Testo dell'articoloVigente
Art. 64 Cont. Trib. – Sentenze revocabili e motivi di revocazione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile purchè la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l’appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 64 disciplina la revocazione delle sentenze tributarie, mezzo di impugnazione straordinario ammesso nei casi tassativi previsti dall'art. 395 c.p.c.
Contenuto della disposizione
Sono revocabili le sentenze nei casi: dolo di una parte, falsità del documento posto a fondamento, scoperta di documenti decisivi, errore di fatto, sentenza emessa da chi non poteva pronunciarla, contrarietà a precedente giudicato. La revocazione si propone davanti alla stessa corte che ha emesso la sentenza.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma riconosce uno strumento eccezionale per rimediare a sentenze viziate da specifici fatti sopravvenuti o non noti al giudice, in linea con i principi del giusto processo.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore valuta i presupposti tassativi: scoperta di documenti decisivi tenuti nascosti, dolo dell'altra parte, errore percettivo sui documenti del processo. Il termine è di 60 giorni dalla scoperta del fatto revocatorio o dal giudicato sulla falsità.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Quando si può chiedere la revocazione di una sentenza tributaria?
Nei casi tassativi dell'art. 395 c.p.c.: dolo, falsità, documenti decisivi sopravvenuti, errore di fatto, contrarietà a giudicato.
Davanti a chi si propone la revocazione?
Davanti alla stessa corte che ha emesso la sentenza impugnata.
Qual è il termine?
60 giorni dalla scoperta del fatto revocatorio o dal passaggio in giudicato della pronuncia di falsità.