Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Principi generali
In vigore dal 03/08/2017
1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
Vedi anche
→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→CTS art. 3 - Art. 3 CTS - Norme applicabili→T.U. Sicurezza art. 1 - Art. 1 SIC - Finalità→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 4 CTS – Enti del Terzo settore→Art. 5 CTS – Attività di interesse generale→Art. 6 CTS – Attività diverse→Art. 7 CTS – Raccolta fondi→Art. 8 CTS – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di l…→Art. 9 CTS – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento→Art. 10 CTS – Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 2 del Codice del Terzo Settore enuncia i principi generali che orientano l'intera disciplina degli enti del Terzo settore. La norma riconosce il valore e la funzione sociale degli ETS, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, qualificandoli come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Lo Stato ne promuove lo sviluppo salvaguardando la spontaneità e l'autonomia degli enti, favorendo il loro apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La norma ammette espressamente forme di collaborazione tra ETS e pubbliche amministrazioni - Stato, Regioni, Province autonome, enti locali - valorizzando il principio di sussidiarietà orizzontale già richiamato dall'art. 1. Dal punto di vista sistematico, l'art. 2 funge da norma-principio: orienta l'interpretazione delle disposizioni successive e rafforza il fondamento costituzionale della riforma. Il coordinamento con gli artt. 14-42 del Codice civile sulle associazioni e fondazioni rimane sullo sfondo, poiché la tutela della spontaneità e dell'autonomia degli ETS trova eco nelle norme civilistiche sull'autonomia statutaria. Sul piano fiscale, il riconoscimento della «cultura e pratica del dono» anticipa la disciplina delle liberalità e delle erogazioni liberali agevolate previste nel Titolo X.L'art. 2 CTS svolge una funzione assiologica di primo piano: traduce in principi giuridicamente rilevanti valori che la Costituzione presuppone ma non disciplina analiticamente. Il riconoscimento della «funzione sociale» degli ETS non è meramente descrittivo, ma produce effetti normativi: orienta il legislatore delegato nell'esercizio dei poteri regolamentari, guida l'interprete nel colmare lacune e vincola le pubbliche amministrazioni nella disciplina delle forme di collaborazione con il Terzo settore. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha inciso su questa disposizione di principio, confermandone la stabilità sistematica.
Il riferimento alla «cultura e pratica del dono» è tecnicamente significativo: introduce nell'ordinamento una categoria che abbraccia sia le donazioni in senso stretto (art. 769 c.c.) sia le liberalità indirette e le erogazioni volontarie, anticipando la disciplina degli artt. 78-81 CTS in materia di titoli di solidarietà e strumenti di raccolta fondi. La valorizzazione del pluralismo, poi, impone di interpretare restrittivamente le norme che tendano a standardizzare le forme organizzative degli ETS, preservando la diversità tipologica tra associazioni, fondazioni, enti filantropici e altre figure contemplate dal Codice.
Sul piano delle relazioni con le pubbliche amministrazioni, l'art. 2 getta le basi per gli istituti di co-programmazione e co-progettazione disciplinati dall'art. 55 CTS - disposizione di rilievo cruciale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, che ha qualificato tali forme di collaborazione come strumento distinto dall'appalto pubblico, fondato sull'amministrazione condivisa. Il raccordo con il Codice civile emerge sotto il profilo dell'autonomia: la salvaguardia della «spontaneità e autonomia» degli ETS trova corrispondenza nella libertà statutaria riconosciuta alle associazioni dagli artt. 16-18 c.c. e alle fondazioni dagli artt. 14-16 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Co-progettazione tra Comune e associazione ETS
Caso 2: Fondazione che riceve lascito testamentario
Domande frequenti
Cosa si intende per «cultura e pratica del dono» nell'art. 2 CTS?
L'espressione abbraccia ogni forma di contributo volontario e gratuito - donazioni in denaro, prestazioni di volontariato, lasciti testamentari - che i privati destinano a finalità solidaristiche. Il riconoscimento di tale cultura a livello di principio generale rafforza la base giuridica delle agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali previste nel Titolo X del Codice.
In che modo l'art. 2 CTS valorizza la collaborazione tra ETS e pubbliche amministrazioni?
La norma ammette espressamente «forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali», ponendo le basi per gli istituti di co-programmazione e co-progettazione dell'art. 55 CTS. La Corte Costituzionale (sent. 131/2020) ha chiarito che tali forme sono distinte dall'appalto e fondano un modello di «amministrazione condivisa».
L'autonomia degli ETS richiamata dall'art. 2 limita i poteri regolamentari dello Stato?
Sì, nel senso che le norme regolamentari attuative del CTS devono preservare la spontaneità organizzativa degli enti e non possono imporre modelli rigidi incompatibili con la varietà tipologica del Terzo settore. Il principio di autonomia si coordina con la libertà statutaria riconosciuta dal Codice civile agli artt. 16-18 (associazioni) e 14-16 (fondazioni).