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Art. 21 CAD — Ulteriori disposizioni relative ai documenti informa…

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Art. 21 D.Lgs. 82/2005 CAD — Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

In vigore dal 01/01/2006

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) . 2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all' articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ((ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo)) .

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 , ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.