Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riconoscimento dei mercati)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l’operatività sul territorio della Repubblica.

2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l’operatività dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere. Per i mercati regolamentati all’ingrosso di titoli di Stato la comunicazione è data alla Banca d’Italia, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quanto disposto dalla normativa vigente in Italia con riferimento ai mercati regolamentati, e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.

4. La Consob può specificare, con regolamento, le modalità e le condizioni per riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari.)) ((73))

In sintesi

  • La Consob può riconoscere mercati extra-UE, previa stipula di accordi con le autorità estere competenti, per estenderne l’operatività in Italia.
  • I gestori di mercati regolamentati italiani che vogliono operare in Paesi non UE devono comunicarlo alla Consob, che rilascia il nulla osta previa stipula di accordi con le autorità estere.
  • Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato, la comunicazione è diretta alla Banca d'Italia.
Indice dei contenuti

Il riconoscimento dei mercati extra-UE

L’art. 70 TUF disciplina il riconoscimento dei mercati di Paesi terzi (extra-UE) in Italia e l’espansione dei mercati italiani verso Paesi non UE. La norma riflette la crescente internazionalizzazione dei mercati finanziari: sempre più spesso operatori italiani vogliono accedere a mercati stranieri e, simmetricamente, emittenti e intermediari stranieri vogliono operare in Italia.

Riconoscimento di mercati extra-UE in Italia

Il comma 1 attribuisce alla Consob il potere di riconoscere mercati di Paesi terzi. Il riconoscimento consente agli intermediari di accedere al mercato straniero come se fosse un mercato regolamentato domestico per certi fini regolamentari (ad es. ai fini del calcolo del rischio di controparte, della best execution). La condizione necessaria è la stipula di accordi bilaterali tra la Consob e l’autorità estera competente: accordi che garantiscano standard di vigilanza equivalenti e reciprocità di trattamento.

Espansione dei mercati italiani all’estero

Il comma 2 regola il percorso inverso: i gestori di mercati regolamentati italiani che vogliono estendere la propria operatività in Paesi non UE devono comunicare l’intenzione alla Consob, che rilascia il nulla osta previa stipula di accordi con le autorità dei Paesi di destinazione. Questo meccanismo assicura che l’espansione internazionale dei mercati italiani avvenga con adeguate garanzie di vigilanza reciproca.

Regime speciale per i titoli di Stato

Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato, dato il loro collegamento con la gestione del debito pubblico, la competenza spetta alla Banca d'Italia anziché alla Consob, coerentemente con il generale riparto di competenze previsto dalla Parte III del TUF per questo segmento.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento Consob

Regolamento Mercati Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (adottato ai sensi dell'art. 70, comma 4, TUF)

Il Regolamento Mercati n. 20249/2017, adottato ai sensi dell'art. 70 TUF, disciplina le condizioni per il riconoscimento dei mercati non UE da parte di Consob sulla base di accordi con le autorità estere corrispondenti. Per le società con sede all'estero ammesse alla quotazione su mercati italiani regolamentati, Consob delibera caso per caso sull'applicazione degli obblighi, tenendo conto delle norme del paese di origine.

Pagina tematica Consob

Consob - Mercati esteri riconosciuti (art. 70 TUF)

La pagina tematica Consob sui mercati esteri elenca i mercati non UE riconosciuti ai sensi dell'art. 70, comma 1, TUF sulla base di accordi con le autorità estere di vigilanza, con indicazione dei rispettivi atti di riconoscimento e delle condizioni applicative.

Domande frequenti

Cosa permette il riconoscimento di un mercato extra-UE in Italia?

Il riconoscimento consente agli intermediari italiani di accedere al mercato straniero con alcuni dei benefici regolamentari riservati ai mercati regolamentati UE (es. trattamento favorevole ai fini del rischio di controparte EMIR, best execution). Non equipara il mercato straniero a un mercato regolamentato UE a tutti i fini.

Euronext Milan vuole aprire un mercato negli Emirati Arabi: cosa deve fare?

Deve comunicare l’intenzione alla Consob, che verifica la sussistenza delle condizioni e stipula (o verifica l’esistenza di) accordi con le autorità degli Emirati. Ottenuto il nulla osta, Euronext Milan può procedere all’espansione, rispettando le norme locali applicabili.

Gli accordi della Consob con le autorità estere devono essere pubblici?

Sì. Gli accordi bilaterali di vigilanza tra la Consob e le autorità estere sono tipicamente resi pubblici, almeno nelle loro clausole principali. La Consob pubblica sul proprio sito i memorandum of understanding (MoU) conclusi con i principali regolatori stranieri.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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