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Art. 30 L. 104/1992 — Partecipazione ad attività sportive, turistiche e ricreative

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Art. 30 L. 104/1992 — Partecipazione ad attività sportive, turistiche e ricreative

1. Le regioni e gli enti locali, in collaborazione con le associazioni di tutela delle persone handicappate, promuovono iniziative finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla partecipazione delle persone con handicap ad attività sportive, turistiche e ricreative, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con i centri e le strutture di cui all’articolo 23.