Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono l’albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone handicappate.
Stesso numero, altri codici
- Art. 18 D.Lgs. 504/1995 — Poteri e controlli
- Articolo 18 L. 184/1983: Trascrizione della sentenza definitiva di adottabilità
- Art. 18 Reg. (UE) 2024/1689 — Conservazione dei documenti
- Art. 18 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 18 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo
- Art. 18 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto