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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 24 è il primo della parte speciale del D.Lgs. 231/2001 e disciplina una famiglia di reati presupposto contro la pubblica amministrazione e gli interessi finanziari pubblici: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato (art. 640-ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 353, 353-bis c.p., inseriti dal D.L. 92/2008); malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.). Le sanzioni: fino a 500 quote di sanzione pecuniaria nei casi ordinari (comma 1); da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità o il danno particolarmente grave (comma 2). Il comma 2-bis estende le sanzioni al delitto di indebita percezione di aiuti comunitari ex art. 2 L. 898/1986, in materia agricola. Il comma 3 prevede sanzioni interdittive limitate alle lettere c), d), e) dell'art. 9 comma 2: divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni/finanziamenti/contributi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. L'art. 24 è di applicazione amplissima: copre tutte le interazioni rilevanti dell'impresa con il sistema pubblico, dalla partecipazione a gare di appalto alla richiesta di contributi e agevolazioni, alla rendicontazione di finanziamenti, alla gestione di rapporti contrattuali continuativi con enti pubblici. Le imprese che operano nel mercato degli appalti pubblici (edilizia, sanità, ICT, servizi ambientali, difesa) e quelle che vivono di contributi pubblici (agricoltura, energie rinnovabili, ricerca, innovazione) hanno in questo articolo il loro principale fattore di esposizione 231. La nozione di «ente pubblico» è ampia: include Stato centrale, enti territoriali, enti pubblici economici e non economici, organismi di diritto pubblico, agenzie governative, enti dell'Unione europea (Commissione, Agenzie UE). La nozione di «erogazione pubblica» abbraccia contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie pubbliche, crediti d'imposta condizionati, bonus edilizi (con la peculiarità del Superbonus 110% che ha generato una rilevante casistica negli anni 2021-2024). Il coordinamento sistematico è con: gli artt. 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.; il Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023 (in particolare gli artt. 94-95 sulle cause di esclusione); il PNRR e la disciplina dei fondi europei (Reg. UE 2021/241); il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing che amplia i canali di emersione; le linee guida ANAC sui modelli di prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse nelle stazioni appaltanti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 24 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Articolo 24

In vigore dal 04/07/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, ((353, 353-bis,)) 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 .

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Commento

L'art. 24 ha visto la propria centralità crescere costantemente: dai casi tradizionali di indebita percezione di contributi agricoli o di edilizia agevolata, agli scandali del PNRR e del Superbonus 110%, fino alle frodi informatiche su piattaforme di erogazione pubblica. Il legislatore italiano è intervenuto più volte ampliando il catalogo dei reati presupposto, e in particolare il D.L. 92/2008 ha inserito i reati di turbata libertà degli incanti (artt. 353 e 353-bis c.p.) per colpire le pratiche collusive nelle gare pubbliche. La L. 3/2019 «spazzacorrotti» ha inasprito le sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati di corruzione, con effetti riflessi anche sui reati art. 24 quando connessi a pratiche corruttive.

La frequenza applicativa più alta riguarda i reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.). La distinzione è cruciale: l'art. 640-bis richiede artifici o raggiri (condotta attiva di inganno), tipicamente la falsificazione di documentazione attestante il possesso di requisiti; l'art. 316-ter è applicabile quando manca la condotta tipicamente fraudolenta ma vi è una violazione delle modalità di erogazione, ad esempio la mancata destinazione del contributo alla finalità prevista. La Cassazione (sent. n. 7537/2014 SU caso Marini) ha consolidato i criteri di delimitazione. La differenza ha implicazioni sanzionatorie: l'art. 316-ter è punito meno gravemente, e ciò si riflette anche sulla quantificazione delle quote ex art. 24.

I reati di turbata libertà degli incanti (artt. 353 e 353-bis c.p.) sono di grande rilievo nel mercato degli appalti. L'art. 353 punisce chiunque, con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private. L'art. 353-bis estende la tutela alla fase del procedimento di scelta del contraente (la fase «pre-gara» di definizione del capitolato e delle specifiche tecniche). Le pratiche tipiche sono: cartelli fra concorrenti, accordi di rotazione delle aggiudicazioni, tailoring del bando per favorire un concorrente specifico, condivisione di informazioni riservate. Il MOG deve includere parti speciali dedicate, con procedure di partecipazione alle gare (whistleblowing dedicato, due diligence sui partner di ATI, separazione delle funzioni commerciali e tecniche). L'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza) e l'ANAC svolgono ruolo coordinato di vigilanza, e le imprese coinvolte in procedimenti antitrust si espongono spesso anche al 231.

La frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) colpisce chi, nell'esecuzione di un contratto di fornitura con la PA, fornisce beni o servizi non corrispondenti per qualità, origine o quantità a quanto pattuito. È reato tipico delle esecuzioni contrattuali: l'impresa vince la gara correttamente ma poi, in fase esecutiva, sostituisce materiali o presta servizi sotto-standard. La giurisprudenza richiede la prova della consapevolezza della non corrispondenza, che spesso emerge da audit di stazione appaltante o da denunce dei controlli interni dell'impresa. La frode informatica ex art. 640-ter c.p. è di crescente importanza per le piattaforme digitali di erogazione pubblica (SPID, INPS, AdE, piattaforme PNRR): l'alterazione di sistemi informatici per ottenere contributi indebiti è reato presupposto 231, e la difesa dell'impresa passa per un MOG con parte speciale cyber ex art. 24-bis integrata con quella ex art. 24. La sanzione interdittiva tipica ex art. 24 comma 3 è il divieto di contrattare con la PA: per imprese del settore appalti significa esclusione da gare in corso, iscrizione nel casellario ANAC, esclusione dall'albo dei fornitori. Il danno è sistemico e duraturo. La progettazione di un MOG «pubblico-sensibile» richiede team integrato con legale d'impresa, esperto di antitrust e compliance officer dedicato alle gare, con focus su procedure di partecipazione e di rendicontazione contributi.

Pronunce della Corte Costituzionale

Domande frequenti

Qual è la differenza fra truffa aggravata (art. 640-bis) e indebita percezione (art. 316-ter)?

L'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per erogazioni pubbliche) richiede «artifici o raggiri», cioè una condotta attiva di inganno: falsificazione di documenti, dichiarazioni mendaci circostanziate, costruzione di scenari fittizi. L'art. 316-ter c.p. (indebita percezione) opera in via residuale quando manca la condotta fraudolenta tipica ma vi è violazione delle modalità di erogazione: tipicamente, mancata destinazione del contributo alla finalità prevista o utilizzo del contributo dopo la cessazione dei requisiti. La Cassazione SU n. 7537/2014 caso Marini ha consolidato i criteri di delimitazione. Sul piano sanzionatorio l'art. 316-ter è punito meno gravemente, e ciò si riflette sulle quote ex art. 24. La difesa dell'impresa lavora spesso sulla riqualificazione: da 640-bis a 316-ter per ottenere trattamento più mite.

Le frodi sul Superbonus 110% e sul PNRR rientrano nell'art. 24?

Sì, in pieno. Il Superbonus 110% ex art. 119 D.L. 34/2020 e i contributi PNRR ex Reg. UE 2021/241 sono erogazioni pubbliche soggette alla disciplina degli artt. 316-bis, 316-ter, 640-bis, 640-ter c.p. Le frodi tipiche includono: false attestazioni di stato di avanzamento lavori; cessione del credito basata su attestazioni mendaci; doppia fatturazione; lavorazioni mai eseguite. Per gli interventi PNRR, l'Ufficio Procura Europea (EPPO) ha competenza diretta. Le imprese del settore costruzioni, ristrutturazioni, impiantistica e consulenza fiscale espongono il proprio MOG a rischio elevato e devono adottare protocolli specifici di tracciatura della documentazione tecnica, due diligence sui committenti e su asseveratori, archiviazione documentale. Le sanzioni interdittive ex art. 24 comma 3 si combinano spesso con sanzioni del Codice Appalti.

Cosa significa «profitto di rilevante entità» o «danno di particolare gravità» ex comma 2?

Sono parametri di aggravamento sanzionatorio (da 200 a 600 quote anziché fino a 500). Il «profitto di rilevante entità» va valutato in termini relativi rispetto alle dimensioni dell'ente (cfr. Cass. n. 17713/2010): per una PMI un contributo di 200.000 euro può essere rilevante, per una grande impresa la soglia è più alta. Il «danno di particolare gravità» è valutato rispetto al bilancio dello Stato o dell'ente pubblico danneggiato, alla finalità del contributo, alle ricadute sistemiche (es. frode su fondi PNRR che mina la credibilità del programma di ripresa). Il giudice motiva specificamente sulla rilevanza; in mancanza di motivazione la sentenza è viziata.

Come si costruisce un MOG efficace per la prevenzione dei reati art. 24?

Il MOG deve avere parti speciali dedicate alla partecipazione alle gare pubbliche e alla rendicontazione di contributi. Elementi essenziali: mappatura delle interazioni con la PA (gare, contributi, rendicontazioni); procedure di partecipazione alle gare con doppia firma su offerta tecnica ed economica, separazione delle funzioni commerciali da quelle tecniche, tracciatura delle comunicazioni con stazione appaltante; due diligence rigorosa sui partner di ATI e sui subappaltatori; procedure di rendicontazione contributi con documentazione probatoria, conservazione decennale, audit periodici; flussi informativi all'OdV su tutti gli affidamenti pubblici sopra soglia; whistleblowing dedicato ex D.Lgs. 24/2023; formazione mirata per personale commerciale e amministrativo. Per imprese del PNRR, integrazione con la disciplina UE sulla protezione degli interessi finanziari (Direttiva PIF) e con i requisiti di tracciatura del Fondo NextGenEU.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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