Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 272 c.c. – Dichiarazione giudiziale di maternità

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall’art. 269.

Essa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.

L’azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli è morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età.

L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo 272 c.c. risulta abrogato e privo di contenuto normativo vigente.
  • La disposizione è stata eliminata nell'ambito della riforma organica del diritto di filiazione.
  • Non produce effetti giuridici né trova applicazione nei rapporti in corso.
  • Per la disciplina della dichiarazione giudiziale di filiazione occorre fare riferimento agli articoli vigenti della medesima sezione.
Indice dei contenuti

Articolo 272 del Codice Civile abrogato: non contiene disposizioni vigenti.

Ratio

L'art. 272 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma del diritto di filiazione attuata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Il legislatore ha proceduto a una revisione sistematica del testo codicistico, eliminando le disposizioni fondate sulla distinzione, oggi soppressa, tra filiazione legittima e filiazione naturale.

Analisi

Nel sistema previgente, l'art. 272 c.c. faceva parte del corpus normativo relativo all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, regolamentando profili sostanziali o processuali oggi assorbiti o ridisciplinati dalle norme vigenti. La riforma del 2013, introducendo la piena equiparazione tra tutti i figli indipendentemente dallo stato civile dei genitori, ha reso superflue numerose disposizioni, tra cui la presente.

Quando si applica

L'articolo non trova applicazione. Per le azioni di dichiarazione giudiziale di filiazione si applicano gli artt. 269 e seguenti del Codice Civile nel testo vigente.

Connessioni

L. 219/2012 (riforma della filiazione); d.lgs. 154/2013 (revisione delle disposizioni in materia di filiazione); artt. 269-277 c.c. (disciplina vigente della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità).

Domande frequenti

L'art. 272 c.c. è ancora in vigore?

No. L'articolo è stato abrogato e non contiene disposizioni normative vigenti.

Quando è stato abrogato l'art. 272 c.c.?

L'abrogazione è avvenuta nell'ambito della riforma del diritto di filiazione, completata con il d.lgs. 154/2013.

Quale norma sostituisce l'art. 272 c.c.?

La materia è oggi disciplinata dalle disposizioni vigenti sugli artt. 269 e seguenti del Codice Civile, che regolano la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

Perché l'art. 272 c.c. è stato abrogato?

La riforma del 2012-2013 ha unificato lo status di figlio, eliminando la distinzione tra filiazione legittima e naturale e sopprimendo le norme che su tale distinzione si fondavano.

Posso invocare l'art. 272 c.c. in un procedimento giudiziario?

No. La norma è abrogata e priva di efficacia giuridica; occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti della stessa sezione del Codice Civile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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