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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Ai depositari centrali stabiliti in Italia si applicano le disposizioni del TUF sulla revisione legale dei conti degli intermediari finanziari (artt. 155 comma 2, 156 comma 4 e 159 comma 1).
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Art. 79 octiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Revisione legale dei conti)

In vigore dal 01/07/1998

(( (1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.))

La revisione legale dei depositari centrali

L’art. 79-octiesdecies TUF è una norma di rinvio che estende ai depositari centrali stabiliti in Italia (principalmente Monte Titoli/Euroclear Italy) le disposizioni sulla revisione legale dei conti previste per gli intermediari finanziari vigilati dalla Consob. Il rinvio riguarda tre specifici commi del TUF: l’art. 155 comma 2 (obbligo di comunicare alla Consob gli atti o fatti gravi rilevati nel corso della revisione), l’art. 156 comma 4 (obbligo di trasmettere alla Consob la relazione di revisione) e l’art. 159 comma 1 (nomina del revisore da parte dell’assemblea, con regime di autorizzazione Consob).

Ratio del rinvio

I depositari centrali non sono intermediari finanziari in senso stretto, ma svolgono funzioni di infrastruttura critica del mercato. Il rinvio alle norme sulla revisione legale dei tradizionali intermediari vigilati garantisce che anche i depositari centrali siano soggetti agli stessi standard di trasparenza contabile e di cooperazione con le autorità di vigilanza, assicurando la qualità dell’informazione finanziaria che la Consob riceve su queste infrastrutture critiche.

Domande frequenti

Il revisore di Monte Titoli deve comunicare qualcosa alla Consob?

Sì. Per effetto del rinvio dell’art. 79-octiesdecies, il revisore di Monte Titoli (Euroclear Italy) deve comunicare alla Consob, senza indugio, gli atti o fatti gravi rilevati nel corso della revisione, analogamente a quanto previsto per i revisori degli intermediari finanziari tradizionali.

Chi nomina il revisore di un depositario centrale?

L’assemblea del depositario centrale nomina il revisore, con le modalità previste dall’art. 159 comma 1 TUF. Per i soggetti vigilati dalla Consob, l’assemblea sceglie il revisore tra quelli iscritti nel registro tenuto dal MEF, rispettando le regole sull’indipendenza previste dalla normativa sulla revisione legale.

Quali norme sulla revisione legale si applicano ai depositari centrali per effetto dell’art. 79-octiesdecies TUF?

Le disposizioni degli artt. 155 e 157 TUF sul controllo contabile delle società quotate, tra cui l’obbligo di segnalazione di atti gravi alla Consob e le norme sui poteri ispettivi. Il D.Lgs. 39/2010 si applica in via prioritaria quale lex specialis per i revisori degli enti di interesse pubblico.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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