- L'art. 14 attribuisce all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) il potere di sospendere l'attività imprenditoriale quando riscontra lavoro nero (almeno 10% dei presenti sul luogo di lavoro) o gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza elencate nell'Allegato I.
- La revoca della sospensione è subordinata alla regolarizzazione dei lavoratori in nero, all'adozione delle misure di sicurezza richieste e al pagamento di una somma aggiuntiva.
- Per tutto il periodo di sospensione l'impresa non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione né accedere a finanziamenti pubblici.
- La sospensione si applica alla parte dell'attività interessata dalle violazioni o all'attività dei lavoratori coinvolti nelle violazioni più gravi.
- I lavoratori autonomi occasionali sono soggetti a obbligo di comunicazione preventiva all'INL, la cui omissione è punita con sanzione amministrativa.
Art. 14 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
In vigore dal 15/05/2008
1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 , al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, ((fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ,)) al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, ((mediante modalità informatiche)) . Si applicano le modalità operative di cui all' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 . In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 . Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 .
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 , 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 .
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall' articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 , l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 , comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).
Stesso numero, altri codici
- Art. 14 Codice Civile: Atto costitutivo
- Articolo 14 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 14 Codice del Consumo: Campo di applicazione
- Articolo 14 Codice della Strada: Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
- Articolo 14 Codice di Procedura Civile Cause relative a somme di danaro e a beni mobili
- Articolo 14 Codice di Procedura Penale: Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni
Il provvedimento di sospensione: uno strumento di enforcement diretto
L'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 è una delle norme più incisive dell'intero impianto normativo: attribuisce agli ispettori del lavoro il potere di interrompere immediatamente un'attività produttiva, senza passare attraverso un procedimento sanzionatorio ordinario. È uno strumento di enforcement diretto, concepito per i casi in cui la tolleranza delle violazioni — anche solo per il tempo necessario a concludere una normale procedura ispettiva — rappresenterebbe un rischio inaccettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori o uno strumento di concorrenza sleale nei confronti delle imprese regolari. La giurisprudenza amministrativa ha nel tempo precisato i presupposti e i limiti del provvedimento, riconoscendone la natura cautelare.
I due presupposti della sospensione: lavoro nero e gravi violazioni
La sospensione scatta in presenza di uno dei due presupposti alternativi. Il primo è il lavoro irregolare: almeno il 10% dei lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo devono risultare occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oppure inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza dei relativi requisiti. Il secondo presupposto — che opera a prescindere dal settore — è la presenza di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 81/2008: mancanza del DVR, assenza di idonee misure di prevenzione incendi, omissione della sorveglianza sanitaria obbligatoria, assenza di protezioni per lavori in quota, e così via. L'elenco dell'Allegato I è tassativo: solo le violazioni lì indicate possono fondare il provvedimento di sospensione per ragioni di sicurezza.
La comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali
Una novità rilevante introdotta nelle versioni più recenti dell'art. 14 è l'obbligo di comunicazione preventiva all'INL competente per territorio per l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali. Il committente deve inviare la comunicazione — mediante modalità informatiche — prima dell'inizio della prestazione. La violazione di questo obbligo comporta una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore, senza possibilità di diffida. Questa disposizione mira a contrastare l'uso improprio della figura del lavoratore autonomo occasionale come schermo per mascherare rapporti di lavoro subordinato irregolari, un fenomeno particolarmente diffuso in alcuni settori quali il commercio, i servizi alla persona e l'edilizia.
Le conseguenze accessorie della sospensione
Oltre all'interruzione dell'attività, il provvedimento di sospensione produce importanti effetti accessori. Per tutta la sua durata, l'impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione — una conseguenza gravissima per le imprese che lavorano prevalentemente o esclusivamente con enti pubblici. Analogamente, non può accedere a finanziamenti, agevolazioni o contributi pubblici. L'INL può altresì imporre misure specifiche per far cessare il pericolo per la sicurezza durante il periodo di sospensione. La revoca della sospensione richiede la regolarizzazione di tutti i lavoratori irregolari, l'adozione delle misure di sicurezza prescritte e il pagamento di una somma aggiuntiva — stabilita in misura variabile in funzione del numero di lavoratori e della durata della violazione — che non esclude l'applicazione delle sanzioni ordinarie.
Caso pratico: Beta S.r.l. e l'accesso ispettivo
L'INL effettua un accesso ispettivo nel cantiere edile gestito da Beta S.r.l. con 20 lavoratori presenti. Gli ispettori accertano che 3 lavoratori — il 15% degli occupati — lavorano senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e che mancano i parapetti di protezione sul ponteggio (violazione inclusa nell'Allegato I). Sussistono entrambi i presupposti della sospensione. L'INL adotta il provvedimento di sospensione dell'attività di cantiere, impone la messa in sicurezza del ponteggio e notifica a Beta S.r.l. le condizioni per la revoca: regolarizzazione dei tre lavoratori, installazione dei parapetti e pagamento della somma aggiuntiva. Nel frattempo Beta S.r.l. non può partecipare ad appalti pubblici né accedere a bandi di finanziamento.
Domande frequenti
Quanti lavoratori in nero bastano per far scattare la sospensione ex art. 14 D.Lgs. 81/2008?
Almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo devono risultare in nero (senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) o irregolarmente inquadrati come autonomi occasionali. Se su 10 presenti 1 è in nero, la soglia è raggiunta.
Quali violazioni di sicurezza fanno scattare la sospensione dell'attività?
Solo le violazioni elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 81/2008: tra le principali, mancanza del DVR, assenza di idonee misure antincendio, omissione della sorveglianza sanitaria obbligatoria, mancanza di protezioni nei lavori in quota. L'elenco è tassativo; violazioni non incluse non fondano la sospensione ex art. 14.
Come si revoca il provvedimento di sospensione dell'attività?
La revoca richiede: (1) regolarizzazione di tutti i lavoratori irregolari; (2) adozione delle misure di sicurezza prescritte dagli ispettori; (3) pagamento di una somma aggiuntiva stabilita dalla norma. Solo dopo la verifica di tutte queste condizioni l'INL emette il provvedimento di revoca.
Un committente che si avvale di lavoratori autonomi occasionali deve comunicare l'inizio delle prestazioni all'INL?
Sì. L'art. 14 impone al committente di comunicare preventivamente all'INL territoriale l'avvio dell'attività di ogni lavoratore autonomo occasionale, mediante modalità informatiche. L'omissione è sanzionata con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore non comunicato.
Durante la sospensione ex art. 14, l'impresa può partecipare a gare d'appalto pubbliche?
No. Per tutta la durata del provvedimento di sospensione, l'impresa non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione né accedere a finanziamenti, agevolazioni o contributi pubblici. È una delle conseguenze accessorie più gravi, che si aggiunge all'interruzione dell'attività.