Indice
- Sostituisce la dicitura prosecuzione con organizzazione del dibattimento, imponendo il calendario delle udienze.
- Introduce il verbale di udienza in forma di documento informatico con firma digitale.
- Riscrive il regime di costituzione delle parti e delle parti civili.
- Rafforza il principio di concentrazione e ragionevole durata del processo.
- Coordina le citazioni con le modifiche su assenza e processo telematico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 30 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 477, nella rubrica la parola: «prosecuzione» è sostituita dalla seguente: «organizzazione» e il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.»; b) all’articolo 483, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.»; c) all’articolo 484, al comma 2-bis le parole: «degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonché, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies»; d) all’articolo 489: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.»; 3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.»; 4) nella rubrica, le parole: «Dichiarazioni dell’imputato» sono sostituite dalle seguenti: «Rimedi per l’imputato»; e) all’articolo 493, al comma 1, dopo le parole: «l’ammissione delle prove» sono aggiunte le seguenti: «, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1»; f) all’articolo 495, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.»; g) all’articolo 496: 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ordine e modalità dell’assunzione delle prove»; h) all’articolo 501: 1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente.
1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per quell’esame.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «e pubblicazioni,», sono inserite le seguenti: «nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter,» e la parola: «acquisite» è sostituita dalla parola: «acquisiti»; i) all’articolo 510: 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.»; 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.». l) all’articolo 519: 1) al comma 1, dopo le parole: «per la difesa» sono aggiunte le seguenti: «e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l’ammissione di nuove prove»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se l’imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.»; m) all’articolo 520: 1) nella rubrica, la parola: «assente» è sostituita dalle seguenti: «non presente»: 2) al comma 1, la parola: «assente» è sostituita dalle seguenti: «che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza» e, dopo le parole: «all’imputato» sono aggiunte le seguenti: «, con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove». Note all’art. 30: – Si riporta il testo degli articoli 477 , 483 , 489 , 493 , 496 , 501 , 510 , 519 e 520 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 477 (Durata e organizzazione del dibattimento). – 1.Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.
2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l’ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.” “Art. 483 (Sottoscrizione e trascrizione del verbale). –
1. Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l’apposizione del visto.
1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.” ” Art. 484 (Costituzione delle parti). –
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell’articolo 97 comma
4. 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizionidegli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonché, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.” “Art. 489 (Rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare). – 1.Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.
2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la facoltà dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.
2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.” “Art. 493 (Richieste di prova). –
1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma
1. 2. È ammessa l’acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall’articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.” “Art. 495 (Provvedimenti del giudice in ordine alla prova). –
1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all’ammissione delle prove a norma degliarticoli 190, comma 1, e
190-bis. Quando è stata ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l’acquisizione della documentazione relativa alla prova dell’altro procedimento.
2. L’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l’ammissione.
4. Nel corso dell’istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.
4-bis. Nel corso dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell’altra parte, all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.
4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.” “Art. 496 (Ordine e modalità dell’assunzione delle prove). –
1. L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti, nell’ordine previstodall’articolo 493comma
2. 2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.” “Art. 501 (Esame dei periti e dei consulenti tecnici). –
1. Per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili.
1-bis. Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente.
1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per quell’esame.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.” “Art. 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova). –
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall’articolo 497 comma
2. 2. L’ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall’articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.
3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.” “Art. 519 (Diritti delle parti). –
1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l’ammissione di nuove prove.
2. Se l’imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni. “Art. 520 (Nuove contestazioni all’imputato non presente). –
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato, con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell’articolo 519, commi 2 e 3.”
Commento
L'articolo 30 incide profondamente sul cuore del processo penale, ossia il dibattimento di primo grado disciplinato dal Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale. Si tratta di uno degli interventi piu corposi della Cartabia, con l'obiettivo dichiarato di accelerare il processo riducendo i rinvii e digitalizzando gli atti.
Da prosecuzione a organizzazione del dibattimento
L'articolo 477 cambia rubrica: non piu prosecuzione, ma organizzazione del dibattimento. Quando non e possibile esaurire il giudizio in un'unica udienza, il presidente, dopo aver provveduto sulle richieste di prova, deve stabilire il calendario delle udienze sentite le parti, garantendo celerita e concentrazione. Per ciascuna udienza vanno indicate le attivita da svolgere. Il principio del calendar setting, di derivazione anglosassone, diventa cosi diritto positivo del processo penale italiano.
Verbale informatico e firma digitale
L'articolo 483 si arricchisce di un comma 1-bis che disciplina il verbale di udienza redatto in forma di documento informatico: e sottoscritto dal pubblico ufficiale con le modalita dell'articolo 111 e sottoposto al presidente per il visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Si tratta di un tassello fondamentale del processo penale telematico, che dialoga con le successive norme di attuazione e con le regole tecniche emanate dal Ministero della giustizia.
Costituzione delle parti e citazioni
L'articolo 484, sulla verifica della regolare costituzione delle parti, viene coordinato con le nuove norme sull'assenza (articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies, integralmente riscritti dalla riforma). Il giudice deve verificare in apertura di dibattimento non solo la presenza fisica ma anche le condizioni di legittima assenza nel rispetto del nuovo statuto del giudizio in absentia.
Rinvii contenuti e concentrazione
L'intero impianto delle modifiche risponde al principio della concentrazione del giudizio: rinvii limitati, udienze calendarizzate, attivita specifiche per ciascuna data. Il giudice acquisisce un potere di programmazione che dovra esercitare sentite le parti, ma la cui ratio e quella di evitare il fenomeno dei processi che si trascinano per anni su rinvii brevi e frammentati.
Impatto sulla difesa e sulla pubblica accusa
Per il difensore cambia il modo di gestire la lista testi e le richieste istruttorie: serve una pianificazione coerente con il calendario, perche le richieste tardive saranno piu difficilmente accolte. Per il pubblico ministero, la calendarizzazione obbliga a presentarsi a ciascuna udienza preparato sui temi gia individuati. La cancelleria dovra gestire un'agenda piu rigida ma piu prevedibile.
Sinergie sistematiche
Le novita si saldano con le modifiche sull'assenza dell'imputato, sul rito predibattimentale per la citazione diretta e con l'introduzione del processo penale telematico. Il dibattimento riformato e un dibattimento informatizzato, calendarizzato e concentrato, in cui le pene sostitutive applicate ex articolo 545-bis fanno da snodo finale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 123/2025
Illegittimita' costituzionale parziale
Dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, D.Lgs. 150/2022, nella parte in cui prevede la procedibilita' d'ufficio per atti persecutori connessi a danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31/2024. Ripristinata la procedibilita' a querela con termini decorrenti dalla pubblicazione in G.U.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Circolare Min. Giustizia · Dipartimento per gli Affari di Giustizia
26 ottobre 2022
Indica i criteri applicativi delle nuove regole sulle indagini preliminari introdotte dal D.Lgs. 150/2022: nuovo standard di archiviazione (ragionevole previsione di condanna), tempestivita' dell'iscrizione, retrodatazione dell'iscrizione, nuovi termini massimi delle indagini.
Leggi il documento su www.giustizia.itCircolare Min. Giustizia · Dipartimento per gli Affari di Giustizia
20 ottobre 2022
Illustra il funzionamento dell'udienza di comparizione predibattimentale introdotta a seguito di citazione diretta a giudizio dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), quale nuovo filtro processuale.
Leggi il documento su www.giustizia.itDomande frequenti
Cosa significa calendario delle udienze nel dibattimento riformato?
Il presidente, sentite le parti, deve stabilire le date delle udienze necessarie a concludere il giudizio, indicando per ciascuna le attivita istruttorie da svolgere, in modo da garantire concentrazione e celerita.
Il verbale di udienza puo essere informatico?
Si. La riforma prevede espressamente che il verbale possa essere redatto come documento informatico, sottoscritto dal pubblico ufficiale e vistato dal presidente con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
Cosa cambia per la verifica della costituzione delle parti?
Il giudice deve verificare la regolarita anche alla luce delle nuove norme sull'assenza dell'imputato, integralmente riformate dagli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies del codice di procedura penale.
Vedi anche