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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Ai fini del collocamento al lavoro, l’accertamento delle condizioni di handicap viene effettuato secondo le modalità di cui all’articolo 4.
Vedi anche
→art. 20 L→art. 21 L→art. 23 L→art. 24 L→Cost. art. 3 - Uguaglianza sostanziale→Cost. art. 38 - Tutela dei disabili e degli inabili al lavoro→D.Lgs. 81/2008 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro→Art. 19 L. 104/1992 – Soggetti aventi diritto→Art. 25 L. 104/1992 – Accesso ai servizi→Art. 18 L. 104/1992 – Integrazione lavorativa→Art. 26 L. 104/1992 – Mobilità e trasporti collettivi→Art. 17 L. 104/1992 – Formazione professionale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Accertamento ai fini del lavoro
L'art. 22 L. 104/1992 disciplina aspetti specifici dell'accertamento dell'handicap in relazione all'integrazione lavorativa. Mentre l'art. 4 regola l'accertamento generale dell'handicap, l'art. 22 si occupa del raccordo fra accertamento sanitario e servizi per il collocamento mirato. Il fine è garantire che la documentazione clinica si traduca in valutazione funzionale spendibile nel mercato del lavoro, attraverso la profilatura delle capacità residue.
Integrazione clinica e funzionale
L'accertamento ai fini del lavoro non è solo diagnosi medica ma valutazione delle capacità funzionali residue. Si tratta di descrivere cosa la persona può fare, in quali condizioni, con quali ausili, in quali tipi di mansioni. Questo approccio funzionale, anticipato dall'art. 22, è oggi cristallizzato nella prassi del collocamento mirato L. 68/1999. La commissione integra il medico di medicina legale, il medico INPS, l'operatore del lavoro e quello sociale.
Controlli sulla permanenza dei requisiti
L'art. 22 prevede la possibilità di controlli successivi sulla permanenza dei requisiti. Questo è coerente con la natura potenzialmente dinamica della condizione: alcune patologie sono stabilizzate, altre evolvono in senso peggiorativo o migliorativo. I controlli sono effettuati dalla commissione e possono comportare conferma, modifica o revoca del riconoscimento. La procedura prevede contraddittorio con l'interessato e impugnazione dell'esito.
Profilatura per il collocamento mirato
Il documento di accertamento ai fini lavorativi alimenta la profilatura del CPI per il collocamento mirato. La profilatura considera: tipo di disabilità, capacità residue, formazione, esperienze pregresse, aspirazioni, supporti familiari, ausili necessari. È il presupposto dell'abbinamento azienda-candidato. La qualità della profilatura è elemento decisivo per la riuscita dell'inserimento: una profilatura sommaria conduce a abbinamenti sbagliati e a abbandono del posto.
Aggiornamento e revisione
L'art. 22 ammette implicitamente l'aggiornamento del giudizio nel tempo. Se la condizione lavorativa o sanitaria cambia, il lavoratore può chiedere nuova valutazione: ad esempio, una progressione della patologia può rendere insostenibili le mansioni precedenti e richiedere riassegnazione. Analogamente, percorsi formativi e riabilitativi possono ampliare le capacità spendibili. Il sistema è progettato per essere dinamico, anche se nella prassi sconta lunghezze procedurali.
Verso l'unificazione: D.Lgs. 62/2024
Il sistema attuale di accertamenti multipli (invalidità civile, handicap, collocamento mirato) è oggetto di riforma con il D.Lgs. 62/2024, attuativo della delega L. 227/2021. Il decreto introduce un procedimento unificato che integra le diverse valutazioni in un'unica sequenza, riducendo tempi e duplicazioni. La sperimentazione è partita in alcune province dal 2025, con messa a regime progressiva. L'art. 22 resta nel sistema come norma di principio, attuata e integrata dalla nuova disciplina.
Massime di Cassazione
Cass. Corte Cost., sent. n. 167/1999
Perché è importante: Barriere architettoniche
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Disabilità
Hub del Ministero della Salute sulle politiche socio-sanitarie a favore delle persone con disabilità.
Accessibilità
Indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su accessibilità del trasporto pubblico locale e nazionale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: profilatura per collocamento
Tizio, con disabilità motoria e capacità di lavoro su mansioni sedentarie, presenta certificazione ex art. 22 L. 104/1992 al CPI. La profilatura considera competenze pregresse (contabilità) e ausili necessari (postazione ergonomica). L'abbinamento con azienda compatibile è effettivo: assunzione dopo tirocinio di tre mesi.
Caso 2: Caia: revisione accertamento
Caia, con patologia evolutiva, chiede revisione del verbale dopo aggravamento. La commissione, applicando l'art. 22, conferma l'handicap e ne aggiorna la portata funzionale. Il CPI rivede la profilatura limitando le mansioni proponibili a quelle compatibili con la nuova condizione.
Caso 3: Sempronio: contraddittorio in revoca
Sempronio riceve avviso di possibile revoca del riconoscimento dopo controllo. Esercita il diritto al contraddittorio, presentando documentazione clinica aggiornata e relazione del medico curante. La commissione conferma l'handicap. La procedura tutela il lavoratore da revoche affrettate.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 22 L. 104/1992 raccorda accertamento sanitario e servizi del lavoro. Profilatura delle capacità funzionali è elemento decisivo per il collocamento mirato L. 68/1999. Controlli e revisioni nel tempo sono ammessi con garanzie. Il D.Lgs. 62/2024 unificherà progressivamente gli accertamenti, semplificando le procedure.
Domande frequenti
A cosa serve l'accertamento dell'art. 22?
Serve a tradurre l'accertamento sanitario dell'handicap in valutazione funzionale spendibile nel mercato del lavoro. Definisce capacità residue, ausili necessari, mansioni compatibili. È documento base per la profilatura del Centro per l'Impiego nel collocamento mirato L. 68/1999.
Cosa è la profilatura per il collocamento mirato?
È la descrizione individualizzata delle capacità del lavoratore con disabilità che il CPI utilizza per abbinare la persona con offerte di lavoro compatibili. Considera tipo di disabilità, capacità, formazione, esperienze, aspirazioni e ausili. La qualità della profilatura è decisiva per la riuscita dell'inserimento.
Si possono fare controlli successivi?
Sì. L'art. 22 prevede la verifica della permanenza dei requisiti. La commissione può confermare, modificare o revocare il riconoscimento dopo contraddittorio con l'interessato. La revisione è coerente con la possibile evoluzione delle condizioni sanitarie e funzionali.
Posso chiedere l'aggiornamento dell'accertamento?
Sì. Se la condizione cambia (aggravamento o miglioramento) il lavoratore può chiedere nuova valutazione. La domanda è presentata all'INPS con certificato medico aggiornato. La nuova valutazione può comportare modifiche significative nel collocamento e nelle mansioni assegnate.
Cosa cambia con il D.Lgs. 62/2024?
Il decreto attuativo della delega L. 227/2021 introduce un procedimento unificato che integra accertamento di invalidità civile, handicap e disabilità per il collocamento. Riduce tempi e duplicazioni. La sperimentazione è partita nel 2025; la messa a regime è progressiva. L'art. 22 resta come norma di principio integrata dalla nuova disciplina.