Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 517 c.c. – Separazione riguardo ai mobili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione, il quale ordina l’inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.112a Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 516 - Art. 516 Codice Civile: Termine per l’esercizio del diritto alla→Cod. civ. art. 518 - Articolo 518 Codice Civile: Separazione riguardo agli immobili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 515 Codice Civile: Cessazione della separazione→Articolo 519 Codice Civile: Dichiarazione di rinunzia→Art. 514 c.c.: Rapporti tra creditori separatisti e non separati→Art. 520 c.c.: Rinunzia condizionata, a termine o parziale→Articolo 513 Codice Civile: Separazione contro i legatari di specie→Articolo 521 Codice Civile: Retroattività della rinunzia→Articolo 512 Codice Civile: Oggetto della separazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Modalità di esercizio: la domanda giudiziale
L'art. 517 c.c. detta le regole formali per l'esercizio della separazione relativamente ai beni mobili dell'eredita'. A differenza degli immobili, per i quali la separazione si attua mediante trascrizione (art. 518 c.c.), per i mobili e' necessaria una domanda giudiziale. La forma scelta dal legislatore e' il ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, ossia del luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). La competenza e' funzionale e inderogabile.
Provvedimenti del tribunale
Su istanza del creditore o legatario separatista, il tribunale adotta due tipologie di provvedimenti:
Mobili già alienati: il diritto sul prezzo
Il terzo comma affronta un'ipotesi delicata: quella in cui l'erede abbia già alienato uno o più beni mobili ereditari prima dell'esercizio della separazione. La norma chiarisce che in tal caso il diritto alla separazione si converte in un diritto sul prezzo non ancora pagato dall'acquirente. Per i beni già alienati e per i quali il prezzo sia stato già incassato dall'erede, il diritto si estingue: il separatista perde la preferenza su quei beni, salva la possibilità di agire eventualmente per la revocatoria ex art. 2901 c.c. se ne ricorrano i presupposti.
Caso pratico
Tizio muore lasciando come erede Caio. Sempronio, creditore del defunto, vuole esercitare la separazione sui beni mobili (gioielli, mobilio antico, opere d'arte). Entro tre mesi dall'apertura della successione, deposita ricorso al tribunale di Milano (luogo dell'ultimo domicilio di Tizio). Il tribunale ordina l'inventario presso il notaio Mevio, nomina un custode per le opere d'arte e vieta a Caio di disporne. Se Caio aveva già venduto un quadro a Filano per 50.000 euro, ricevendo solo 20.000 di acconto, la separazione si estende ai restanti 30.000 euro ancora da incassare.
Coordinamento con l'art. 518 c.c. sugli immobili
Mentre per i mobili la separazione richiede l'intervento del giudice e provvedimenti di conservazione, per gli immobili (e i mobili registrati) la separazione si attua mediante trascrizione dell'atto presso la conservatoria. La differente disciplina riflette la diversa natura dei beni: per i mobili non registrati, soggetti alla regola possesso vale titolo (art. 1153 c.c.), e' necessaria una tutela giudiziale più incisiva; per gli immobili, la pubblicita' immobiliare offre già un mezzo di opponibilita' verso i terzi.
Domande frequenti
Come si esercita la separazione sui beni mobili dell'eredita'?
Mediante domanda giudiziale proposta con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, ossia del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 517 c.c.
Quale tribunale e' competente?
Il tribunale del luogo dell'aperta successione, vale a dire del luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). La competenza e' funzionale e inderogabile.
Quali provvedimenti può adottare il tribunale?
Il tribunale ordina l'inventario se non e' già stato fatto e adotta le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni: nomina di un custode, deposito dei beni più preziosi, divieto di alienazione.
Cosa succede se l'erede ha già venduto i mobili ereditari?
Per i mobili già alienati, il diritto alla separazione si trasferisce sul prezzo non ancora pagato dall'acquirente. Se il prezzo e' già stato interamente incassato, il diritto si estingue (salva la revocatoria ex art. 2901 c.c.).
Il ricorso per la separazione sui mobili va proposto entro tre mesi?
Si, il termine di decadenza trimestrale ex art. 516 c.c. si applica anche alla separazione sui mobili: il ricorso al tribunale va depositato entro tre mesi dall'apertura della successione.