Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 48 D.Lgs. 150/2022 – Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. È sempre revocabile anche per fatti concludenti.

2. Per la persona minore d’età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall’esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all’ articolo 121 del codice penale , dal curatore speciale.

3. Per la persona minore d’età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall’esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all’ articolo 121 del codice penale , dal curatore speciale. Qualora l’esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l’interesse della persona minore d’età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest’ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.

4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l’interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest’ultima, da sola o con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile .

5. Il consenso per l’ente è espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell’offesa, quando questi lo richiedono. Note all’art. 48: – Si riporta il testo degli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile : “Art. 405 (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo

406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; 2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.” “Art. 407 (Procedimento). (Omissis).

4. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. (Omissis).”.

In sintesi

  • Il consenso e personale, libero, consapevole, informato e scritto.
  • E sempre revocabile, anche per fatti concludenti.
  • Per il minore infraquattordicenne il consenso e espresso dal genitore o curatore speciale.
  • Per il minore ultraquattordicenne il consenso e doppio (minore + genitore/curatore).
  • In conflitto, il mediatore puo procedere col solo consenso del minore se nel suo interesse.
Indice dei contenuti

L'articolo 48 della Cartabia disciplina il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa, presidio formale e sostanziale della volontarieta del percorso. Senza un consenso valido, il programma non puo iniziare e, se iniziato, non puo proseguire.

Requisiti del consenso

Il comma 1 elenca i requisiti: personale (espresso direttamente dalla persona, senza intermediari non autorizzati), libero (esente da costrizioni, pressioni o condizionamenti), consapevole (basato sulla comprensione effettiva del programma), informato (preceduto dalle informazioni dell'articolo 47), espresso in forma scritta. E sempre revocabile, anche per fatti concludenti: chi smette di partecipare manifesta implicitamente la revoca.

Minori infraquattordicenni

Per il minore che non ha compiuto quattordici anni, il consenso e espresso, previo ascolto e assenso dello stesso (tenuto conto della sua capacita di discernimento), dall'esercente la responsabilita genitoriale o, nei casi dell'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Il bambino e quindi ascoltato e deve manifestare assenso, ma la titolarita formale del consenso e dei genitori.

Minori ultraquattordicenni

Per il minore che ha compiuto quattordici anni, il consenso e doppio: e espresso sia dal minore stesso sia dall'esercente la responsabilita genitoriale (o dal curatore speciale). Qualora il genitore o il curatore non prestino il consenso, il mediatore, sentiti gli interessati e considerato l'interesse del minore, puo valutare se procedere sulla base del solo consenso del minore. La norma riconosce gradi crescenti di autonomia al crescere dell'eta.

Limiti di capacita di agire

L'articolo 48 lascia salvi i limiti alla capacita di agire derivanti da altre fonti. Per la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, tutela o curatela, il consenso e modulato in coerenza con il provvedimento di nomina e i poteri attribuiti all'amministratore. Si garantisce coordinamento con la disciplina civile delle incapacita.

Revoca per fatti concludenti

La revocabilita anche per fatti concludenti e una garanzia forte. Non serve un atto formale: smettere di partecipare, manifestare disagio, esprimere oralmente la volonta di interrompere e sufficiente. Il mediatore deve cogliere i segnali di revoca e fermare il programma, evitando di forzare la prosecuzione.

Implicazioni pratiche

Per la difesa, e essenziale verificare che il consenso sia documentato, scritto, effettivo. Per i mediatori, la capacita di leggere il consenso reale (oltre la firma formale) e un requisito professionale. Per gli operatori che lavorano con minori, la gestione del doppio consenso e dei casi di conflitto richiede attenzione, sensibilita e dialogo con i servizi sociali.

Strumenti pratici per i mediatori

Il momento del consenso e cruciale e va documentato con cura: modulistica chiara, lettura assistita, possibilita di porre domande. Per i mediatori, accompagnare il consenso significa anche garantire la consapevolezza della revocabilita, evitando che la firma scritta venga percepita come vincolo irreversibile.

Casi pratici

Caso 1: consenso scritto e revoca successiva

Tizio sottoscrive il consenso scritto al programma. Dopo alcuni incontri si rende conto di non riuscire a proseguire e smette di rispondere alle convocazioni. Il mediatore registra la revoca per fatti concludenti e chiude il programma.

Caso 2: minore ultraquattordicenne in conflitto con il genitore

Caio, quindicenne, vuole partecipare al programma riparativo. Il genitore esercente la responsabilita genitoriale non presta consenso. Il mediatore, sentiti gli interessati e valutato l'interesse del minore, decide di procedere col solo consenso di Caio.

Domande frequenti

Quali sono i requisiti del consenso alla giustizia riparativa?

Personale, libero, consapevole, informato, in forma scritta. E sempre revocabile, anche per fatti concludenti.

Come si esprime il consenso per i minori?

Per i minori infraquattordicenni il consenso e dei genitori, previo ascolto e assenso del bambino. Per gli ultraquattordicenni il consenso e doppio: del minore e del genitore. In conflitto, il mediatore puo procedere col solo consenso del minore se nel suo interesse.

Si puo revocare il consenso una volta dato?

Si. Il consenso e sempre revocabile, anche per fatti concludenti. Smettere di partecipare equivale a revoca implicita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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