Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 335 c.c. – Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una e nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 334 - Art. 334 Codice Civile: Rimozione dall’amministrazione→Cod. civ. art. 336 - Art. 336 Codice Civile: Legittimazione ad agire→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 336 bis Codice Civile: Ascolto del minore→Art. 333 Codice Civile: Condotta del genitore pregiudizievole ai figli→Art. 337 Codice Civile: Vigilanza del giudice tutelare→Art. 337 bis Codice Civile: Ambito di applicazione→Art. 337 ter Codice Civile: Provvedimenti riguardo ai figli→Articolo 337-quater Codice Civile→Art. 337 quinquies Codice Civile: Revisione delle disposizioni c
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione della norma
L'art. 335 c.c. completa il sistema dei rimedi a tutela del patrimonio del minore, consentendo la riammissione del genitore precedentemente rimosso dall'amministrazione o privato dell'usufrutto legale ex art. 334 c.c. La disposizione esprime, sul versante patrimoniale, lo stesso principio che l'art. 332 c.c. applica alla responsabilità genitoriale in senso pieno: i provvedimenti limitativi non sono perpetui.
La logica è quella della natura protettiva e non sanzionatoria delle misure incidenti sul rapporto genitore-figlio. Cessate le ragioni del provvedimento, è coerente con l'interesse del minore, e con il favor familiae, restituire al genitore la pienezza dei suoi poteri-doveri, salvo che ciò esponga il patrimonio a nuovi pericoli.
Presupposti per la riammissione
Il presupposto è unico: la cessazione dei motivi che hanno provocato la rimozione o la privazione. Occorre quindi dimostrare che le condotte di mala gestio non si ripeteranno: superamento di una condizione di difficoltà finanziaria, conclusione di una procedura concorsuale, fine di una situazione di conflitto familiare strumentalizzante, recupero da una condizione patologica (dipendenza, malattia) che aveva compromesso la capacità gestoria.
A differenza dell'art. 332 c.c., l'art. 335 c.c. non richiede espressamente l'esclusione di «ogni pericolo di pregiudizio»: parla solo di cessazione dei motivi. Ma la giurisprudenza minorile applica analoghi standard rigorosi, in linea con il principio del preminente interesse del minore.
Oggetto della riammissione
La norma consente al tribunale di reinserire il genitore:
Nell'amministrazione: ripristinando i poteri di gestione del patrimonio del figlio (compimento di atti, rappresentanza nei rapporti contrattuali, riscossione dei crediti). Nel godimento dell'usufrutto legale: restituendo il diritto di percepire i frutti dei beni del figlio ex art. 324 c.c. La riammissione può essere disposta congiuntamente o separatamente: il genitore può essere riammesso nell'amministrazione senza recuperare l'usufrutto, o viceversa, secondo una valutazione caso per caso.
Procedimento
La domanda è proposta al Tribunale per i minorenni competente ex art. 38 disp. att. c.c. Il procedimento è di volontaria giurisdizione, con la partecipazione del pubblico ministero, dell'altro genitore, del curatore (se nominato) e con ascolto del minore ex art. 336-bis c.c. quando capace di discernimento.
Il giudice può disporre indagini patrimoniali, richiedere documentazione contabile, ascoltare consulenti e servizi sociali. La decisione tiene conto della complessità del patrimonio, della solidità della situazione del genitore, della consistenza delle garanzie offerte.
Effetti e cessazione della curatela
Con la riammissione, cessa l'incarico del curatore eventualmente nominato ex art. 334 c.c., il quale presenta il rendiconto finale al giudice tutelare (artt. 385-386 c.c.). I beni e le somme vengono riconsegnati al genitore riammesso, che riprende la gestione secondo i criteri ordinari.
Possibilità di nuova rimozione
La riammissione non è definitiva: se emergono nuovi episodi di mala gestio, il tribunale può sempre disporre una nuova rimozione ex art. 334 c.c. Il sistema è dinamico, modulato sull'andamento concreto del rapporto, in coerenza con la regola della modificabilità dei provvedimenti minorili al variare delle circostanze.
Domande frequenti
Quando il genitore rimosso può essere riammesso nell'amministrazione del patrimonio del figlio?
Quando sono cessati i motivi che hanno provocato la rimozione ex art. 334 c.c. Il tribunale valuta la stabilità della nuova situazione e la coerenza con l'interesse del minore.
La riammissione comporta automaticamente la restituzione dell'usufrutto legale?
No. La riammissione nell'amministrazione e il recupero dell'usufrutto legale possono essere disposti congiuntamente o separatamente, in base alla valutazione del tribunale sulla situazione specifica.
Quale tribunale decide sulla riammissione?
Il Tribunale per i minorenni ex art. 38 disp. att. c.c. con procedimento di volontaria giurisdizione, con ascolto del minore, intervento del pubblico ministero e dell'altro genitore.
Cosa succede al curatore nominato in precedenza?
Con la riammissione, l'incarico del curatore speciale ex art. 334 c.c. cessa. Il curatore presenta il rendiconto finale al giudice tutelare (artt. 385-386 c.c.) e riconsegna i beni al genitore riammesso.
La riammissione è definitiva?
No. Se emergono nuovi episodi di cattiva amministrazione, il tribunale può disporre una nuova rimozione ex art. 334 c.c. I provvedimenti sono modificabili al variare delle circostanze, secondo la dinamicità tipica della giurisdizione minorile.