- L'art. 30 CPI definisce l'ambito della tutela accordata alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine.
- È vietato l'uso ingannevole o evocativo del nome geografico, anche tramite altri mezzi di designazione o presentazione del prodotto.
- La protezione opera salva la concorrenza sleale, le convenzioni internazionali e i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede.
- Il comma 2 salvaguarda l'uso del proprio nome o di quello del dante causa nell'attività economica, se non ingannevole.
Testo dell'articoloVigente
Art. 30 CPI — Tutela
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta , l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.
Commento
L'art. 30 CPI traduce in concreto i divieti che derivano dal riconoscimento di un'indicazione geografica o di una denominazione di origine. Mentre l'art. 29 definisce l'oggetto della tutela, l'art. 30 individua i comportamenti vietati, costruendo il perimetro di protezione che il titolare e gli utilizzatori legittimi possono opporre ai terzi.
I divieti tipici
La norma considera vietati due tipi di condotte. La prima è l'uso del nome geografico (o di mezzi equivalenti di designazione e presentazione del prodotto) idoneo a ingannare il pubblico sull'origine reale: il consumatore percepisce un legame territoriale inesistente e basa su questa percezione le proprie scelte di acquisto. La seconda è lo sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, anche in assenza di un inganno diretto: il terzo si aggancia parassitariamente alla notorietà del segno, traendone vantaggio commerciale senza condividerne i requisiti.
L'estensione della tutela a mezzi diversi dal nome
Il divieto non si limita all'utilizzo testuale dell'indicazione geografica protetta. Si estende a qualunque mezzo della designazione o presentazione del prodotto che indichi o suggerisca una provenienza diversa dal vero luogo di origine o che attribuisca al prodotto qualità tipiche dell'area protetta. Rientrano nella tutela elementi grafici, segni evocativi, riferimenti indiretti o suggestioni visive, in coerenza con la giurisprudenza europea che ha progressivamente esteso la nozione di evocazione.
Le clausole di salvaguardia
L'art. 30 opera con espliciti riferimenti residuali: restano impregiudicate la disciplina della concorrenza sleale (art. 2598 c.c. e seguenti), le convenzioni internazionali in materia (Convenzione di Parigi, Accordo TRIPs) e i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede. Quest'ultima clausola è particolarmente rilevante: il titolare di un marchio registrato in buona fede prima del riconoscimento dell'indicazione geografica può continuare a usarlo, in coerenza con il principio di affidamento e con il bilanciamento tra strumenti diversi di tutela.
L'eccezione del nome proprio
Il comma 2 introduce un'eccezione di sistema: i terzi possono continuare a usare nell'attività economica il proprio nome o quello del proprio dante causa, salvo che tale uso non avvenga in modo da ingannare il pubblico. La regola è coerente con il diritto generale dei segni distintivi, che riconosce il diritto al nome anche in presenza di omonimie suscettibili di sovrapporsi con segni protetti, purché siano adottati gli accorgimenti necessari a evitare la confusione.
Profili applicativi
Sul piano operativo, la tutela dell'art. 30 si esercita tramite azioni inibitorie, di risarcimento e di rimozione delle violazioni, da promuovere innanzi alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale. La cooperazione con i consorzi di tutela delle DOP/IGP e con le autorità competenti (incluse le strutture del MIMIT, ex MISE, e dell'UIBM) è frequente nei casi di violazioni sistematiche, anche con interventi a livello transfrontaliero coordinati con l'EUIPO.
Domande frequenti
Che cosa vieta l'art. 30 CPI?
L'art. 30 CPI vieta l'uso di indicazioni geografiche e denominazioni di origine, e di qualsiasi mezzo di designazione o presentazione, che sia idoneo a ingannare il pubblico sulla provenienza del prodotto o che comporti lo sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta.
Posso usare il mio cognome anche se coincide con un'indicazione geografica protetta?
Sì, l'art. 30, comma 2, riconosce il diritto di usare nell'attività economica il proprio nome o quello del dante causa, ma il suo impiego non deve avvenire in modo da ingannare il pubblico sulla provenienza o sulle qualità del prodotto.
La tutela vale solo per il nome geografico o anche per elementi grafici?
La tutela si estende a qualunque mezzo della designazione o presentazione del prodotto che indichi o suggerisca un'origine diversa da quella reale, inclusi elementi grafici, immagini e suggestioni evocative.
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