Testo dell'articoloVigente
Art. 100 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Clausola di salvaguardia per le Province autonome
In vigore dal 03/08/2017
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall' articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Note all'art. 100: – La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 . – Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 , si veda nelle note all'art. 82.
In sintesi
L'articolo 100 del Codice del Terzo settore contiene la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le disposizioni del CTS si applicano a questi enti territoriali compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/2001). La Provincia autonoma di Bolzano gode di una previsione specifica: deve disciplinare autonomamente l'istituzione e tenuta del registro unico del Terzo settore, l'utilizzo degli acronimi del CTS, e le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, nel rispetto dei principi degli artt. 99 e 100 dello Statuto di autonomia (D.P.R. 670/1972) che tutelano le minoranze linguistiche ai sensi dell'art. 6 della Costituzione. La clausola garantisce il rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie speciali, evitando conflitti tra la disciplina statale del Terzo settore e i poteri autonomistici.L'art. 100 CTS riproduce lo schema classico delle clausole di salvaguardia presenti in tutti i decreti legislativi che incidono su materie di competenza concorrente o esclusiva regionale. Il Terzo settore è materia che tocca l'organizzazione del volontariato, la promozione sociale, i servizi sociali, ambiti in cui le Regioni a statuto speciale e le Province autonome vantano competenze primarie o esclusive ai sensi dei rispettivi statuti. La clausola evita che l'applicazione indifferenziata del CTS possa ledere queste competenze costituzionalmente garantite.
La previsione specifica per la Provincia autonoma di Bolzano - unica citata nominativamente nell'art. 100 - riflette la particolare complessità del contesto altoatesino: la tutela della minoranza linguistica tedesca (e ladina) prevista dall'art. 6 Cost. e dallo Statuto di autonomia impone che anche la disciplina del Terzo settore tenga conto delle specificità linguistiche e culturali del territorio. La Provincia può dunque istituire un proprio registro e definire procedure di vigilanza autonome, purché rispettino i principi degli artt. 99 e 100 dello Statuto di autonomia di Bolzano.
Sul piano sistematico, la clausola di salvaguardia non significa esenzione dal CTS: gli enti del Terzo settore operanti nelle Regioni speciali e nelle Province autonome rimangono soggetti alle disposizioni del codice, ma la loro applicazione deve essere mediata dal rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione. In caso di conflitto, la competenza regionale o provinciale speciale prevale sulla norma statale ordinaria del CTS.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione al RUNTS di un'associazione di volontariato in Alto Adige
Caso 2: Conflitto tra norma CTS e competenza esclusiva regionale
Domande frequenti
Il CTS si applica integralmente nelle Province autonome di Trento e Bolzano?
Le disposizioni del CTS si applicano nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. In caso di conflitto tra una norma del CTS e una competenza statutaria, prevale la norma statutaria. La Provincia autonoma di Bolzano ha inoltre competenza specifica per disciplinare autonomamente il proprio registro del Terzo settore e le funzioni di vigilanza.
Perché l'art. 100 cita esplicitamente la Provincia autonoma di Bolzano?
La citazione esplicita dipende dalla tutela delle minoranze linguistiche prevista dall'art. 6 della Costituzione e dagli artt. 99 e 100 dello Statuto di autonomia (D.P.R. 670/1972). La Provincia di Bolzano deve disciplinare il registro del Terzo settore e le funzioni di vigilanza nel rispetto di questi principi, garantendo l'adeguato riconoscimento delle specificità linguistiche e culturali della comunità tedesca e ladina.
Gli ETS delle Regioni a statuto speciale hanno obblighi diversi rispetto agli altri?
Gli ETS delle Regioni a statuto speciale rimangono soggetti alle disposizioni del CTS, ma la loro applicazione deve essere compatibile con gli statuti regionali speciali e le norme di attuazione. Le Regioni speciali possono adattare le modalità attuative del CTS alle proprie competenze. Non si tratta di esenzione, ma di adattamento dell'applicazione alle specificità costituzionalmente tutelate.