Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Albi)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna)) autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia. L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA. ((133))

2. La Banca d’Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l’AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell’elenco delle Sicav e delle Sicaf autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all’AESFEM su base trimestrale. (132)

3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo.

In sintesi

  • Le Sicav e le Sicaf in gestione interna autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia.
  • L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni: una per le Sicav-OICVM e una per le Sicav-FIA.
  • La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni e le cancellazioni; la Consob informa l’ESMA su base trimestrale (per i GEFIA autorizzati).
  • I soggetti iscritti devono indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo.
Indice dei contenuti

La funzione dell’albo come strumento di trasparenza del mercato

L’art. 35-ter TUF istituisce gli albi delle Sicav e delle Sicaf in gestione interna autorizzate, affidandone la tenuta alla Banca d'Italia. L’albo svolge una funzione di certificazione pubblica: chi intende verificare se una determinata Sicav o Sicaf è autorizzata può consultare il registro e ottenere certezza giuridica. Questa trasparenza è fondamentale in un mercato in cui i risparmiatori possono essere avvicinati da soggetti non autorizzati che si spacciano per gestori legittimi.

L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte: una per le Sicav costituite in forma di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, soggetti alla direttiva UCITS) e una per le Sicav costituite in forma di FIA (Fondi di Investimento Alternativi, soggetti alla direttiva AIFMD). La distinzione riflette il diverso regime normativo e di vigilanza applicabile: gli OICVM sono soggetti a norme armonizzate a livello europeo con passport automatico, mentre i FIA hanno un regime parzialmente differenziato a seconda della tipologia di investitori e della struttura del fondo.

Il flusso informativo tra Banca d'Italia, Consob ed ESMA

La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo e le cancellazioni da esso, consentendo alla seconda Autorità di mantenere aggiornato il proprio quadro del mercato. La Consob, a sua volta, informa l’AESFEM (ESMA) delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell’elenco delle Sicav e Sicaf autorizzate. Per i GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all’ESMA su base trimestrale, in attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva AIFMD.

Questo sistema di comunicazioni a cascata garantisce la coerenza tra il registro nazionale e le banche dati europee, facilitando la vigilanza transfrontaliera e il passport comunitario per la commercializzazione degli OICR in altri Stati UE.

L’obbligo di menzione dell’iscrizione

Il comma 3 impone ai soggetti iscritti negli albi di indicare gli estremi dell’iscrizione in tutti gli atti e nella corrispondenza. Si tratta di un obbligo di disclosure obbligatoria che consente ai clienti e alle controparti di verificare immediatamente lo status autorizzativo del soggetto con cui trattano, disincentivando la contraffazione dello status di gestore autorizzato.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento Banca d'Italia

Cancellazione delle SICAV/SICAF eterogestite dall'albo ex art. 35-ter del D.Lgs. 58/98 (avviso Banca d'Italia, settembre 2024)

La Banca d'Italia ha provveduto alla cancellazione delle SICAV e SICAF in gestione esterna (eterogestite) dall'albo tenuto ai sensi dell'art. 35-ter del TUF, a decorrere dal 27 settembre 2024, in attuazione della L. 5 marzo 2024, n. 21. La responsabilità del rispetto delle norme sulla gestione collettiva è trasferita in capo al gestore esterno, mentre le entità restano rintracciabili tramite gli albi dei gestori.

Domande frequenti

Come posso verificare se una Sicav italiana è regolarmente autorizzata?

Consultando l’albo delle Sicav tenuto dalla Banca d'Italia, che è pubblico. L’albo è articolato in due sezioni: una per le Sicav-OICVM e una per le Sicav-FIA.

Perché l’albo delle Sicav è diviso in due sezioni?

Perché le Sicav-OICVM (soggette alla direttiva UCITS) e le Sicav-FIA (soggette alla direttiva AIFMD) sono soggette a regimi normativi e di vigilanza differenti. La separazione nell’albo riflette questa distinzione.

Una Sicav autorizzata deve indicare il numero dell’albo nelle proprie comunicazioni commerciali?

Sì. L’art. 35-ter, comma 3, TUF impone di indicare gli estremi dell’iscrizione all’albo in tutti gli atti e nella corrispondenza, incluse le comunicazioni ai clienti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.