In sintesi
- Gli emittenti quotati operanti nel settore estrattivo o nel settore del taglio delle foreste primarie pubblicano sul proprio sito internet la relazione sui pagamenti ai governi, redatta ai sensi del D.Lgs. 139/2015, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
- La relazione resta disponibile al pubblico per dieci anni dalla prima pubblicazione.
- I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 154 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Trasparenza dei pagamenti ai governi)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, operanti in uno dei settori di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 , pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformità alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.
3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato. ))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Trasparenza dei pagamenti ai governi per gli emittenti estrattivi
L’art. 154-quater TUF attua la direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile) in materia di trasparenza dei pagamenti ai governi da parte delle imprese che operano nel settore estrattivo (petrolio, gas, minerali) e nel settore del taglio delle foreste primarie. Gli emittenti quotati che rientrano nella definizione dei settori indicati dall’art. 1, comma 1, lettere h) e i) del D.Lgs. 139/2015 (il decreto che ha recepito la direttiva) sono tenuti a pubblicare una relazione dettagliata sui pagamenti, royalty, bonus di produzione, tasse, corrispettivi per licenze, ecc., effettuati a governi nazionali, regionali e locali nei Paesi in cui operano. La pubblicazione avviene sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’obbligo di rendere disponibile la relazione per dieci anni garantisce la possibilità di verificare storicamente l’evoluzione dei pagamenti e di confrontarli con le informazioni di bilancio.
Domande frequenti
Tutte le società quotate devono pubblicare la relazione sui pagamenti ai governi?
No. L’obbligo riguarda solo gli emittenti quotati operanti nei settori estrattivi (petrolio, gas, minerali) o nel taglio delle foreste primarie, come definiti dall’art. 1, comma 1, lettere h) e i) del D.Lgs. 139/2015.
Per quanto tempo deve essere accessibile la relazione sui pagamenti ai governi?
Per dieci anni dalla prima pubblicazione, come previsto dall’art. 154-quater, comma 2 TUF.
I pagamenti ai governi sono riportati società per società o a livello consolidato?
A livello consolidato, ai sensi del comma 3 dell’art. 154-quater TUF.