- Interventi sul Titolo I del Libro I del codice di procedura penale dedicato alla giurisdizione.
- Allineamento delle norme sulla competenza alle novita introdotte dalla riforma.
- Razionalizzazione del coordinamento tra giudice del processo e giudice dell'esecuzione.
- Coordinamento con l'istituto della rescissione del giudicato.
- Adeguamenti tecnici al regime processuale telematico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 4 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale , dopo l’articolo 24 è inserito il seguente: «Art. 24-bis (Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio). –
1. Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma
2. 2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127 e, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
4. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
5. Il termine previsto dall’articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma
4. 6. La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento.».
Commento
L'articolo 4 inaugura la lunga sequenza di modifiche al codice di procedura penale operate dalla riforma Cartabia. Il Titolo I del Libro I e' dedicato alla giurisdizione penale: e' la cornice di apertura del codice di rito, ove si definiscono competenze, ripartizioni territoriali e principi generali. Si tratta di un intervento tecnico-sistematico, funzionale alle modifiche di maggior impatto contenute negli articoli successivi del decreto.
Il senso dell'intervento
La riforma del processo penale non puo prescindere da un riassetto della cornice giurisdizionale, perche tipicamente le novita in materia di pene sostitutive (art. 20-bis CP), patteggiamento allargato (art. 444 CPP), messa alla prova (art. 168-bis CP), giustizia riparativa, indagini e archiviazione implicano un nuovo equilibrio tra giudice della cognizione, giudice dell'udienza preliminare e giudice dell'esecuzione. L'art. 4 prepara il terreno per questa redistribuzione.
Il coordinamento con la rescissione del giudicato
Una delle modifiche piu significative riguarda l'art. 60 CPP, comma 3, che si arricchisce di un nuovo riferimento alla riapertura del processo a seguito di rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'art. 628-bis CPP. Si tratta di un coordinamento essenziale: la rescissione del giudicato e i nuovi meccanismi di riapertura del processo introdotti dalla riforma richiedono una norma chiara sulla persistenza della qualifica di imputato.
Coordinamento con il processo penale telematico
L'art. 4 contiene anche adeguamenti funzionali al processo penale telematico, oggetto di una disciplina organica negli articoli successivi del decreto. Le modifiche allineano lessico, tempistica e nozioni di base alla nuova architettura, in cui gli atti sono nativamente digitali, le notificazioni avvengono con modalita telematica e i depositi sono effettuati nel portale del processo penale telematico.
Le ripercussioni sulla difesa
Per gli avvocati, le modifiche al Titolo I del Libro I incidono sulla strategia processuale gia in fase iniziale. La rescissione del giudicato e la riapertura del processo richiedono presupposti rigorosi e tempistiche definite. Il difensore deve monitorare in modo costante le possibilita di rimedio straordinario e coordinare l'azione con i nuovi istituti deflattivi (patteggiamento, messa alla prova, giustizia riparativa).
Profili di legittimita e garanzie
Le novita si inseriscono in un quadro costituzionale che tutela il diritto al giusto processo, alla difesa, al doppio grado e al ricorso per cassazione. Le modifiche al Titolo I del Libro I non innovano il piano dei principi, ma ne ottimizzano l'attuazione tecnica. L'obiettivo dichiarato e' rendere la giurisdizione penale piu efficiente senza degradare le garanzie.
Impatto sull'organizzazione giudiziaria
Per gli uffici giudiziari, l'intervento richiede formazione del personale di cancelleria, aggiornamento dei sistemi informatici, raccordo con le procure e con il foro. Per la magistratura, comporta una rimeditazione delle prassi consolidate. Per le cancellerie, la transizione al telematico e' la sfida operativa piu impegnativa.
Domande frequenti
Cosa cambia per la competenza territoriale del tribunale?
Le regole generali di competenza territoriale restano invariate. La riforma incide su aspetti specifici (per esempio la giurisdizione esecutiva), ma non rivede la mappa generale degli uffici giudiziari.
La rescissione del giudicato e' una nuova istituzione?
No, esiste gia dall'art. 629-bis CPP (introdotto dalla L. 67/2014). La riforma ne aggiorna i meccanismi di coordinamento con il giudice della cognizione.
L'art. 628-bis CPP che cosa prevede?
Tipicamente disciplina la richiesta di revoca della sentenza di condanna a seguito di pronunce della Corte EDU che hanno accertato violazioni convenzionali. La norma e' stata introdotta o riscritta dalla riforma per dare attuazione organica all'obbligo di restitutio in integrum.
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