- Modifiche all'art. 391-ter sulle modalita di documentazione delle dichiarazioni acquisite dal difensore.
- Obbligo di videoregistrazione integrale per dichiarazioni di minori, infermi e soggetti in particolare vulnerabilita.
- Innovazioni sulla conservazione della documentazione difensiva nel fascicolo informatico.
- Razionalizzazione delle modalita di trascrizione delle riproduzioni.
- Coordinamento con il fascicolo del difensore e con la prova in dibattimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 20 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 391-ter, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.
3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.»; b) all’articolo 391-octies, comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari.». Note all’art. 20: – Si riporta il testo degli articoli 391-ter e 391-octies del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 391-ter (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni). –
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati: a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione; b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione; c) l’attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell’articolo 391-bis; d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.
3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.” “Art. 391-octies (Fascicolo del difensore). –
1. Nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l’intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all’articolo
433. 4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.”.
Commento
L'articolo 20 del decreto interviene sul Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale, dedicato alle investigazioni difensive. Le modifiche riguardano le modalita di documentazione delle dichiarazioni acquisite dal difensore nel corso delle proprie investigazioni e introducono garanzie analoghe a quelle previste per gli atti del pubblico ministero, specialmente per la tutela dei soggetti vulnerabili. E' una riforma di rilievo per l'equilibrio delle parti nel processo penale.
L'investigazione difensiva
L'investigazione difensiva, introdotta dalla L. 397/2000 e disciplinata negli artt. 391-bis e ss. CPP, e' lo strumento con cui il difensore acquisisce elementi utili alla difesa: dichiarazioni di persone informate sui fatti, sopralluoghi, accertamenti tecnici, acquisizione di documenti. E' un capitolo cruciale del giusto processo: senza investigazione difensiva, le parti non sarebbero in condizioni di parita.
La documentazione delle dichiarazioni
L'art. 391-ter CPP disciplina le modalita di documentazione delle dichiarazioni acquisite dal difensore. La riforma introduce nuovi commi (3-bis, 3-ter, 3-quater) che rafforzano la documentazione: le informazioni acquisite ai sensi del comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilita di strumenti o di personale tecnico. La fonografia diventa quindi mezzo ordinario di documentazione.
I soggetti vulnerabili
Per le dichiarazioni di minori, infermi di mente o persone in condizione di particolare vulnerabilita, la riforma prevede la documentazione integrale con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, a pena di inutilizzabilita. E' una tutela rafforzata, coerente con quella prevista per gli atti delle Procure: anche il difensore, quando acquisisce dichiarazioni da soggetti vulnerabili, deve garantire una documentazione integrale che protegga la qualita della comunicazione e l'integrita del soggetto.
L'eccezione di urgenza
L'obbligo di registrazione integrale puo essere derogato in caso di contingente indisponibilita di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, con particolari ragioni di urgenza che non consentono di rinviare l'atto. E' una clausola di flessibilita realistica, ma costituisce un'eccezione che deve essere motivata e documentata. Tipicamente la prassi prevede di organizzare in anticipo gli incontri con soggetti vulnerabili per garantire la disponibilita degli strumenti.
La trascrizione
La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica e' disposta solo se assolutamente indispensabile. La scelta riflette l'orientamento generale: la documentazione integrale e' il documento ufficiale; la trascrizione e' subordinata e ausiliaria. Cio velocizza l'iter difensivo e riduce i costi della documentazione.
Il fascicolo del difensore
L'art. 391-octies CPP disciplina la conservazione della documentazione difensiva. La modifica del comma 3 chiarisce che la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti in forma analogica sono conservati in originale (o in copia, se il difensore ne chiede la restituzione) presso l'ufficio del GIP. La riforma adegua quindi il sistema all'architettura telematica.
Impatto pratico
Per gli avvocati, l'investigazione difensiva richiede ora un'organizzazione tecnologica adeguata: dispositivi di registrazione di qualita, sistemi di archiviazione sicura, capacita di gestione di documenti multimediali. Per la giustizia, l'allineamento delle garanzie tra azione pubblica e difensiva e' un rafforzamento dell'equilibrio processuale. Per i soggetti vulnerabili, le nuove tutele garantiscono protezione anche quando interagiscono con la difesa.
Domande frequenti
Il difensore puo registrare conversazioni senza il consenso del dichiarante?
Tipicamente l'investigazione difensiva richiede l'avviso preliminare al dichiarante e il consenso del medesimo. La registrazione e' una modalita di documentazione che presuppone l'accordo a parlare con il difensore.
Cosa succede se il difensore non registra l'audizione di un minore?
La sanzione e' l'inutilizzabilita dell'atto, salvo che ricorrano le condizioni di eccezione (indisponibilita tecnica certificata, urgenza). E' una tutela forte della qualita della documentazione.
Le dichiarazioni difensive valgono quanto quelle del PM?
Si', tipicamente, una volta acquisite secondo le forme di legge, hanno pieno valore probatorio. La riforma ne rafforza l'equiparazione attraverso garanzie analoghe.
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