Testo dell'articoloVigente
Art. 29 Cont. Trib. – Riunione dei ricorsi
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 29 disciplina la riunione dei ricorsi pendenti davanti alla stessa corte quando emerge connessione oggettiva (medesima questione) o soggettiva (medesime parti).
Contenuto della disposizione
Il presidente o il collegio dispongono la riunione con ordinanza, anche d'ufficio, dei ricorsi connessi per oggetto, soggetti o causa petendi. La riunione è funzionale a evitare giudicati contraddittori e a economia processuale.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma replica l'istituto civilistico (art. 274 c.p.c.) tutelando coerenza decisoria e snellezza del giudizio, valorizzando l'unitarietà del rapporto tributario.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore può istare per la riunione di ricorsi connessi (es. avvisi seriali, accertamenti pluriennali); valuta la convenienza considerando rischi di propagazione di vizi e differenze nei calendari di trattazione.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Quando si possono riunire i ricorsi tributari?
Quando esiste connessione oggettiva (stesse questioni) o soggettiva (stesse parti) e la riunione assicura coerenza decisoria.
Posso chiedere la riunione?
Sì, con istanza al presidente o al collegio; la riunione può essere disposta anche d'ufficio.
La riunione fa cumulare i valori delle liti?
No, ciascun ricorso conserva il proprio valore ai fini del contributo unificato e della competenza monocratica.