Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 Cont. Trib. – Avviso di trattazione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
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Vedi anche
→Cont. trib. art. 30 - Articolo 30 Contenzioso Tributario→Cont. trib. art. 32 - Articolo 32 Contenzioso Tributario→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Art. 29 Cont. Trib. – riunione dei ricorsi→Art. 33 Cont. Trib. – trattazione in camera di consiglio→Art. 28 Cont. Trib. – reclamo contro decreti→Art. 34 Cont. Trib. – discussione in pubblica udienza→Art. 34-bis Cont. Trib. – udienza a distanza→Art. 27 Cont. Trib. – esame preliminare→Art. 35 Cont. Trib. – deliberazione del collegio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 31 disciplina la comunicazione dell'avviso di trattazione del ricorso, atto essenziale per la pienezza del contraddittorio.
Contenuto della disposizione
L'avviso indica la data, l'ora, la sede dell'udienza e il regime di trattazione (camera di consiglio o pubblica udienza). È comunicato alle parti almeno 30 giorni liberi prima dell'udienza dalla segreteria della corte.
Ratio e inquadramento sistematico
Il termine assicura tempo congruo per la preparazione della difesa, il deposito di documenti e memorie e l'eventuale richiesta di pubblica udienza, in attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore controlla la PEC quotidianamente; ricevuto l'avviso pianifica gli adempimenti: deposito documenti (entro 20 giorni liberi), memorie illustrative (entro 10 giorni liberi), eventuale richiesta di trattazione orale.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Quanto prima si riceve l'avviso di trattazione?
Almeno 30 giorni liberi prima dell'udienza, comunicato dalla segreteria nel PTT alla PEC eletta.
Cosa indica l'avviso?
Data, ora, sede dell'udienza, regime di trattazione (camera o pubblica udienza), composizione del collegio.
L'omissione dell'avviso causa nullità?
Sì, la mancata comunicazione regolare lede il contraddittorio e causa nullità della sentenza.