Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 Rev. Leg. – Illeciti rapporti patrimoniali con la societa’ assoggettata a revisione
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.
Vedi anche
→Rev. legale art. 30 - Articolo 30 Revisione Legale→Rev. legale art. 32 - Articolo 32 Revisione Legale→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→L. fall. art. 5 - Articolo 5 Legge Fallimentare→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 29 Rev. Leg. – Impedito controllo→Art. 33 Rev. Leg. – Cooperazione internazionale→Art. 28 Rev. Leg. – Corruzione revisori→Art. 34 Rev. Leg. – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Re→Art. 27 Rev. Leg. – Falsità relazioni→Art. 35 Rev. Leg. – Vigilanza sui revisori e sugli enti di revis→Art. 26-quater Rev. Leg. – Provvedimenti della Consob sull’attiv
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 31 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina illeciti rapporti patrimoniali con la societa revisionata. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.
Divieto
Sono vietati prestiti, garanzie, fidejussioni, finanziamenti e rapporti patrimoniali significativi fra il revisore (e suoi collaboratori) e la societa revisionata o sue controllate.
Ratio
Il divieto presidia l'indipendenza patrimoniale: rapporti finanziari potrebbero condizionare il giudizio professionale e mettere a rischio l'oggettivita.
Operativo / Casi tipici
Casi tipici: linee di credito accordate dalla banca revisionata al socio del revisore a condizioni non di mercato; partecipazione del revisore in societa veicolo del cliente.
Sanzioni e responsabilita
Sanzioni penali e disciplinari (sospensione, cancellazione). Il rapporto patrimoniale rilevato durante l'incarico impone immediata cessazione e segnalazione alle autorita.
Coordinamento UE e prassi nazionale
La lettura dell art. 31 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 31 del D.Lgs. 39/2010?
Art. 31 regola illeciti rapporti patrimoniali con la societa revisionata nell'ambito della revisione legale dei conti.
Quali sono i riferimenti UE?
Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).
Quali autorita vigilano?
Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.