istanza del titolare, a uno o più di essi.
  • È possibile mantenere in forma modificata la registrazione di un disegno o modello carente di validità, se ne conserva l'identità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 39 CPI — Registrazione multipla

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348 .

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell’articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.

4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l’Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull’attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.

Commento

L'art. 39 CPI disciplina la registrazione multipla, ossia la possibilità di chiedere con un'unica domanda la protezione di più disegni o modelli. La norma persegue obiettivi di semplificazione amministrativa e di efficienza economica, permettendo al richiedente di concentrare in un unico procedimento la tutela di un portafoglio di design correlati.

La regola dell'unica classe della classificazione di Locarno

Il primo comma fissa il limite operativo: la domanda multipla è ammessa solo se i disegni o modelli sono destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti rientranti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, prevista dall'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, ratificato con legge n. 348/1974. La classificazione di Locarno raggruppa i prodotti in categorie merceologiche standardizzate: gli articoli di abbigliamento, gli arredi, gli imballaggi, gli strumenti tecnici, e così via. La regola garantisce coerenza e tracciabilità del titolo amministrativo, evitando portafogli disomogenei in capo a un'unica registrazione.

Il regime dell'inammissibilità

Quando la domanda non rispetta i limiti dell'art. 39 (perché contiene disegni di classi diverse o perché riunisce più registrazioni che dovrebbero restare distinte), l'UIBM non rigetta immediatamente la richiesta ma assegna al richiedente un termine per limitare la domanda alla parte ammissibile. È un meccanismo di salvataggio formale: per i disegni eccedenti, il richiedente può presentare nuove domande, ciascuna delle quali avrà effetto dalla data della prima domanda. La continuità della priorità è quindi garantita, evitando la perdita di anteriorità.

La limitazione della registrazione multipla

Il comma 3 consente al titolare, in un momento successivo, di limitare la registrazione multipla a uno o più dei disegni o modelli inclusi. Si tratta di una facoltà strategica: la limitazione può essere utile quando alcuni disegni perdono interesse commerciale o quando emergono profili di nullità che il titolare preferisce risolvere riducendo l'ambito della protezione, anziché esporsi a una declaratoria giudiziale.

Il mantenimento in forma modificata

Il comma 4 introduce un meccanismo significativo: se la registrazione di un disegno o modello non possiede i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, purché l'UIBM verifichi che, in tale forma, il disegno o modello conservi la sua identità. La modificazione può derivare da una rinuncia parziale del titolare o dall'annotazione di una sentenza che dichiara la nullità parziale. Si tratta di uno strumento di flessibilità che evita la caducazione integrale del titolo, ammettendo aggiustamenti correttivi.

Implicazioni operative

La registrazione multipla è uno strumento ampiamente utilizzato dalle imprese che lanciano collezioni di prodotti correlati (linee di moda, serie di mobili, gamme di componenti). Riduce i costi amministrativi, semplifica la gestione del portafoglio e velocizza i tempi di tutela. Una corretta classificazione di Locarno e una strategia coerente nella selezione dei disegni inclusi nella domanda sono presupposti essenziali per evitare incidenti procedurali e contestazioni successive.

Domande frequenti

Posso registrare più disegni con un'unica domanda?

Sì, l'art. 39 CPI consente la registrazione multipla, ma solo se i disegni o modelli appartengono alla medesima classe della classificazione internazionale di Locarno. Altrimenti occorre presentare domande separate.

Cosa succede se la domanda multipla non è ammissibile?

L'UIBM assegna al richiedente un termine per limitare la domanda alla parte ammissibile. I disegni o modelli eccedenti possono essere oggetto di domande separate, che mantengono però l'effetto della data della prima domanda.

Posso modificare la registrazione di un disegno che non è valido?

Sì. L'art. 39, comma 4, CPI consente, su istanza del titolare, di mantenere la registrazione in forma modificata, purché l'UIBM verifichi che il disegno o modello conserva la sua identità. La modifica può derivare da rinuncia parziale o da sentenza di parziale nullità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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