Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 2 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Principi generali

In vigore dal 03/08/2017

1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

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In sintesi

L'articolo 2 del Codice del Terzo Settore enuncia i principi generali che orientano l'intera disciplina degli enti del Terzo settore. La norma riconosce il valore e la funzione sociale degli ETS, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, qualificandoli come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Lo Stato ne promuove lo sviluppo salvaguardando la spontaneità e l'autonomia degli enti, favorendo il loro apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La norma ammette espressamente forme di collaborazione tra ETS e pubbliche amministrazioni - Stato, Regioni, Province autonome, enti locali - valorizzando il principio di sussidiarietà orizzontale già richiamato dall'art. 1. Dal punto di vista sistematico, l'art. 2 funge da norma-principio: orienta l'interpretazione delle disposizioni successive e rafforza il fondamento costituzionale della riforma. Il coordinamento con gli artt. 14-42 del Codice civile sulle associazioni e fondazioni rimane sullo sfondo, poiché la tutela della spontaneità e dell'autonomia degli ETS trova eco nelle norme civilistiche sull'autonomia statutaria. Sul piano fiscale, il riconoscimento della «cultura e pratica del dono» anticipa la disciplina delle liberalità e delle erogazioni liberali agevolate previste nel Titolo X.

L'art. 2 CTS svolge una funzione assiologica di primo piano: traduce in principi giuridicamente rilevanti valori che la Costituzione presuppone ma non disciplina analiticamente. Il riconoscimento della «funzione sociale» degli ETS non è meramente descrittivo, ma produce effetti normativi: orienta il legislatore delegato nell'esercizio dei poteri regolamentari, guida l'interprete nel colmare lacune e vincola le pubbliche amministrazioni nella disciplina delle forme di collaborazione con il Terzo settore. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha inciso su questa disposizione di principio, confermandone la stabilità sistematica.

Il riferimento alla «cultura e pratica del dono» è tecnicamente significativo: introduce nell'ordinamento una categoria che abbraccia sia le donazioni in senso stretto (art. 769 c.c.) sia le liberalità indirette e le erogazioni volontarie, anticipando la disciplina degli artt. 78-81 CTS in materia di titoli di solidarietà e strumenti di raccolta fondi. La valorizzazione del pluralismo, poi, impone di interpretare restrittivamente le norme che tendano a standardizzare le forme organizzative degli ETS, preservando la diversità tipologica tra associazioni, fondazioni, enti filantropici e altre figure contemplate dal Codice.

Sul piano delle relazioni con le pubbliche amministrazioni, l'art. 2 getta le basi per gli istituti di co-programmazione e co-progettazione disciplinati dall'art. 55 CTS - disposizione di rilievo cruciale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, che ha qualificato tali forme di collaborazione come strumento distinto dall'appalto pubblico, fondato sull'amministrazione condivisa. Il raccordo con il Codice civile emerge sotto il profilo dell'autonomia: la salvaguardia della «spontaneità e autonomia» degli ETS trova corrispondenza nella libertà statutaria riconosciuta alle associazioni dagli artt. 16-18 c.c. e alle fondazioni dagli artt. 14-16 c.c.

Casi pratici

Caso 1: Co-progettazione tra Comune e associazione ETS

Caso 2: Fondazione che riceve lascito testamentario

Domande frequenti

Cosa si intende per «cultura e pratica del dono» nell'art. 2 CTS?

L'espressione abbraccia ogni forma di contributo volontario e gratuito - donazioni in denaro, prestazioni di volontariato, lasciti testamentari - che i privati destinano a finalità solidaristiche. Il riconoscimento di tale cultura a livello di principio generale rafforza la base giuridica delle agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali previste nel Titolo X del Codice.

In che modo l'art. 2 CTS valorizza la collaborazione tra ETS e pubbliche amministrazioni?

La norma ammette espressamente «forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali», ponendo le basi per gli istituti di co-programmazione e co-progettazione dell'art. 55 CTS. La Corte Costituzionale (sent. 131/2020) ha chiarito che tali forme sono distinte dall'appalto e fondano un modello di «amministrazione condivisa».

L'autonomia degli ETS richiamata dall'art. 2 limita i poteri regolamentari dello Stato?

Sì, nel senso che le norme regolamentari attuative del CTS devono preservare la spontaneità organizzativa degli enti e non possono imporre modelli rigidi incompatibili con la varietà tipologica del Terzo settore. Il principio di autonomia si coordina con la libertà statutaria riconosciuta dal Codice civile agli artt. 16-18 (associazioni) e 14-16 (fondazioni).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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