Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 17-bis D.Lgs. 165/2001 – Vicedirigenza

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Testo unico sul pubblico impiego

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione di un’apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento.

In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.

I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all’articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall’articolo 27

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001).
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In sintesi

  • L'art. 17-bis del TUPI e stato abrogato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
  • La disposizione disciplinava la vicedirigenza nel pubblico impiego, soppressa nell'ambito della spending review.
  • Le funzioni e i contenuti residui sono stati assorbiti dalla disciplina generale degli incarichi dirigenziali ex artt. 19 e 23 TUPI.
  • Per il personale interessato si applicano le clausole transitorie e le tutele contrattuali nazionali.
  • L'abrogazione non incide sui diritti gia maturati al momento dell'entrata in vigore della legge soppressiva.
Indice dei contenuti

L'art. 17-bis del D.Lgs. 165/2001 e stato espressamente abrogato dal D.L. 95/2012 (cd. spending review), convertito con modificazioni dalla L. 135/2012. La disposizione, introdotta dalla L. 145/2002 e successivamente modificata, disciplinava la figura della vicedirigenza nel pubblico impiego: una categoria intermedia tra l'area funzionariale e la dirigenza, oggetto di un dibattito sindacale e contrattuale prolungato che non ha mai trovato concreta attuazione organizzativa.

Inquadramento storico

La vicedirigenza era stata pensata per valorizzare i funzionari con responsabilita di coordinamento, attribuendo loro un riconoscimento giuridico ed economico intermedio. La sua attuazione era pero stata rinviata a successive previsioni della contrattazione collettiva, mai concretamente intervenute. Le difficolta applicative, unite al contesto di rigore finanziario post-2011, hanno portato il legislatore a sopprimere la categoria, ritenendo piu razionale governare le funzioni di coordinamento attraverso gli istituti contrattuali esistenti (es. posizioni organizzative, alta professionalita, incarichi di responsabilita).

Effetti dell'abrogazione

L'abrogazione ha avuto effetto immediato. Le posizioni di vicedirigenza eventualmente gia conferite in via sperimentale sono state riassorbite nelle qualifiche di provenienza, con conservazione - secondo i principi generali del diritto del lavoro - dei trattamenti acquisiti. Sul piano delle progressioni, i percorsi di carriera interni sono stati riallineati sulla dirigenza ordinaria (art. 28 TUPI) o sugli istituti di responsabilita previsti dai CCNL di comparto. Per il singolo dipendente che si trovi a gestire un contenzioso legato a posizioni pregresse riconducibili alla vicedirigenza occorre rifarsi al regime transitorio e alla disciplina contrattuale applicabile alla data dei fatti.

Disciplina di riferimento per le funzioni residue

Oggi le funzioni che la vicedirigenza avrebbe dovuto presidiare sono governate da: (a) gli incarichi di responsabilita o di alta professionalita previsti dai CCNL di funzioni centrali, locali, sanita e istruzione; (b) le posizioni organizzative ex art. 13-17 CCNL Comparto Funzioni Locali; (c) gli incarichi di reggenza e sostituzione del dirigente assente ex art. 20 e 24 TUPI; (d) gli incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 19, comma 6, per profili di alta specializzazione. Per il professionista che assiste un dipendente o una PA occorre dunque consultare gli istituti contrattuali e i regolamenti interni dell'ente.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Gazzetta Ufficiale

G.U. D.Lgs. 165/2001 - testo originario

La Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001 contiene il testo originario del D.Lgs. 165/2001, base storica per ricostruire le modifiche normative successive.

Domande frequenti

L'art. 17-bis del TUPI e ancora in vigore?

No, e stato abrogato dal D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 nell'ambito della spending review. Disciplinava la vicedirigenza, categoria poi soppressa.

Cos'era la vicedirigenza nel pubblico impiego?

Una figura intermedia tra il funzionariato e la dirigenza, pensata per valorizzare i funzionari con responsabilita di coordinamento; la sua attuazione e stata rinviata e poi cancellata.

Quali istituti governano oggi le funzioni di coordinamento svolte dai funzionari?

Le posizioni organizzative, gli incarichi di alta professionalita e di responsabilita previsti dai CCNL di comparto, oltre agli istituti di reggenza e sostituzione del dirigente assente.

L'abrogazione ha inciso sui diritti acquisiti dai vicedirigenti?

No, i trattamenti gia maturati sono conservati secondo i principi generali; le posizioni sperimentali sono state riassorbite nelle qualifiche di provenienza secondo le clausole transitorie.

Posso ancora rivendicare il riconoscimento della vicedirigenza?

No, la categoria e estinta; eventuali pretese economiche per periodi pregressi vanno fondate sui CCNL applicabili al momento e sulla disciplina transitoria della legge soppressiva.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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