Testo dell'articoloVigente
Art. 67 D.Lgs. 150/2022 – Finanziamento
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall’anno
2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all’articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma. 2
2. Le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.
3. Nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all’articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell’ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all’articolo
61. 4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo penale di cui all’ articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134 .
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 67 costituisce la struttura finanziaria della giustizia riparativa italiana. Senza risorse stabili, il sistema sarebbe rimasto sulla carta. Il legislatore ha previsto un Fondo dedicato, finanziato a regime, integrabile con contributi degli enti territoriali e gestito con criteri di proporzionalita.
Il Fondo nazionale
Il primo comma istituisce presso il Ministero della giustizia un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di 4.438.524 euro annui a partire dal 2022. È una cifra modesta in valori assoluti (sotto i 5 milioni), ma rappresenta il primo stanziamento strutturale dedicato. La portata effettiva dipende dalla velocita di attivazione dei Centri: con 26 distretti, la quota media per distretto si aggira sui 170.000 euro annui, sufficiente per piccoli Centri ma non per una infrastruttura territoriale capillare.
Il decreto annuale di riparto
Il secondo periodo del primo comma demanda a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza unificata, la definizione annuale delle quote da trasferire agli enti locali. È un decreto operativo cruciale: senza di esso, il Fondo resta congelato. Il decreto opera nel limite della dotazione e sulla base dei criteri di proporzionalita del comma 3.
I contributi degli enti territoriali
Il secondo comma riconosce a Regioni, Province autonome, Citta metropolitane, Province, Comuni e Cassa delle ammende la facolta di contribuire al finanziamento. La Cassa delle ammende è particolarmente significativa: alimentata dalle pene pecuniarie, costituisce una fonte naturale per finanziare politiche di inclusione e riparazione. I contributi degli enti territoriali sono nei limiti delle risorse di bilancio: non vi è obbligo, ma stimolo virtuoso.
Criterio di proporzionalita
Il terzo comma fissa un criterio di proporzionalita: la determinazione degli importi statali tiene conto delle risorse proprie impiegate dagli enti gestori. È un meccanismo premiale: chi investe di piu in proprio riceve di piu dallo Stato. La logica è quella del matching grant, comune nei sistemi federali di finanziamento pubblico. Resta fermo il primato dei LEP: i fondi vanno comunque garantiti per le prestazioni essenziali.
La rendicontazione alla Conferenza nazionale
Il terzo comma richiede che gli enti documentino e rendicontino alla Conferenza nazionale le risorse proprie impiegate. È un meccanismo di trasparenza e di verifica della genuinita dell'impegno locale. Senza rendicontazione documentata, gli enti non possono ottenere il beneficio premiale del criterio di proporzionalita.
La copertura finanziaria
Il quarto comma indica la fonte della copertura: riduzione di pari importo del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale (art. 1, comma 19, L. 134/2021). È una scelta interna alla riforma Cartabia: le risorse provengono dallo stesso pacchetto legislativo che ha disposto la riforma del processo penale. Il quinto comma autorizza il MEF alle variazioni di bilancio occorrenti.
Critiche e prospettive
La dotazione di 4,4 milioni di euro annui è stata oggetto di critica diffusa: paragoni internazionali (Belgio, Germania, Regno Unito) mostrano risorse significativamente maggiori per sistemi simili. La sostenibilita a regime dipendera da incrementi futuri o da un robusto cofinanziamento regionale e locale. La Cassa ammende potrebbe svolgere un ruolo crescente, specialmente per programmi a forte impatto sociale.
Casi pratici
Caso 1: criterio di proporzionalita in azione
Il Comune di Torino investe risorse proprie pari a 200.000 euro per il proprio Centro distrettuale (locali, personale amministrativo, contributi a un ente del terzo settore). Il Comune di una citta meridionale di pari dimensione investe 30.000 euro. Il decreto annuale di riparto, applicando il criterio di proporzionalita, riconosce al Comune di Torino una quota statale maggiore in valore assoluto, premiando l'impegno proprio dell'ente.
Caso 2: contributo della Cassa ammende
La Cassa delle ammende, su proposta della Conferenza nazionale, stanzia 500.000 euro aggiuntivi per progetti di giustizia riparativa rivolti a vittime e autori di reati con elevata vulnerabilita sociale. I fondi vengono ripartiti tra i Centri che presentano progetti specifici di mediazione in ambito penitenziario e di reinserimento.
Domande frequenti
I 4,4 milioni di euro sono sufficienti?
Per un'attivazione progressiva sì, per una copertura territoriale capillare presumibilmente no. La sostenibilita dipendera da incrementi normativi successivi e da un cofinanziamento territoriale significativo.
Come accedere ai fondi della Cassa ammende?
Attraverso bandi della Cassa o partecipazione a progetti coordinati dalla Conferenza nazionale. La Cassa, ente strumentale del Ministero della giustizia, ha autonomia decisionale ma opera in raccordo con le politiche di giustizia.
Cosa succede se un Centro non utilizza tutte le risorse trasferite?
Le somme non utilizzate sono soggette alle regole della contabilita pubblica: tipicamente sono restituite al bilancio dello Stato o riprogrammate. Il decreto annuale puo dettare regole specifiche di gestione e riporto.