Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo abrogato

In vigore dal 9/5/2001

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N.70

In sintesi

  • L'art. 7-bis del TUPI e stato abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
  • La disposizione disciplinava la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con la Scuola superiore della PA.
  • La materia e oggi governata dal D.P.R. 70/2013 e dagli atti istitutivi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).
  • Restano validi i principi della formazione obbligatoria, programmata e tracciabile per tutti i dipendenti pubblici.
  • Le PA continuano a destinare risorse alla formazione nei limiti stabiliti dalla legge di bilancio e dai contratti collettivi.
Indice dei contenuti

L'art. 7-bis del D.Lgs. 165/2001 e stato espressamente abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, intervenuto nell'ambito del riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle strutture formative per il pubblico impiego. La norma disciplinava obblighi e meccanismi della formazione del personale e i raccordi con le strutture formative pubbliche; la sua scomparsa fa parte di un piu ampio processo di razionalizzazione e accentramento delle funzioni formative.

Inquadramento storico

L'art. 7-bis era stato introdotto per dare cornice unitaria all'obbligo di formazione permanente dei dipendenti pubblici e per disciplinare il rapporto tra amministrazioni e Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). La disposizione poneva il principio della formazione come investimento obbligatorio e tracciabile, rinviando a regolamenti attuativi e a programmi annuali. Il riordino del 2013 ha sostituito tale impianto con una disciplina piu organica, basata sul D.P.R. 70/2013 che ha istituito la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), erede di SSPA, SSEF, SSAI e altre strutture formative.

Disciplina vigente

Oggi gli obblighi formativi del personale pubblico sono regolati da: (a) il D.P.R. 70/2013 sulla SNA; (b) le disposizioni del D.Lgs. 150/2009 sul ciclo della performance, che collega la formazione agli obiettivi individuali; (c) l'art. 54 TUPI sui codici di comportamento, che impone formazione obbligatoria su etica e prevenzione corruzione; (d) i CCNL di comparto, che disciplinano i piani triennali della formazione e i diritti individuali (es. permessi studio, congedi formativi); (e) la L. 190/2012 e i PTPCT (oggi nel PIAO), che richiedono formazione specifica per il personale operante in aree a rischio corruzione. Il quadro e dunque complesso e plurale: l'abrogazione dell'art. 7-bis ha eliminato un riferimento generale, sostituito da una stratificazione di fonti settoriali.

Operativita e tutela del dipendente

Per il dipendente che voglia tutelare il proprio diritto alla formazione e per la PA che debba programmare il piano formativo, il punto di riferimento sono il PIAO, i CCNL applicabili e gli atti regolamentari della SNA. L'amministrazione deve destinare alla formazione una quota minima del monte salari, generalmente individuata dalle leggi di bilancio e dai CCNL, e deve tracciare la formazione svolta da ciascun dipendente in modo da consentire la valutazione della performance individuale ex D.Lgs. 150/2009. Il professionista che assista un dipendente in controversia sulla mancata formazione puo invocare violazione del CCNL e degli obblighi di legge, con ricorso al giudice del lavoro per accertamento e risarcimento.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio dirigente, piano formativo triennale

Tizio, dirigente di un ministero, deve predisporre il piano formativo triennale del personale. Dopo l'abrogazione dell'art. 7-bis TUPI, applica il D.P.R. 70/2013: definisce obiettivi formativi annuali, individua destinatari per qualifica, stanzia almeno l'1% del monte salari (art. 7-bis CCNL Funzioni Centrali) e invia il piano alla SNA per coordinamento con l'offerta nazionale.

Caso 2: Caio neo-assunto, corso SNA obbligatorio

Caio, vincitore di concorso pubblico per funzionario amministrativo, riceve la convocazione al corso-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Il D.P.R. 70/2013, subentrato all'art. 7-bis TUPI abrogato, prevede la formazione iniziale obbligatoria presso la SNA come condizione per l'immissione in ruolo: superato il corso, Caio sottoscrive il contratto definitivo con l'amministrazione di destinazione.

Caso 3: Sempronio comandato, formazione specialistica

Sempronio, funzionario di un'agenzia fiscale, chiede di partecipare a un master universitario in diritto tributario. L'amministrazione, applicando il CCNL Funzioni Centrali e il D.P.R. 70/2013 (che ha sostituito l'art. 7-bis TUPI), autorizza il comando part-time con rimborso quote di iscrizione, vincolando Sempronio a un periodo minimo di permanenza in servizio post-formazione per evitare la restituzione delle spese.

Caso 4: Commento applicativo

L'abrogazione dell'art. 7-bis TUPI non ha creato vuoto normativo: il D.P.R. 70/2013 ha riordinato organicamente la materia, ridefinendo missione SSPA in SNA. Oggi la formazione PA si articola su tre livelli: iniziale (corso-concorso SNA per neo-assunti), continua (piani triennali ex CCNL) e specialistica (master, dottorati con vincolo permanenza). Restano competenze regionali per il personale degli enti locali.

Domande frequenti

L'art. 7-bis del TUPI e ancora applicabile?

No, e stato abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, che ha riordinato le strutture formative del pubblico impiego istituendo la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

Quale norma disciplina oggi la formazione del personale pubblico?

Il D.P.R. 70/2013 sulla SNA, integrato dal D.Lgs. 150/2009 sulla performance, dall'art. 54 TUPI sui codici di comportamento, dalla L. 190/2012 sull'anticorruzione e dai CCNL di comparto.

Le PA hanno ancora obbligo di formare i propri dipendenti?

Si, l'obbligo permane ed e oggi articolato su piu fonti: PIAO, piani triennali della formazione, formazione anticorruzione obbligatoria e formazione collegata agli obiettivi di performance individuale.

Il dipendente ha diritto a chiedere formazione professionale?

Si, nei limiti previsti dai CCNL e dal piano formativo dell'ente; sono inoltre riconosciuti congedi e permessi studio per percorsi formativi accreditati, secondo le procedure regolamentari interne.

Cosa puo fare il dipendente se la PA non eroga formazione obbligatoria?

Puo segnalare al RPCT, alla dirigenza e all'OIV; in caso di pregiudizi concreti puo agire davanti al giudice del lavoro per accertamento della violazione del CCNL e risarcimento del danno.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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