Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 Cont. Trib. – Avviso di trattazione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 31 Codice Civile: Devoluzione dei beni
- Articolo 31 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 31 Codice del Consumo: Tutela dei minori
- Articolo 31 Codice della Strada: Manutenzione delle ripe
- Articolo 31 Codice di Procedura Civile: Cause accessorie
- Articolo 31 Codice di Procedura Penale: Comunicazione al giudice in conflitto
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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