- La Consob esercita poteri rafforzati di vigilanza sui derivati su merci: può richiedere informazioni sulle posizioni a chiunque, limitare la capacità di concludere contratti e ridurre le posizioni eccessive.
- Può adottare misure di emergenza in caso di rischi per la stabilità del mercato delle merci sottostanti.
- Gli obblighi di collaborazione con la Consob si estendono a tutti i soggetti con posizioni in derivati su merci, non solo agli intermediari.
Art. 68 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri della Consob e obblighi di collaborazione)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza ai sensi della presente sezione, la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies, 62-decies e può altresì: a) richiedere a chiunque informazioni, notizie, dati o l’esibizione di documenti, in originale o in copia, in relazione all’entità e alla finalità di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento derivato su merci e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante; b) limitare la possibilità di chiunque di concludere un contratto derivato su merci, anche introducendo limiti sull’entità di una posizione che detto soggetto può detenere in ogni momento a norma dell’articolo 68; c) richiedere a chiunque di adottare misure per ridurre l’entità di una posizione o esposizione in strumenti derivati su merci.
2. La Consob comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni relative a: a) eventuali richieste di riduzione dell’entità di una posizione o esposizione, ai sensi del comma 1, lettera c); b) eventuali limitazioni alla possibilità delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci, ai sensi del comma 1, lettera b).
2-bis. La notifica, se del caso, include informazioni dettagliate sulla richiesta o sulla domanda, ai sensi del comma 1, lettera a), compresa l’identità della o delle persone cui è stata indirizzata e le ragioni addotte, come pure la portata delle limitazioni introdotte a norma del comma 1, lettera b), compresa la persona interessata, gli strumenti finanziari applicabili, eventuali limiti all’entità delle posizioni che qualsiasi persona può detenere in qualsiasi momento, le eventuali esenzioni concesse ai sensi del comma 2 e le ragioni addotte. La notifica è fatta almeno 24 ore prima dell’entrata in vigore prevista degli interventi o delle misure. In circostanze eccezionali, la notifica può essere effettuata meno di 24 ore prima dell’entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare tale termine. Se le misure adottate ai sensi del comma 1, lettere b) o c) sono relative a prodotti energetici all’ingrosso, la Consob ne informa anche l’Agenzia per la collaborazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009 . La Consob invia una notifica in conformità del presente comma anche quando ha intenzione di adottare le misure di cui alle lettere b) e c) del comma
1. 3. La Consob, a seguito della ricezione di una notifica, da parte di autorità competenti di altri Stati membri, di misure di riduzione dell’entità di una posizione o esposizione o di limitazione alla possibilità delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci, può adottare misure in conformità del comma 1, lettere b) o c), quando tali misure sono necessarie per conseguire l’obiettivo dell’autorità competente di altro Stato membro che ha effettuato la notifica.)) ((73))
I poteri della Consob sui derivati su merci
L’art. 68-quinquies TUF attribuisce alla Consob un arsenale di poteri specifici per la vigilanza sui derivati su merci, più ampi rispetto a quelli ordinari di vigilanza sui mercati. Il legislatore ha riconosciuto che i derivati su merci presentano rischi specifici, manipolazione del mercato fisico delle materie prime, distorsione dei prezzi agricoli, effetti sulla sicurezza alimentare, che giustificano poteri di intervento straordinari.
Poteri informativi erga omnes
Il comma 1, lettera a), consente alla Consob di richiedere informazioni a «chiunque», non solo agli intermediari vigilati, sulle posizioni in derivati su merci e sulle attività nel mercato sottostante. Questo potere si estende, ad esempio, ai fondi hedge esteri, ai produttori agricoli e a qualsiasi soggetto che detenga posizioni rilevanti.
Poteri di limitazione e riduzione
La lettera b) attribuisce alla Consob il potere di limitare la capacità di un soggetto di concludere contratti derivati su merci, incluso il potere di introdurre limiti di posizione d'emergenza inferiori a quelli standard. La lettera c) consente di richiedere la riduzione immediata delle posizioni che superano i limiti. Questi strumenti operano in aggiunta (e non in sostituzione) ai poteri del gestore della sede di negoziazione previsti dall’art. 68-bis.
Coordinamento europeo
La Consob notifica all’ESMA e alle autorità degli altri Stati UE le misure adottate ai sensi dell’art. 68-quinquies, consentendo il coordinamento europeo. In caso di rischi transfrontalieri, l’ESMA può raccomandare misure coordinate o adottare direttamente misure di emergenza ai sensi del Regolamento ESMA.
Domande frequenti
La Consob può ordinare a un fondo hedge straniero di ridurre le posizioni su derivati agricoli italiani?
Sì. L’art. 68-quinquies TUF attribuisce alla Consob poteri informativi e di limitazione erga omnes, applicabili a «chiunque» detenga posizioni in derivati su merci negoziati in Italia, indipendentemente dalla nazionalità o dalla vigilanza formale dell’operatore.
In quali situazioni la Consob può introdurre limiti di posizione d'emergenza?
Quando ritiene necessario prevenire abusi di mercato, preservare le condizioni ordinate di formazione dei prezzi o limitare rischi per la stabilità del mercato delle merci sottostanti. I limiti d'emergenza hanno carattere temporaneo e devono essere notificati all’ESMA.
I poteri dell’art. 68-quinquies si applicano anche ai derivati su gas ed energia?
I derivati su gas ed energia rientrano nell’ambito della disciplina dei derivati su merci del TUF, ma la vigilanza per i profili energetici coinvolge anche ARERA (art. 62-sexies TUF). La Consob esercita i poteri dell’art. 68-quinquies per i profili di integrità del mercato finanziario.