Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 5 Rev. Leg. – Formazione continua

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.

2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professio- nale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Il programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

3. Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

4. L’impegno richiesto per l’assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di crediti formativi.

5. In ciascun anno l’iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

6. L’attività di formazione continua può essere svolta: a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati; b) presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

7. Possono richiedere l’accreditamento di cui al comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta; b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell’ambito giuridicoeconomico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all’articolo 4; c) impiego, nell’attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell’ambito delle materie di cui all’articolo 4; d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6, lettera b), sono responsabili della qualità e della pertinenza dei programmi formativi, dell’effettività della partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano annualmente al registro l’assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante.

9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera b), è revocato l’accreditamento concesso dal Ministero dell’economia e delle finanze.

10. L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.

11. Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l’avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell’ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione.

12. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica l’effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 24.

13. Nell’espletamento delle proprie funzioni il Ministero dell’economia e delle finanze può delegare allo svolgimento di compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici o privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.

In sintesi

  • I revisori iscritti devono assolvere obblighi di formazione continua annuale.
  • Il MEF determina i programmi, le materie caratterizzanti e i crediti formativi annui.
  • Il mancato adempimento puo determinare provvedimenti disciplinari, fino alla cancellazione.
Indice dei contenuti

Art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina obbligo di formazione continua e crediti annui. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.

Obbligo e finalita

La formazione continua mira a mantenere aggiornate le competenze tecniche, deontologiche e normative del revisore. L'obbligo riguarda tutti gli iscritti, indipendentemente dall'effettivo conferimento di incarichi nell'anno.

Crediti e materie caratterizzanti

Il MEF stabilisce annualmente i crediti formativi (di norma 20 ore annue, di cui 10 in materie caratterizzanti come principi di revisione, deontologia, gestione rischi, contabilita) e accredita gli enti formatori.

Operativo / Casi tipici

I crediti si maturano con eventi accreditati, e-learning con test finale, attivita di docenza e pubblicazioni. Il revisore conserva attestati e tracciamento dei moduli; la rendicontazione avviene tramite portale MEF.

Sanzioni e responsabilita

La carenza di crediti puo condurre a contestazioni disciplinari e, nei casi reiterati, alla sospensione o cancellazione dal Registro. La violazione e valutata anche in sede di controllo di qualita.

Coordinamento UE e prassi nazionale

La lettura dell art. 5 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio revisore neoiscritto pianifica 20 crediti annui

Tizio, iscritto al Registro dei revisori legali da gennaio, deve maturare 20 crediti formativi nell'anno solare, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti (revisione, principi contabili, deontologia). Si iscrive a un corso accreditato MEF presso l'Ordine dei commercialisti per 12 crediti caratterizzanti e completa 8 crediti su materie correlate via webinar universitario, documentando tutto nel proprio fascicolo formativo.

Caso 2: Caio trascura la formazione e riceve richiamo disciplinare

Caio chiude l'anno con soli 6 crediti maturati, tutti in materie non caratterizzanti. Il MEF, in sede di verifica annuale, rileva l'inadempimento e avvia procedimento disciplinare. Considerata la prima violazione e l'assenza di precedenti, la Commissione centrale irroga un richiamo scritto, intimando il recupero del debito formativo entro l'anno successivo, pena sospensione dal Registro.

Caso 3: Sempronio reiterato inadempiente: sospensione

Sempronio, già richiamato l'anno precedente per 8 crediti mancanti, omette nuovamente la formazione: chiude il secondo anno con zero crediti caratterizzanti. Il MEF, valutata la reiterazione e l'assenza di giustificazioni, dispone la sospensione dal Registro per sei mesi. Durante la sospensione Sempronio non può firmare relazioni di revisione né accettare nuovi incarichi, con grave danno reputazionale e economico.

Caso 4: Commento applicativo

L'obbligo formativo non e' adempimento burocratico ma presidio di qualita' professionale. Il revisore prudente pianifica i 20 crediti a inizio anno, privilegiando soggetti accreditati MEF (ordini, universita', enti convenzionati), conserva attestati nel fascicolo personale e monitora il saldo via piattaforma MEF. In caso di impedimento documentato (malattia, maternita') va richiesta deroga; mai attendere il richiamo: la sanzione disciplinare resta agli atti del Registro.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 5 del D.Lgs. 39/2010?

Art. 5 regola obbligo di formazione continua e crediti annui nell'ambito della revisione legale dei conti.

Quali sono i riferimenti UE?

Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).

Quali autorita vigilano?

Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.