- La Consob può sospendere temporaneamente gli obblighi di trasparenza post-negoziazione per strumenti non azionari, alle condizioni previste dal Regolamento MiFIR.
- Per i titoli di Stato la competenza spetta al MEF su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob.
- I provvedimenti sono notificati all’ESMA e alle altre autorità interessate.
Art. 77 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione
In vigore dal 01/07/1998
1. Al ricorrere delle condizioni previste ((dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2)) , del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni post-negoziazione stabiliti, dall’articolo 10 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia d’intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute ((diversi dai derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui all’ articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 )) . (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela
- Articolo 77 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 77 Codice del Consumo: Risoluzione del contratto di concessione di credito
- Articolo 77 Codice della Strada: Controlli di conformità al tipo omologato
- Articolo 77 Codice di Procedura Civile: Rappresentanza del procuratore e dell’institore
- Articolo 77 Codice di Procedura Penale: Capacità processuale della parte civile
Sospensione temporanea della trasparenza post-negoziazione
L’art. 77 TUF specchia l’art. 75 TUF sul versante post-negoziazione: prevede la possibilità di sospendere temporaneamente gli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione per strumenti non azionari. Le due norme rispondono alla stessa logica: in condizioni di stress estremo dei mercati, l’obbligo di pubblicare immediatamente tutte le operazioni concluse può aggravare la crisi di liquidità, spingendo gli intermediari a ritirarsi dal mercato.
Condizioni per la sospensione post-negoziazione
I presupposti sono quelli degli artt. 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2, di MiFIR (come modificato da MiFIR 2.0). La sospensione è giustificata quando la pubblicazione tempestiva delle transazioni rischierebbe di rivelare informazioni sul posizionamento degli intermediari, inducendoli a ridurre la propria attività di market making in un momento già critico per la liquidità.
Procedura e coordinamento
Analogamente all’art. 75, per i titoli di Stato la competenza è del MEF su proposta della Banca d'Italia. I provvedimenti di sospensione devono essere notificati all’ESMA e alle autorità degli altri Stati membri interessati, con motivazione adeguata. La sospensione è revocata non appena le condizioni di mercato lo consentono.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra sospensione della trasparenza pre- e post-negoziazione?
La trasparenza pre-negoziazione riguarda la pubblicazione degli ordini prima dell’esecuzione (book degli ordini, quotazioni). La trasparenza post-negoziazione riguarda la pubblicazione delle operazioni già concluse (prezzi, volumi, orari). Entrambe possono essere sospese temporaneamente in condizioni di crisi, ma sono fenomeni distinti.
Perché sospendere la pubblicazione delle operazioni già concluse può aiutare la liquidità?
Un intermediario che ha concluso una grande operazione su obbligazioni illiquide, se costretto a pubblicarla immediatamente, segnala al mercato il proprio posizionamento e rende più difficile coprire il rischio residuo. La sospensione consente all’intermediario di gestire il rischio prima che la pubblicazione avvenga.
La sospensione della trasparenza post-negoziazione si applica automaticamente o richiede un provvedimento?
Richiede un provvedimento specifico di Consob o Banca d'Italia. Le condizioni per la sospensione sono stabilite dal Regolamento MiFIR e dalla normativa tecnica ESMA: la sospensione è discrezionale e temporanea, non operativa per default.