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Art. 15 L. 104/1992 — Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica

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1. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo individualizzato (PEI).