Testo dell'articoloAbrogato
Art. 288 c.c. – Procedura
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[Procedura] La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d’appello.
Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all’atto di nascita del figlio
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 288 del codice civile è stato abrogato. Rientrava nella disciplina della legittimazione dei figli naturali, istituto soppresso dalla riforma della filiazione del 2013.
Ratio della norma
L'articolo 288 c.c. si inseriva nel corpo normativo dedicato alla legittimazione dei figli naturali nel codice civile del 1942. Tale istituto rispondeva all'esigenza storica di attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio uno status giuridico equiparabile a quello del figlio legittimo, attraverso specifiche procedure previste dalla legge.
Analisi del testo
L'articolo risulta formalmente abrogato. L'abrogazione è intervenuta nell'ambito della riforma organica della filiazione realizzata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha riscritto la disciplina della filiazione eliminando ogni distinzione di status.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile. L'abrogazione ha effetto ex nunc e le situazioni giuridiche sorte sotto la vigenza della norma sono state regolate dal diritto transitorio previsto dalla riforma.
Connessioni con altre norme
L'abrogazione dell'art. 288 c.c. si coordina con quella degli altri articoli del capo dedicato alla legittimazione (artt. 280-295 c.c. nel testo originario). La disciplina vigente della filiazione è oggi raccolta principalmente negli artt. 315 e seguenti c.c.
Domande frequenti
L'articolo 288 c.c. è abrogato o soltanto soppresso?
L'articolo risulta espressamente abrogato, il che significa che la sua eliminazione dall'ordinamento è stata formalmente dichiarata dal legislatore, a differenza di altri articoli dello stesso capo il cui testo è stato semplicemente sostituito con il segno [...].
Quali norme hanno abrogato l'articolo 288 c.c.?
L'abrogazione è stata disposta nell'ambito della riforma della filiazione attuata con la legge n. 219/2012 e il d.lgs. n. 154/2013, che hanno ridisegnato l'intero Titolo VII del Libro I del codice civile.
Ha ancora senso cercare il contenuto dell'articolo 288 c.c.?
Ai fini dell'ordinamento vigente no. L'articolo non produce più effetti giuridici. Può avere rilievo esclusivamente per finalità storico-ricostruttive, per comprendere come funzionasse la legittimazione nel regime previgente alla riforma del 2013.
Fonti consultate: 1 fonte verificate