← Torna a Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 104 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) disciplina l'entrata in vigore del decreto e il regime transitorio per le disposizioni fiscali del titolo X. Il comma 1 stabilisce che le norme sui benefici fiscali degli ETS (artt. 77, 78, 81-85 e 102, comma 1, lett. e-g) si applicano in via transitoria già dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017 alle ONLUS ex D.Lgs. 460/1997, alle ODV ex lege 266/1991 e alle APS ex lege 383/2000 iscritte nei rispettivi registri, fino all'operatività del RUNTS. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, le stesse disposizioni si applicano direttamente agli ETS ivi iscritti. Il comma 2 dispone che il regime fiscale del titolo X si applichi a regime a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Il comma 3 prevede l'entrata in vigore immediata del decreto — il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — avvenuta il 3 agosto 2017.

Testo dell'articoloVigente

Art. 104 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Entrata in vigore

In vigore dal 03/08/2017

1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 . Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. (1)

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo ((a quello in corso al 31 dicembre 2025)) .(1)

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Commento

L'articolo 104 è la norma di chiusura del CTS e risolve uno dei problemi più delicati della riforma: la transizione dal vecchio al nuovo sistema fiscale per gli enti non profit senza creare vuoti normativi. Il meccanismo adottato è a doppio binario: un regime transitorio immediato per gli enti già operativi nei vecchi registri, e un regime a regime differito all'operatività del RUNTS.

Il comma 1 introduce un'applicazione anticipata e transitoria delle disposizioni fiscali del titolo X in favore di ONLUS, ODV e APS già iscritte. Questo significa che tali enti hanno potuto fruire — già dal 2018 — delle nuove agevolazioni sulle erogazioni liberali (detrazioni al 30-35%) e dei nuovi regimi forfettari, prima ancora che il RUNTS fosse operativo. La scelta risponde a un'esigenza pratica: il ritardo nell'attivazione del RUNTS — protrattosi ben oltre le previsioni originarie — non poteva penalizzare gli enti virtuosi già operativi. Il comma 2 fissa la data di piena applicazione del titolo X a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in seguito alla proroga apportata dal D.L. 73/2022. Fino a tale data, il regime transitorio del comma 1 e il vecchio regime ONLUS (ex D.Lgs. 460/1997) convivono in parallelo, con la progressiva migrazione degli enti al RUNTS. L'iscrizione nel RUNTS è il trigger giuridico che determina il passaggio definitivo al regime CTS: dal momento dell'iscrizione, l'ente abbandona il regime previgente e si assoggetta integralmente al titolo X.

Il comma 3 — nella sua semplicità — è tecnicamente rilevante: il decreto è entrato in vigore il 4 agosto 2017, giorno successivo alla pubblicazione in GU n. 179 del 2 agosto 2017 (Suppl. ord. n. 43). Questa data segna l'avvio formale della riforma del Terzo Settore, anche se l'applicazione concreta delle sue disposizioni fiscali ha richiesto anni di attuazione progressiva.

Prassi e linee guida

· 24/01/2024

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: ONLUS in regime transitorio pre-RUNTS

Caso 2: APS che valuta l'iscrizione al RUNTS

Domande frequenti

Dal quando si applica il regime fiscale del titolo X CTS?

Il regime fiscale del titolo X si applica in via definitiva agli ETS iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (comma 2). In via transitoria, le disposizioni si applicano già dal 2018 alle ONLUS, ODV e APS iscritte nei vecchi registri, e — per gli enti iscritti nel RUNTS — dall'operatività del medesimo Registro.

Cosa succede fiscalmente al momento dell'iscrizione nel RUNTS?

L'iscrizione nel RUNTS costituisce il momento di passaggio definitivo al regime CTS: l'ente cessa di applicare il regime previgente (ONLUS, ODV ex lege 266/1991, APS ex lege 383/2000) e subentra integralmente il titolo X del CTS, con le relative agevolazioni fiscali ridisegnate per gli enti del Terzo Settore.

Quando è entrato in vigore il Codice del Terzo Settore?

Il decreto legislativo 117/2017 è entrato in vigore il 4 agosto 2017, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento ordinario n. 43), come previsto dall'art. 104, comma 3. L'applicazione delle disposizioni fiscali è tuttavia subordinata all'operatività del RUNTS.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.