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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 202 TUF – Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Salvo quanto previsto dall’articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all’esercizio delle attività previste dall’articolo 1, comma 5, lettere a) e b).
2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall’articolo 72
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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