Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 154 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Trasparenza dei pagamenti ai governi)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, operanti in uno dei settori di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 , pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformità alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.

3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato. ))

In sintesi

  • L'art. 154-quater TUF impone la trasparenza dei pagamenti ai governi per gli emittenti quotati.
  • Riguarda gli emittenti con l'Italia come Stato membro d'origine operanti nei settori estrattivo e forestale.
  • Va pubblicata la relazione sui pagamenti ai governi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
  • La relazione resta a disposizione del pubblico per dieci anni dalla prima pubblicazione.
  • I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.
Indice dei contenuti

L'art. 154-quater del Testo unico della finanza impone agli emittenti quotati un obbligo di trasparenza sui pagamenti effettuati ai governi. La disposizione recepisce nell'ordinamento interno le previsioni europee in materia di rendicontazione dei flussi finanziari verso le amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo ai settori estrattivo e dello sfruttamento delle foreste. Si tratta di una norma di trasparenza a forte connotazione di responsabilità sociale, volta a contrastare l'opacità e i rischi di corruzione nei rapporti tra grandi imprese e governi.

L'ambito soggettivo: gli emittenti quotati con l'Italia come Stato d'origine

L'obbligo grava sugli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine. Il riferimento allo Stato membro d'origine àncora la competenza regolatoria italiana secondo i criteri propri della disciplina europea sulla trasparenza degli emittenti. Sono interessate, in particolare, le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che presentano un collegamento qualificato con l'ordinamento italiano, sì da giustificare l'applicazione della normativa nazionale di recepimento.

L'ambito oggettivo: i settori estrattivo e forestale

La norma circoscrive l'obbligo agli emittenti operanti nei settori individuati dall'art. 1, comma 1, lettere h) ed i), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ossia il settore estrattivo e quello dello sfruttamento delle foreste primarie. La scelta di concentrare l'obbligo su questi comparti non è casuale: si tratta di ambiti in cui i rapporti finanziari con i governi, tipicamente titolari delle risorse naturali o delle relative concessioni, assumono particolare consistenza e si prestano a rischi di mancata trasparenza. La rendicontazione mira a rendere visibili tali flussi, contribuendo alla correttezza dei rapporti tra imprese e Stati.

La relazione sui pagamenti ai governi

Il contenuto centrale dell'obbligo è la pubblicazione della relazione sui pagamenti ai governi, redatta in conformità alle disposizioni del Capo I del medesimo D.Lgs. 139/2015. La relazione documenta i pagamenti effettuati alle amministrazioni pubbliche in relazione alle attività esercitate, secondo categorie e soglie predeterminate. Essa costituisce uno strumento di accountability che consente al pubblico, agli investitori e alle istituzioni di conoscere l'entità e la destinazione dei flussi finanziari diretti ai governi, favorendo il controllo sociale sull'uso delle risorse naturali.

Le modalità e i tempi di pubblicazione

La pubblicazione deve avvenire nel sito internet dell'emittente e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La fissazione di un termine preciso garantisce la tempestività dell'informazione e la sua riferibilità all'esercizio di competenza. Il rinvio alla regolamentazione Consob per le ulteriori modalità assicura, inoltre, l'adeguamento tecnico delle forme di pubblicità alle esigenze del mercato e degli investitori.

La permanenza decennale a disposizione del pubblico

La norma prevede che la relazione resti a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione. La durata decennale conferisce all'obbligo una proiezione temporale ampia, consentendo analisi pluriennali e comparazioni nel tempo dei flussi verso i governi. La conservazione prolungata dell'informazione rafforza la funzione di trasparenza, impedendo che i dati divengano rapidamente inaccessibili e garantendo la possibilità di un controllo retrospettivo sull'operato degli emittenti.

La rendicontazione a livello consolidato

Infine, la disposizione precisa che i pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato. La rendicontazione consolidata consente di cogliere il quadro complessivo dei flussi riferibili al gruppo, superando la frammentazione delle singole entità e offrendo una rappresentazione unitaria e veritiera dei rapporti finanziari con le amministrazioni pubbliche. Tale impostazione è coerente con la logica della trasparenza sostanziale, che guarda alla realtà economica del gruppo nel suo insieme piuttosto che alla mera struttura giuridica delle singole società.

Il ruolo regolamentare della Consob

La norma rinvia alla Consob per la definizione delle modalita ulteriori di pubblicazione della relazione. Questo rinvio alla normazione secondaria dell'Autorita di vigilanza sui mercati e coerente con l'architettura del TUF, in cui i principi sono posti dalla fonte primaria e le regole tecniche di dettaglio sono affidate alla regolamentazione. La Consob puo cosi specificare le forme, i supporti e gli standard di pubblicazione piu idonei a garantire l'accessibilita e la comparabilita delle informazioni, adeguandoli all'evoluzione delle tecnologie e delle prassi di mercato. Il presidio dell'Autorita assicura inoltre la vigilanza sull'effettivo adempimento dell'obbligo da parte degli emittenti tenuti.

La collocazione nel quadro della rendicontazione non finanziaria

L'obbligo di trasparenza sui pagamenti ai governi si inserisce nel piu ampio movimento di valorizzazione della rendicontazione non finanziaria, con cui l'ordinamento richiede alle imprese di rendere conto non soltanto dei dati economico-patrimoniali, ma anche degli impatti della propria attivita su contesti sociali, ambientali e istituzionali. Nei settori estrattivo e forestale, in cui lo sfruttamento delle risorse naturali si intreccia con i rapporti con i governi titolari delle concessioni, la trasparenza dei flussi finanziari assume un valore particolare. Essa contribuisce a prevenire fenomeni distorsivi e a rafforzare la responsabilita delle imprese verso una pluralita di portatori di interesse, ben oltre la cerchia degli azionisti.

La ratio di trasparenza e responsabilita

Nel complesso, l'art. 154-quater esprime una precisa scelta del legislatore europeo e nazionale a favore della trasparenza dei rapporti finanziari tra grandi imprese e governi nei settori delle risorse naturali. L'obbligo di rendicontazione si inserisce nel piu ampio movimento internazionale volto a promuovere la buona governance nello sfruttamento delle risorse, a prevenire fenomeni di corruzione e a rafforzare la fiducia degli investitori e dei cittadini. La norma, pur tecnica nella formulazione, ha quindi una marcata valenza di interesse generale.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

A chi si applica l'obbligo di trasparenza dell'art. 154-quater TUF?

Si applica agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine operanti nei settori estrattivo e dello sfruttamento delle foreste, individuati dall'art. 1, comma 1, lettere h) ed i), del D.Lgs. 139/2015.

Cosa deve pubblicare l'emittente obbligato?

Deve pubblicare la relazione sui pagamenti ai governi, redatta in conformità al Capo I del D.Lgs. 139/2015, nel proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per quanto tempo la relazione resta disponibile al pubblico?

La relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione, consentendo analisi pluriennali e un controllo retrospettivo sui flussi finanziari verso i governi.

I pagamenti vanno riportati per singola società o per gruppo?

I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato, in modo da offrire una rappresentazione unitaria dei flussi riferibili all'intero gruppo, coerente con la logica della trasparenza sostanziale.

Qual è la finalità dell'obbligo di trasparenza sui pagamenti ai governi?

Rendere visibili i flussi finanziari tra grandi imprese e governi nei settori delle risorse naturali, contrastando l'opacità e i rischi di corruzione e rafforzando la fiducia di investitori e cittadini nella buona governance del settore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.